LEGISLAZIONE

 

 

LE LEGGI ED I DECRETI CHE REGOLANO LA NOSTRA PROFESSIONE SONO I SEGUENTI:

 

 

Regio Decreto 4 giugno 1938, n° 1269

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502

Decreto Ministero della Salute 26 settembre 1994, n° 745

Legge 26 febbraio 1999, n° 42

Decreto Ministero Sanità 27 luglio 2000

Legge 10 agosto 2000, n° 251

Decreto Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 22 ottobre 2004, n° 270

Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004

Legge 1 febbraio 2006, n° 43

 

Legge 30 dicembre 2010, n° 240

Legge 14 gennaio 2013, n° 4

Direttiva 2013/55/ del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 20 novembre 2013

Legge 8 marzo 2017, n° 24

Legge 11 gennaio 2018, n° 3

Decreto Ministero della Salute 13 marzo 2018

 

 

Risposta del Ministero della Salute sull’ammissione dei Biologi ai concorsi per Tecnici di Laboratorio Biomedico

 

Il possesso della Laurea in Scienze Biologiche o in Biotecnologie non può ritenersi titolo idoneo per l'ammissione ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico di Laboratorio Biomedico.

 

La specifica formazione culturale e professionale del Tecnico di Laboratorio Biomedico non può in alcun modo ritenersi assorbita o inglobata in altre tipologie di percorsi formativi.

 

Infatti, per l'ammissione al concorso pubblico per tale figura professionale, occorre essere in possesso del Diploma di Abilitazione Professionale alla specifica Professione prevista dalla normativa vigente, ossia del Diploma Universitario (oggi Laurea Triennale) rilasciato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ovvero di un titolo equipolente, ai sensi del D.M. 27 luglio 2000, laddove la Laurea in Scienze Biologiche si consegue presso altre Facoltà.

Risposta del Ministero della Salute.pdf
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Risposta del Ministero dell’Università e della Ricerca sull’ammissione dei Biologi ai concorsi per Tecnici di Laboratorio Biomedico

 

La Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico non risulta avere alcuna equipollenza ai fini concorsuali con altre Lauree Triennali o Specialistiche come quelle in Biologia o in Biotecnologie che, tra l'altro, consentono l'iscrizione all'Albo dei Biologi, Professione diversa da quella del Tecnico di Laboratorio Biomedico.

Risposta del Ministero dell'Università.p
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Requisiti specifici dei Laboratori e punti prelievo

 

Organico del personale di laboratorio


L'organico minimo del personale dei laboratori generali di base è costituito da:


1) un Direttore;

 

2) un Collaboratore Laureato in Medicina, Biologia o Chimica;

 

3) un Tecnico di Laboratorio Biomedico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente compreso le norme transitorie previste dall’art 36 legge regionale n 9/84;

 

4) un Ausiliario e/o ditta esterna per le pulizie;

 

5) un Addetto alle attività amministrative.

Requisiti specifici dei Laboratori e pun
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Regio Decreto 4 giugno 1938, n°1269

 

Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università o negli Istituti superiori. (038U1269), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 24-8-1938,

Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1938

 

Art. 1. 

 

È approvato il Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, annesso al presente decreto e firmato, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

 

<Omissis>

 

Art. 48.  

 

Le lauree e i diplomi, conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal Rettore o Direttore e debbono essere sottoscritti anche dal Preside della Facoltà e dal Direttore Amministrativo. Nelle Lauree e nei Diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa. A coloro che hanno conseguito una Laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di Dottore.

Regio Decreto 1269 4 giugno 1938.pdf
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Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n° 421

G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 - S.O. n. 137

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
ORDINAMENTO

Art. 1.
Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza

1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale è predisposto dal Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto.
Il Governo, ove si discosti dal parere delle Commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove l'intesa con la Conferenza non intervenga entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente.


2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, è adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.


3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 è adottato entro il 31 luglio 1993.


4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante la integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanità pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attività svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale.


5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalità previste dai rispettivi statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione.
 

Art. 2.
Programmazione sanitaria e indirizzi delle regioni

Le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni.
 

Art. 3.
Organizzazione delle unità sanitarie locali

1. L'unità sanitaria locale è azienda e si configura come ente strumentale della regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.


2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.


3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per conto degli Enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con contabilità separata. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.


4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.


5. Le regioni disciplinano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro, sentite le province interessate:
a) la riduzione delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione può prevedere ambiti territoriali di estensione diversa;
b) l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali;
e) le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;
f) è fatto divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario regionale di parte corrente di competenza.


6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale. Scaduto tale termine, qualora il Presidente della Giunta regionale non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata dal Ministro della sanità con proprio decreto. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali.
Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il Presidente della Giunta della regione, su conforme delibera della giunta, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità.


7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.
Il direttore sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.


8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.


9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale, con le unità sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari.


10. Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la Provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale.
La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione.


11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.


12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico- sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro dieci giorni dalla richiesta. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio

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13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il direttore generale dell'unità sanitaria lo- cale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, il Ministro della sanità, su segnalazione del Commissario del Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con due funzionari designati dal Ministro del tesoro e un funzionario designato dal predetto Commissario del Governo. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.
L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione.
Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di sette componenti nominati dalla stessa conferenza. Dette funzioni non sono delegabili.
 

Art. 4.
Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità, sulla base delle indicazioni pervenute dalle regioni e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Le regioni costituiscono altresì in aziende ospedaliere con le medesime caratteristiche di autonomia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori ospedali, dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'articolo 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento, ferma restando la composizione prevista dall'articolo 3, comma 12. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.


2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:
a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime;
b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.


3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, nonché i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico, delle facoltà di medicina e chirurgia, e, a richiesta dell'università, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università.


4. Possono essere costituiti in azienda gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di eliporto.


5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.


6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.


7. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità di finanziamento delle aziende sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere l'attribuzione da parte della regione di una quota del Fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, determinata nella percentuale non inferiore al 30% e non superiore all'80% dei costi complessivi delle prestazioni che l'azienda è nelle condizioni di erogare, rilevabile sulla base della contabilità;
b) prevedere gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla regione all'atto della costituzione in azienda tenuto conto del costo delle prestazioni medesime e della quota già finanziata di cui alla lettera a) nonché dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 8, comma 6;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.


8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della Giunta regionale e la revoca dell'autonomia aziendale.


9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, su delega del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento amministrativo, su delega rispettivamente del direttore generale e del direttore amministrativo dell'unità sanitaria locale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.


10. Le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti.
All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 6% e non superiore al 12% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni.
In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di assoluta impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Le convenzioni sono limitate al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovate. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero- professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 in contrasto con le norme del presente decreto.


11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.


12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'Ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. I regolamenti del personale dei predetti presidi sono adeguati ai principi del presente decreto e a quelli dei cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.


Art. 5.
Patrimonio e contabilità

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni di cui all'articolo 65, primo comma - come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e tasse.

 

3. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

 

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere l'adozione di un documento di piano che contenga le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) prevedere l'adozione del bilancio pluriennale di previsione che comprenda, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione. Il bilancio pluriennale evidenzia altresì gli investimenti previsti indicando anche le modalità di copertura e i riflessi previsti sui costi e ricavi di esercizio;
c) prevedere l'adozione, entro il 15 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, di un bilancio preventivo economico annuale in pareggio, relativo all'esercizio successivo, secondo i livelli uniformi di assistenza sanitaria; il bilancio economico preventivo deve essere altresì riclassificato coerentemente con i principi di contabilità pubblica al fine di rappresentare le previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese;
d) prevedere la destinazione dell'eventuale utile e le modalità di copertura delle eventuali perdite di esercizio;
e) prevedere che il finanziamento delle spese relativamente agli investimenti sia assicurato con:
le quote assegnate sul Fondo sanitario nazionale in conto capitale;
i fondi all'uopo accantonati;
l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;
ricorso a mutui e ad altre forme di credito con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), punto 2;
f) prevedere l'adozione della contabilità analitica, avente la finalità di supportare le attività di controllo di gestione, con separata rilevazione delle attività degli eventuali presidi ospedalieri;
g) prevedere la tenuta delle seguenti scritture obbligatorie:
il libro giornale;
il libro degli inventari;
il libro delle deliberazioni;
il libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori dei conti;
h) prevedere la trasmissione alla regione ed ai ministeri competenti di un rendiconto trimestrale, sottoscritto dal direttore generale e dal direttore amministrativo, di riclassificazione finanziaria, redatto secondo le modalità previste dalle vigenti normative e dal quale risultino:
le previsioni delle entrate e delle spese di competenza;
i crediti e i debiti di bilancio distinti tra esercizio in corso ed esercizi precedenti;
le riscossioni, i pagamenti ed il fondo di cassa distinti tra esercizio in corso ed esercizi precedenti;
i) prevedere, a partire dal 1 gennaio 1994, l'attivazione del nuovo sistema di rilevazione contabile previo esperimento per un periodo di un anno in cui esso viene affiancato alla vigente contabilità finanziaria.


5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è predisposto, tenuto conto dell'esigenza di consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, apposito schema, con decreto interministeriale emanato d'intesa fra i Ministri del tesoro e della sanità. Per l'evidenziazione delle spese del personale si provvede secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Art. 6.
Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università

1. Le regioni stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, di intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie o ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.

 

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale, le università, le regioni, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.
Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 257/91, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

 

3. A norma dell'articolo 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'università competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.


4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono stipulati dal Ministro delle sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le istituzioni interessate di cui al comma 1. I predetti Ministri forniscono congiuntamente gli indirizzi per la corretta applicazione degli accordi.


5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali.
 

Art. 7.
Presidi multizonali di prevenzione

1. La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, è denominato direttore tecnico sanitario ed è un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed è costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonché da una rappresentanza del restante personale tecnico.

 

2. Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai controlli ed alla prevenzione nonché di pervenire ad una idonea strumentazione e dotazione tecnica su tutto il territorio regionale, le regioni riorganizzano gli attuali presidi multizonali di prevenzione secondo i seguenti principi e criteri:
a) definire l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione, di norma su base provinciale;
b) riorganizzare i presidi multizonali di prevenzione su base dipartimentale articolandoli in almeno due sezioni, delle quali una per la prevenzione ambientale, che svolgono, in ragione delle specifiche competenze, anche funzione di consulenza e di supporto del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente;
c) attribuire ai dipartimenti di cui alla lettera b), secondo il criterio di ripartizione in sezioni, le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali di cui alla lettera e), nonché di consulenza e supporto a comuni, province e altre amministrazioni pubbliche;
d) prevedere che i dipartimenti di cui alla lettera b) svolgano attività di analisi sulla base dei programmi regionali ovvero a richiesta dei soggetti di cui alle lettere b ) e c) nonché su richiesta delle unità sanitarie locali;
e) riorganizzare gli attuali servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/78, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un apposito dipartimento per la prevenzione;
f) articolare il dipartimento di cui alla lettera e) almeno nei seguenti servizi:
1) prevenzione ambientale;
2) igiene degli alimenti;
3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
4) igiene e sanità pubblica;
5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.


3. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento tecnico delle attività di sanità pubblica veterinaria.


4. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate congiuntamente dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA, e degli istituti zooprofilattici sperimentali.


5. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.


TITOLO II
PRESTAZIONI

 


Art. 8.
Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali

1. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;
c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;
d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;
e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;
f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione, e una quota variabile in funzione delle prestazioni e attività previste negli accordi di livello regionale;
g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che nell'arco di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'accesso medesimo sia consentito a tutti i medici forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici incaricati di guardia medica e per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, che siano in servizio alla data del 31 dicembre 1992;
h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente.


2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica di cui al Prontuario terapeutico nazionale per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici e altri prodotti sanitari nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria lo- cale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito e nei limiti del prezzo fissato per i farmaci dai provvedimenti del CIP e per gli altri prodotti dai relativi tariffari. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché la individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.


3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.


4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, a norma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con atto di indirizzo e coordinamento emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. Con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati ed i criteri per l'aggiornamento dei suddetti requisiti minimi, nonché per la classificazione dei presidi e delle strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e per le attività obbligatorie in materia di controllo della qualità delle prestazioni. La disciplina di cui al presente comma si applica anche alle corrispondenti strutture pubbliche.


5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende di cui all'articolo 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, ad integrazione delle strutture pubbliche, e dei professionisti con i quali intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta del presidio o del professionista erogante da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro.


6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente.


7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro il 31 dicembre 1993, le regioni e le unità sanitarie locali adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla cessazione dei rapporti convenzionali vigenti si fa fronte in via prioritaria con appositi accantonamenti di quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a decorrere dal 1994.
 

Art. 9.
Forme differenziate di assistenza

1. Al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità e libertà nella fruizione delle prestazioni, fermi restando i livelli uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 e la libera scelta del cittadino, le regioni possono prevedere, nell'ambito della programmazione regionale, in via graduale e sperimentale a partire dal 1 gennaio 1995, forme di assistenza differenziate per particolari tipologie di prestazioni, nonché le sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ne regolamentano l'attuazione fissando gli ambiti rimessi all'unità sanitaria locale. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

 

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinate, per ciascun triennio di validità del piano sanitario nazionale, le quote di risorse destinabili per la gestione delle forme di assistenza differenziate di cui al comma 1 tenendo conto dei principi di solidarietà propri del Servizio sanitario nazionale, e avendo riguardo all'obiettivo di garantire risultati di economicità. Con il medesimo decreto sono fissati i requisiti dei soggetti di cui al comma 3, lettera b) e i criteri per il trasferimento delle quote, avendo riguardo all'esigenza di costituzione di un fondo di garanzia in favore dei soggetti aderenti alle forme differenziate alimentato esclusivamente mediante prelievi dalle quote di risorse come sopra determinate.

 

3. Le forme differenziate di assistenza possono consistere:
a) nel concorso alla spesa sostenuta dall'interessato per la fruizione della prestazione a pagamento;
b) nell'affidamento a soggetti singoli o consortili, ivi comprese le mutue volontarie, della facoltà di negoziare, per conto della generalità degli aderenti o per soggetti appartenenti a categorie predeterminate, con gli erogatori delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale modalità e condizioni allo scopo di assicurare qualità e costi ottimali. L'adesione dell'assistito comporta la rinuncia da parte dell'interessato alla fruizione delle corrispondenti prestazioni in forma diretta e ordinaria per il periodo della sperimentazione.

 

4. Le sperimentazioni gestionali di cui al comma 1 sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata di opere o servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato.
 

Art. 10.
Controllo di qualità

1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità delle prestazioni, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alle attività di controllo della qualità delle prestazioni, e svolgono interventi programmati di valutazione della qualità dell'assistenza. Il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza, interviene avvalendosi dei propri uffici, dei Nuclei antisofisticazioni, dell'Arma dei Carabinieri nonché del personale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37.


3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.


4. Il Ministro della sanità accerta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche mediante lettura ottica e delle commissioni professionali di verifica ed acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.

 
TITOLO III
FINANZIAMENTO

 


Art. 11.
Versamento contributi assistenziali

1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.

 

2. In sede di prima applicazione, nel primo trimestre 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.


4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale alle stesse scadenze previste per i soggetti di cui al precedente comma 1.


5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.


6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.


7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi tre mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di aprile 1993.


8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione.


9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.


10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento all'intero primo trimestre 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 giugno 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nel primo trimestre 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.


11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del Rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive.


12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.


13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.


14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.


15. Per l'anno 1993 il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nelle more di attuazione dei decreti di cui al comma precedente delibera l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Entro il mese di febbraio 1994 il CIPE con le predette modalità provvede all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1993, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente erogata per l'anno 1994.


16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi sette mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992.
 

Art. 12.
Fondo sanitario nazionale

1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

 

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
1) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
a) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
b) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
c) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
d) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
e) centri di ricerca per l'erogazione di attività sanitarie di alta specialità di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale;
2) iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.

 

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

 

4. Il Fondo sanitario nazionale assicura altresì quote di finanziamento destinate a:
a) riequilibrio a favore delle regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standard di riferimento, da attuarsi nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto;
b) riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

 

5. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
 

Art. 13.
Autofinanziamento regionale

1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

 

2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
 

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 14.
Diritti dei cittadini

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un sistema di indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, si avvale della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

 

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

 

3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità.

 

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

 

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza.
Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

 

6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 30 giugno 1993.

 

7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.

 

8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.
 

TITOLO V
PERSONALE

Art. 15.
Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario

1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

 

2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

 

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi Ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. Contestualmente alla nomina viene attribuito l'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dal Consiglio dei sanitari e l'altro dal corrispondente ordine professionale, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

 

4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

 

5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3.
 

Art. 16.
Formazione

1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.
 

Art. 17.
Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione

1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che siano in possesso di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.

 

2. L'esame per il conseguimento della idoneità nazionale è diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina.

 

3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple e soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalità assegnati a ciascun candidato in via casuale. Le prove sono effettuate con l'utilizzazione diretta da parte dei candidati di appositi strumenti informatici che, in relazione alle risposte e alle soluzioni date, indichino contestualmente l'esito della prova ed il relativo punteggio.


4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test teorici e dei casi pratici simulati, che devono consentire la verifica, oltre che della professionalità posseduta anche delle capacità organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanità o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test teorici e i casi pratici simulati nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanità con esperti di comprovata professionalità.


5. Le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalità di espletamento degli esami ed i requisiti di ammissione dei candidati, ivi compreso il curriculum professionale, sono fissati con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Possono essere previste idoneità con accesso riservato a più categorie professionali.


6. Il Ministero della sanità, con unito bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che è pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale.


7. Fino a quando non sarà attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalità di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5.


8. Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale dallo svolgimento dei test teorici negli esami di cui al comma 2, secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti bandi nazionali riservati.


9. Al personale in servizio presso le strutture e i presidi delle unità sanitarie locali, che sia titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto di un posto di ruolo di posizione funzionale apicale può essere conferito in altra unità sanitaria locale o azienda ospedaliera un incarico di direzione corrispondente al posto di cui è titolare a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità prevista dal presente articolo.


10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è abrogato; gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati.
11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente comma 6, le idoneità conseguite secondo la vigente normativa sono valide ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale.


TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.
Norme finali e transitorie

1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme emanate in applicazione dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in quanto applicabili, prevedendo: i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
le prove di esame;
la composizione delle commissioni esaminatrici;
le procedure concorsuali;
le modalità di nomina dei vincitori;
le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.


2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207. Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale già corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si renderanno vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso la unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, possono partecipare in deroga al requisito dell'età. Il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello è inquadrato, in prima applicazione, nel primo livello dirigenziale; il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello è collocato nel secondo livello dirigenziale. Il personale di ruolo che resta in servizio con la qualifica di assistente medico è rappresentato, ai fini della contrattazione, nell'area dirigenziale medica.


3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della regione per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.


4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria.


5. Per quanto non previsto dal presente decreto le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere si adeguano ai principi stabiliti dal decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.


7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. A decorrere dal 1 giugno 1994 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai Regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I rapporti finanziari di cui al presente comma sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.


8. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 in materia di determinazione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica nei confronti dei soggetti ivi contemplati, le regioni possono prorogare fino al 1 febbraio 1993 la decorrenza degli effetti della disciplina medesima.
 

Art. 19.
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanità
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 5
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Decreto Ministero della Salute 26 settembre 1994, n° 745


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6


Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo Professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

IL MINISTRO DELLA SANITA'

visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure Professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale Sanitario Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione;


Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

 

Ritenuto di individuare la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

 

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

 

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

  1. E' individuata la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico con il seguente profilo: il Tecnico di Laboratorio Biomedico è l'Operatore Sanitario, in possesso del Diploma Universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

  2. Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico:


    a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;


    b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai Dirigenti Responsabili;

 
    c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal Responsabile della Struttura;


    d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;


    e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della Struttura in cui opera;


    f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o Libero-Professionale.

 3. Il Tecnico di Laboratorio Biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo Professionale e alla ricerca.

Decreto Ministero Salute 26 settembre 19
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Legge 26 febbraio 1999, n° 42


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999

Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie

Art. 1.

(Definizione delle Professioni Sanitarie)

1. La denominazione "Professione Sanitaria Ausiliaria" nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di Legge, è sostituita dalla denominazione "Professione Sanitaria".

Legge 26 febbraio 1999 numero 42.pdf
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Allegato 19 alla Legge 26 febbraio 1999
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Decreto Ministero della Sanità 27 luglio 2000

 

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745

Sez. B - titoli equipollenti
Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
 
Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982

Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81
 
Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982

Art. 2.

L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

 

Decreto Ministero Sanità 27 luglio 2000.
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Legge 10 agosto 2000, n° 251


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000

"Disciplina delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione nonchè della Professione Ostetrica"

Art. 3. (Professioni Tecnico-Sanitarie)

1. Gli operatori delle Professioni Sanitarie dell'area Tecnico-Diagnostica e dell'area Tecnico-Assistenziale svolgono, con autonomia Professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili Professionali definiti con Decreto del Ministro della Sanità.

Legge 10 agosto 2000 numero 251.pdf
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Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 22 ottobre 2004, n°270

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n.266

 

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 

<Omissis>

 

Art. 3.

 

Titoli e corsi di studio

 

1. Le Università rilasciano i seguenti titoli:

 

 a) Laurea (L);

 

 b) Laurea Magistrale (L.M.).

 

2. Le università rilasciano altresì il Diploma di Specializzazione (DS) e il Dottorato di Ricerca (DR).

 

3. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca istituiti dalle Università.

 

4. Il Corso di Laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

 

5. L’acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all’inserimento del Laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4.

 

6. Il corso di Laurea Magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

 

7. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea.

 

8. I corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6.

 

<Omissis>

 

Art. 13.

 

<Omissis>

 

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la Laurea, la Laurea Magistrale o Specialistica e il Dottorato di Ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di Dottore, Dottore Magistrale e Dottore di Ricerca. La qualifica di Dottore Magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Decreto 270 22 ottobre 2004.pdf
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Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2004)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nell’odierna seduta del 16 dicembre 2004:

Visto  l’art.  4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, che demanda  ad un decreto interministeriale la individuazione di criteri e  modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i  titoli  conseguiti  anteriormente  all’emanazione  dei  decreti di individuazione dei profili professionali;

Tenuto  conto  che, in ragione del mutato quadro costituzionale, in luogo  del  decreto,  si  è convenuto di dar seguito alla previsione
normativa,  facendo  ricorso  ad  un  accordo, che il Ministero della salute,    previo    concerto    col    Ministero    dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ha trasmesso il 16 giugno 2003;

Considerato  che  il  testo proposto dalle amministrazioni centrali con la citata nota del 16 giugno 2003 è stato approfondito una prima volta  nella  riunione  tecnica  del  26 giugno 2003, nel corso della quale   le   regioni,  nell’esprimere  l’intendimento  di  apportarvi modifiche, si sono riservate un approfondimento;

Considerato che nell’incontro tecnico del 10 maggio 2004:

i  rappresentanti  dei  Ministeri  interessati  hanno  istruito e accolto le proposte emendative delle Regioni, anticipate con nota del
12 marzo 2004;


nella  stessa  sede  tecnica,  il  rappresentante  della  regione Campania  ha  presentato  alcune  proposte  di  modifica al testo, in
ordine alle quali i rappresentanti delle altre regioni hanno rinviato ad una sede interregionale le relative valutazioni;

Vista la nota del 16 novembre 2004, con la quale la regione Veneto, a  nome  del  Coordinamento  interregionale  sanità,  ha  comunicato l’avviso  tecnico  favorevole sul testo del presente accordo da parte di tutte le regioni, ivi compresa la regione Campania;

Acquisito    nel    corso   dell’odierna   seduta   l’assenso   dei rappresentanti   dei   Ministeri   della   salute,   dell’istruzione,
dell’università  e  della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul testo
del presente accordo;


                          Sancisce accordo

tra  i  Ministri  della  salute,  dell’istruzione, dell’università e della  ricerca  scientifica  e  dei  presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  20 dicembre  1979,  n.  761,  allo  stato  giuridico  dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità  e  durata  dei  corsi  e,  se  del caso, al possesso di una pluriennale  esperienza  professionale - i criteri e le modalità per
il  riconoscimento  dell’equivalenza  ai  diplomi universitari di cui all’art.  6,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione   dei   profili   professionali  relativi  ai  diplomi universitari stessi.

2.   Il  riconoscimento  dell’equivalenza  di  cui  al  comma 1  è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato
che autonomo.

3.    Possono    essere    presi   in   considerazione,   ai   fini dell’equivalenza,  i  titoli  conseguiti  entro la data di entrata in
vigore  della  legge  26 febbraio  1999, n. 42, fermo restando quanto disciplinato  dai  decreti  ministeriali  di  equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999.

                               Art. 2.
                       Criteri di valutazione

1.  Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario,  è  valutato,  in  ogni caso, sulla base dei seguenti
parametri:

a) durata  del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;

b) esperienza lavorativa.

2.  Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un  punteggio,  ricavato  dalle  tabelle contenute nell’allegato A al
presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

3.  Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione  teorica,  che  le  ore  di  formazione pratica. Se non è
raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio  attribuito  a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione  al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.

4. L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella  prevista  per  la figura professionale per la quale si chiede l’equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta per un periodo di  almeno  un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti  alla  data di stipula del presente accordo e deve essere attestata  con  una  dichiarazione  del datore di lavoro, dalla quale risultino  le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte.   La   predetta  dichiarazione  può  essere  integrata  o sostituita  da  una dichiarazione dell’interessato con allegata copia del  libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività  e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa  non  subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea,  è sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:

1.  certificazione  del  possesso  di partita I.V.A riferita agli anni di attività dichiarata;

2.  dichiarazione  dei  redditi  riferita  a  tutti  gli  anni di esperienza dichiarata;

3. eventuale copia dei contratti di collaborazione.

                               Art. 3.
                       Attribuzione punteggio

1.  La  valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti  dall’applicazione  dei  parametri  di cui all’allegato A.
Qualora  la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite  minimo  di  6  punti,  il  titolo  non può essere dichiarato equivalente.  Qualora  il  punteggio  sia  inferiore  a  12 punti, ma
superiore  a  6,  si  rimanda  alla  effettuazione  di un percorso di compensazione  formativa  stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

                               Art. 4.
1.   Il   riconoscimento   dell’equivalenza  non  produce,  per  il possessore  del  titolo,  alcun  effetto  automatico  sulla posizione
funzionale  rivestita  e  sulle  mansioni  esercitate  in ragione del titolo  nei  rapporti di lavoro dipendente già instaurati al momento
del riconoscimento.

2.  Le  regioni  e le province autonome stabiliscono i termini e le modalità  delle  domande,  effettuano l’istruttoria e trasmettono al
Ministero  della salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti.

3. Il Ministero della salute, preso atto della positiva istruttoria di  cui  al  precedente  comma,  rilascia  al  singolo interessato il
riconoscimento   dell’equivalenza  ai  diplomi  universitari  di  cui all’art.  6,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  valido  su  tutto  il territorio nazionale ai soli fini dell’esercizio professionale.

                                Art. 5.
  Con il presente accordo non si da’ luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 


Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004.p
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Legge 1 febbraio 2006, n° 43


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006

"Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetrica, Riabilitative, Tecnico-Sanitarie e della Prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini Professionali"

ART. 1.
(Definizione).

  1. Sono Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetrica, Riabilitative, Tecnico-Sanitarie e della Prevenzione, quelle previste ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Decreto del Ministro della Sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un Titolo Abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

 

ART. 2.
(Requisiti).

  1. L'esercizio delle Professioni Sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del Titolo Universitario rilasciato a seguito di Esame Finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale Titolo Universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), é valido sull'intero territorio Nazionale nel rispetto della Normativa Europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le Aziende e le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), individuate dalle Regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le Università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

ART. 3.
(Istituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie).

  1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle Professioni Sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli Ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le Professioni in ambito Sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le Professioni Sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi Ordini ed Albi, ai quali devono accedere gli Operatori delle Professioni Sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

ART. 4.
(Delega al Governo per l'istituzione degli Ordini ed Albi Professionali).


  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più Decreti Legislativi al fine di istituire, per le Professioni Sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi Ordini Professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle Regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) trasformare i Collegi Professionali esistenti in Ordini Professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della Professione dell'Assistente Sanitario all'Ordine della Prevenzione, prevedendo l'istituzione di un Ordine specifico, con Albi separati per ognuna delle Professioni previste dalla Legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di Professioni Sanitarie: area delle Professioni Infermieristiche; area della Professione Ostetrica; area delle Professioni della Riabilitazione; area delle Professioni Tecnico-Sanitarie; area delle Professioni Tecniche della Prevenzione;

    b) aggiornare la definizione delle figure Professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2001;

    c) individuare, in base alla normativa vigente, i Titoli che consentano l'iscrizione agli Albi di cui al presente comma;

    d) definire, per ciascuna delle Professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli Ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli Albi;

    e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico Ordine per due o più delle aree di Professioni Sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

    f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un Ordine specifico per una delle Professioni Sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo Albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività Professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri Albi dell'Ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo Ordine;

    g) prevedere, in relazione al numero degli Operatori, l'articolazione degli Ordini a livello Provinciale o Regionale o Nazionale;

    h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli Statuti e i Regolamenti degli Ordini neocostituiti;

    i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli Ordini ed Albi Professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

   l) prevedere che, per gli appartenenti agli Ordini delle nuove categorie Professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

  2. Gli schemi dei Decreti Legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i Decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti Organi Parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

 

ART. 7.
(Disposizioni finali).

  1. Alle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetrica, Riabilitative, Tecnico-Sanitarie e della Prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente Legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente Legge.

Legge 1 febbraio 2006 numero 43.pdf
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Legge 30 dicembre 2010, n° 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

1 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente Legge:

Art. 1.
(Principi ispiratori della riforma)
1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di libera
formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di
apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano,
combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al
titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita'
opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla
base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero»,
le universita' che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita'
del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della
didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli
funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di
organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica,
diverse da quelle indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con
decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica
periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni,
provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli
all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione
del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della
Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e
dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i
risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello
internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche
coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita' svolte da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale,
nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita
in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per
il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o
aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la
competitivita' delle universita', migliorandone la qualita' dei
risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle
condizioni di sviluppo regionale.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»

1 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle universita')
1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo processo di
riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i
propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo
dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui
all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione,
efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e
accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale
dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di
coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; della
responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di
proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui
all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico,
nonche' della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale
e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del
direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma,
nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le
modalita' previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non
espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore tra i
professori ordinari in servizio presso le universita' italiane.
Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo,
l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante
trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede,
comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento
ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento
presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si
rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in attuazione
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei
anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e
di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di
programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o
soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma
2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i
regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle
strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di
ricerca, nonche' il codice etico di cui al comma 4; a svolgere
funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le
strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo
elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti
una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due
anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio
sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un
numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non
superiore a trentacinque unita', compresi il rettore e una
rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due
terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di
quattro anni e rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di
indirizzo strategico, di approvazione della programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza
sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a
deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o
soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il
regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta
del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di
sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e
triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione
triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze
sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto
consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore
generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della
competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad
approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2,
lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero
massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di
diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione
o scelta degli altri componenti, secondo modalita' previste dallo
statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici,
tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale
di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione
scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la
durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre
nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da
undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a
undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo
dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti
iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del
consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti
consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio
stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non contestuale dei
diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire
un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di
amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del
principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne
nell'accesso agli uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un
massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta
eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata
biennale; rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la
figura del direttore generale, da scegliere tra personalita' di
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il
parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale,
regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore
generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in
aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso
di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi
forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di
tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo,
con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e
contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente,
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo
e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del
Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata
del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilita'
dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello
stesso a personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge
19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione
professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e'
reso pubblico nel sito internet dell'universita'; il coordinatore
puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di
verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica,
anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni
paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del
presente articolo, nonche' della funzione di verifica dell'attivita'
di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in
raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
relative alle procedure di valutazione delle strutture e del
personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena
autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio
di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta
eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al
consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne
parte; di essere componente di altri organi dell'universita' salvo
che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore
o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del
consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di
rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato
e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o
del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane
statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti
alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle
attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione
che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di
appartenenza.
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al
comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri
statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei
seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale
attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e
formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse
correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno
di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero
quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori
di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a
settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti,
raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare,
strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di
coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche,
compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di
studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le
strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei
limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle
strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche
in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo
stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo' comunque
essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le universita' con un
organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione
organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui
alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei
dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva
degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore al
10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da
docenti scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori
di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle
attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste;
attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un
professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo
stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa per una
sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle
strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica
docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio
dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e
dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei
risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione
paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli
organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche' alle lettere
f) e g) del presente comma, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta
e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca dell'universita'; durata biennale
di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza
studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della
vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti
ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una
maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, programmi integrati
di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per
attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione
svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del
codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale
adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
proprie modalita' di organizzazione, nel rispetto dei principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita'
amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative
all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989,
n. 168.
4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice
etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e
ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti
dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e
responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta
le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a
regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta'
intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non
ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su
proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche
statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto da apposito organo
istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli
studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente
comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri
del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto
contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera del
senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il
Ministero assegna all'universita' un termine di tre mesi per adottare
le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il
Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il
presidente, in possesso di adeguata professionalita', con il compito
di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente
articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita il controllo
previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro
centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta
Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per
la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle universita' decadono al momento
della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi
il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo
statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione
dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e' prorogato fino al termine
dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le
scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei
rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno
accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno
espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e'
rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del
presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del
mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono
considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai
docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale
dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al
presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle
universita' valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta
dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche
statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo,
perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio
1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 33 della Costituzione si
veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 6, della legge 9 maggio 1989,
n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Le universita' sono dotate di
personalita' giuridica e, in attuazione dell'articolo 33
della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno
ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi
da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati
o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.»
- Il testo dell'articolo 1-ter , del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43 (Disposizioni urgenti per
l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti)
e' il seguente:
«Art. 1-ter. - 1. A decorrere dall'anno 2006 le
universita', anche al fine di perseguire obiettivi di
efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30
giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto
altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4.»
- Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
«Art. 16. - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell' ambito di quanto
stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti. 2. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.»
- La legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1999, n. 252.
- Il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni) e' il seguente:
«Art. 14. - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 21 giugno 1995, n. 236 recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita'.»:
Art. 6. - «1. Le universita' deliberano i propri
statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n. 168 , nel rispetto delle norme di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e al presente decreto,
inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti
oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge
n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la
composizione degli organi collegiali, assicurando la
rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15
per cento.»
- Il comma 4, lettere b) ed f) dell'art. 16, della
legge 9 maggio 1989, n. 168 e' il seguente:
«4. Gli statuti devono comunque prevedere:
a) (omissis)
b) una composizione del senato accademico
rappresentativa delle facolta' istituite nell'ateneo;
c) - e) (omissis)
f) una composizione del consiglio di amministrazione
che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti
previste dalla normativa vigente.»
- Il comma 110 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) e' il seguente:
«110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 , in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.»

1 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei
e razionalizzazione dell'offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia
dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare
la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare
l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei
principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due
o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni
settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra universita' ed
enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta
formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al
capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e
all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di
progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le
specificita' dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un
progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli
obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di
riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto
deve prevedere le modalita' di governance della federazione, l'iter
di approvazione di tali modalita', nonche' le regole per l'accesso
alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti
delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I
fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della
federazione o fusione degli atenei possono restare nella
disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi
di ciascuna delle istituzioni interessate, e' sottoposto per
l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre
mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di
cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone,
altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori
e dei ricercatori, nonche' del personale tecnico-amministrativo. In
particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale
trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di
mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo
delle predette procedure, il Ministro puo' provvedere, con proprio
decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo,
altresi', in ordine alla concessione agli interessati di incentivi
finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito
dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa
e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari,
delle facolta' e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Note all'art. 3:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
11 aprile 2008, reca: «Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e
la costituzione degli istituti tecnici superiori»
- Il comma 4, dell'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87 (Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' il
seguente:
«4. Agli istituti professionali si riferiscono gli
istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di
sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello
terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo
del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e
medie imprese.»
- Il testo del comma 4, dell'art. 2 del regolamento di
cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88
(Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' il
seguente:
«4. Agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti
tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo
delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le
specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese.»
- Il testo dell'art. 3, del regolamento di cui al
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
«Art. 3. - 1. I comitati regionali di coordinamento
sono costituiti dai rettori delle universita' aventi sede
nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale
o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli
studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da
due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da
tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre,
eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e
dei consigli di amministrazione delle universita' della
regione, riunita in seduta comune. Nella regione
Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati
provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal
presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato,
dai rettori delle universita' della provincia e dai
rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati
ai sensi del presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li
presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del
supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo
2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle
iniziative in materia di programmazione degli accessi
all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto
allo studio, di alta formazione professionale e di
formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle
strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il
sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
con le istanze economiche e sociali del territorio.»
- Per il testo dell'articolo 1-ter del decreto legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43 si veda nelle note all'art. 2.

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4.
(Fondo per il merito)
1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito
denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito
fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati,
per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove
nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante
criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di
formazione da realizzare presso universita' e centri di ricerca di
Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in
relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire
dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito
percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono
esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno
conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o
magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata
normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalita' di cui al
presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse
di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le
modalita' di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri
nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalita' di attribuzione dei premi e dei
buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base
al reddito percepito nell'attivita' lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i
criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per
ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel
corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e
finanziamenti garantiti;
g) le modalita' di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti
garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo
a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme
erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo e la
ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di
cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e
informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente
articolo;
m) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione
del fondo;
n) le modalita' di selezione con procedura competitiva
dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste
finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi
alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli
studenti iscritti nelle universita' della regione in cui risultano
residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i
collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di
cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della
predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi
di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove
nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di
sicurezza, e' svolto dal Ministero, secondo modalita' individuate con
decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresi' il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle
prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le
modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli
interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie
del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la
garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I
corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono
depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e' alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da
privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto
delle finalita' del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni,
limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via
esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei
privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare
le modalita' con cui i soggetti donatori possono partecipare allo
sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da
rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le
seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n.
390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e' il
seguente:
«Art. 8. - 1. Le regioni determinano la quota dei fondi
destinati agli interventi per il diritto agli studi
universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di
borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di
diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi
stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure
selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le
regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle
universita', affinche' queste provvedano ad erogare le
borse.»
- Il comma 603 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007)
e' il seguente:
«603 Tutti i collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che
abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti
ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi
universitari legalmente riconosciuti.»
- Il comma 1, lettera l-quater dell'art. 10, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e
di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 5.
(Delega in materia di interventi per la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza delle
universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti
ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la
previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e
l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del
finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;
realizzazione di opportunita' uniformi, su tutto il territorio
nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilita', al
fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di
ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita', e di consentire
l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e
dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi
di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex
post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di
criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della
Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo
studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e
contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) erogate dalle universita' statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non
deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del
possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle
attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita'
economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su
criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR,
dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della
didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro
articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e
dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita',
anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi
provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione
della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a
livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai
Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area
europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati
al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle
universita' allo scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti,
quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di
elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti
servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta
formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento
da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai
collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad
apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle
condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai
finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel
rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo
periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di
bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni
pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un
rendiconto in contabilita' finanziaria, in conformita' alla
disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine
di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente
legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera
d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con
cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale
riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare,
entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo
criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di
consistenza del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di
cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni; previsione che la mancata adozione,
parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita' di
personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva
delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di
ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione
integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di
quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per
studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse
tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici,
territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita', cui
collegare l'attribuzione all'universita' di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del
costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita
l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario
nell'ipotesi in cui l'universita' non possa garantire l'assolvimento
delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai
debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con
previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida
e sollecitazione a predispone, entro un termine non superiore a
centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre
all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita' di controllo periodico
dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata
approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del
commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalita' di
assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della
delibera di commissaria-mento e di nomina di uno o piu' commissari,
ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed
aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento
ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario
degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano
quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il
Governo si attiene al principio e criterio direttivo
dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del
fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di
valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati
da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei
professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio
ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la
percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non
hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato,
o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di
specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei
professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e
ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di
ricerca internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito
ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali
borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione,
accesso alla cultura, alloggi, gia' disponibili a legislazione
vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli
studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di scelta in
relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio
universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la
concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le universita' e le diverse istituzioni che
concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare
la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di
nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli
studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventu',
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della
complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui al
comma 1 del presente articolo, nell'impossibilita' di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la
loro quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei
singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e'
allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo
17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che da' conto della
neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 2, dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica.) e' il seguente:
«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.»
- L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
il seguente:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa».
- Il testo dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) e' il seguente:
«Art.3. - 1. Le universita' rilasciano i seguenti
titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.»
- Il testo del comma 2, dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica)e' il seguente:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.»
- Il comma 9, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e
i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«9 Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. A tali fini le universita' formulano specifiche
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto,
dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
e di valutazioni di merito.»
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n.1 (Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Misure per la qualita' del sistema
universitario). - 1 A decorrere dall'anno 2009, al fine di
promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle
attivita' delle universita' statali e di migliorare
l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una
quota non inferiore al 7 per cento del fondo di
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del
fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi
negli anni successivi, e' ripartita prendendo in
considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e ell'efficienza nell'utilizzo
delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. In
sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del
criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.»
- Il testo del comma 4, dell' articolo 16, della legge
2 dicembre 1991, n. 390 e' il seguente:
«4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie
destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente
articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo e' ripartito
per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
al presente articolo».
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione
vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.
- Il comma 5 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e' il seguente:
«5 Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.»

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 6.
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo
pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di
ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue
per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i
professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti
didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in
regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita'
stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita'
di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in
regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo
ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche'
ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento
giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente
con la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad
essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e'
conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi
di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a
quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il
loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi
svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il
ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e'
esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di
servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con
domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta
l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno
accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio
agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con
regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei
compiti didattici in relazione alle diverse aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in
relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza
esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente
le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca
ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i
professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di
ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con
l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la
possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o
di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito
responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina
in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri
definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il
regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13,
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai
sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il
rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere
liberamente, anche con retribuzione, attivita' di valutazione e di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di
collaborazione scientifica e di consulenza, attivita' di
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche'
attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del
rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti
istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso
enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti
detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall'universita' di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere
attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento
di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi',
con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri
stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per
un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno
puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede
alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita'
di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto
dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla
quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione
delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere
attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche
continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di
interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di
professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di
cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime
della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri,
previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini
della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato
in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso
nell'ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale
necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di
cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al
quale devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto del
Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una
relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di
ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di
ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali
di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo'
essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma
corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei
professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.
Note all'articolo 6:
- Il testo dell'articolo 50, del DPR 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica) e' il seguente:
«Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori
associati). - Nella prima applicazione del presente decreto
possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di
idoneita' nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art.
4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e
successive modificazioni e integrazioni: nonche' quelli che
completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n.
817 , convertito in legge con modificazioni dalla L. 19
febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico
1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il
triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19
febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento
nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento
del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo
gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario
alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre
1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato
dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio
1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal
direttore dell'istituto di istruzione superiore con
documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i
quali l'incarico e' stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento
di cui all'art. 3 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30
novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori
degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto,
inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno
accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita'
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia
sulla base della documentazione in possesso della facolta'
attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
attivita' didattica e scientifica.«
- L'articolo 12, della legge 19 novembre 1990, n. 341
(Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il
seguente:
«Art. 12 (Attivita' di docenza). - 1. I professori di
ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1,
9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici nei
corsi di diploma universitario e nei corsi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della
presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto
previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio
previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui
ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e
dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale
dello studente secondo quanto previsto dal sistema di
tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita'
didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le
strutture didattiche secondo le esigenze della
programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai
ricercatori, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con
il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza
di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno
diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La
programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e
dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti
dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e relatori
di tesi di laurea.
5. Sostituisce il primo comma dell'art. 114, D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma
sono di norma sdoppiati ogni qualvolta
il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente,
moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in
corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli
insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai
professori e dai ricercatori per supplenza o per
affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo,
che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori e per i ricercatori dalle
rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le
supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti
possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto
dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 , e dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 ,
si estende ai corsi di diploma universitario. Per i
professori a contratto sono rispettate le incompatibilita'
di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive
modificazioni.»
- Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e
i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica
integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Lo stesso titolo e'
attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai
ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi
siano affidati corsi o moduli curriculari.»
- Il testo degli articoli 2 e 3 del d.lgs 27 luglio
1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori)e' il seguente:
«Art. 2 (Soggetti ammissibili). - 1. Sono soggetti
ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui
all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con personalita' giuridica
autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) societa', consorzi e societa' consortili comunque
costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree
depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle
lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri
soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI,
societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
e) societa' di recente costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la
partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il
relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di
ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche'
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura
autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il
mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le
questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
che definiscano le limitazioni volte a prevenire i
conflitti di interesse con le societa' costituite o da
costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari
chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
f) universita', enti di ricerca anche a carattere
regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2 e per
attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta
formazione tecnologica finalizzate agli obbiettivi di cui
all'articolo 1, comma 1;
f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
legge regionale.
2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e
3, nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche
congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed
ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita' svolte
nelle aree depresse del paese, la partecipazione
finanziaria dei soggetti industriali non puo' essere
inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario
previsto. Per progetti relativi ad attivita' svolte nelle
restanti aree del paese la predetta percentuale non puo'
essere inferiore al 51 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli
interventi di cui al presente titolo esclusivamente se
hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.»
«Art. 3 (Attivita' finanziabili). - 1. Sono ammissibili
per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di
ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:
1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2) le attivita' svolte nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti
individuali, assimilati e associati ai fini della
predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attivita' svolte sulla base di progetti
predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per
obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali,
assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e
assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e
fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o
programma:
1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in
fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da
coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla
nuova societa';
c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca
industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma
2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla
connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario,
di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di
ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di
soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e
assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse
per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonche'
ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo
programma di ricerca sia concordato con il medesimo
soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture
e servizi per la ricerca industriale, come definita ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle
tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e
assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e
privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e
l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi,
di attivita' applicative dei risultati della ricerca, di
formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di
nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento,
il recupero di competitivita', la trasformazione,
l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il
riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con
connesse attivita' di riqualificazione e formazione del
personale.
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di
ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori
universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
sensi del presente comma, presso soggetti industriali e
assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese
nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso
dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato
mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui
dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo.
Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni
comparative per la copertura di posti vacanti di professore
universitario e per l'accesso alle fasce superiori del
personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla
base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le
modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli
enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del
personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a
valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a
termine in sostituzione del personale distaccato. «
- Il testo del comma 3, dell'articolo 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' il seguente:
«3.Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende
di competenza dell'amministrazione statale.
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di carattere nazionale, di competenza
dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con
decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su
proposta del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di
ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori
universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
sensi del presente comma, presso soggetti industriali e
assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese
nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso
dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato
mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui
dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo.
Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni
comparative per la copertura di posti vacanti di professore
universitario e per l'accesso alle fasce superiori del
personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla
base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le
modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli
enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del
personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a
valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a
termine in sostituzione del personale distaccato. «
- Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) sono i
seguenti:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4);
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6);
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da
altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11)
e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono
a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.»
«Art. 14 (Aspettativa dei professori che passano ad
altra amministrazione). - Il professore universitario, che
assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o
pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo
di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di
tale periodo l'interessato puo' riassumere servizio presso
l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in
mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma,
non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini
giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo
ad esaurimento.»
«Art. 15 (Inosservanza del regime delle
incompatibilita'). - Nel caso di divieto di cumulo
dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con
altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo
impiego pubblico comporta la cessazione di diritto
dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal
precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le
disposizioni previste dai successivi commi per
l'incompatibilita'.
Il professore ordinario che violi le norme sulle
incompatibilita' e' diffidato dal rettore a cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla
diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, il professore decade
dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su proposta del
rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.»
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 30.9.2005.
- Il testo degli articoli 36 e 38, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
il seguente:
«Art. 36 (Progressione economica del ruolo dei
professori universitari). - La progressione economica nel
ruolo dei professori universitari, articolato nelle due
fasce dei professori ordinari e dei professori associati e'
determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto
del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita
la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento
della retribuzione del dirigente generale di livello A
dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di
funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo
stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al
precedente comma ferma restando la possibilita'
dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei
classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento
della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina
ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in
successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati
sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla
seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante,
a parita' di posizione al professore della prima fascia.
La misura del trattamento economico previsto dai
precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore
dei professori universitari che abbiano optato per il
regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori
universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1°
novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di
servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per
effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu'
favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal
riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data
dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del
trattamento economico corrispondente alla classe finale di
stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto
all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente
generale di livello A dello Stato, in applicazione dei
principi derivanti dalle norme sulle carriere e
retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo
stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo
definito, la differenza tra la misura dello stipendio in
godimento e quello che gli compete in applicazione del
presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad
personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti
economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle
ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad
altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello
iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a
posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione
stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento.»
«Art. 38(Progressione economica del ruolo dei
ricercatori). - La progressione economica dei ricercatori
universitari confermati si sviluppa in sette classi
biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del
parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del
2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue
lorde.
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione
in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole
per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati,
e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300
e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale
parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di
idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori
universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di
effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a
quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei
ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50
per cento calcolati sulla medesima, necessari per
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 7.
(Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori)
1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda,
essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche
consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal
rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto,
quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del
personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono
servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella
della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di
appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a
carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della
mobilita' universitaria e' altresi' favorita dalla possibilita' che
il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa
qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di
ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di
ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita' di
appartenenza conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi
finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del
committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita' per
favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno
prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito
di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
Note all'articolo 7:
- Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda
nelle note all'art. 6.
- La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1979, n. 40.

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e
dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in
materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli
articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti
di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
progressione economica e dei relativi importi, anche su base
premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della
presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori
di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e
conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati
secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al
presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su
proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Note all'articolo 8:
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O..
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari»
- Per gli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n.
382 si veda nella note all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766, come modificato dall'art 39
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382:
«Art. 12 Trattamento economico del personale docente
universitario.
Al personale insegnante delle universita' ed istituti
d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e
incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo
pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita,
con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici
dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella
misura di cui alla tabella allegata.
Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca
scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16,
e successive modificazioni.
L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito
in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri
assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti
economici onnicomprensivi.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia
che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la
durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al
trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per
dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al
70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i
professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle
corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla
seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo
definito, le indennita' previste ai precedenti commi
rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi
di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono
pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello
stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo
e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennita' previste dai precedenti commi sono
riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino
alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo
appartenenti alle due fasce che optino per il regime di
impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro
intero ammontare nei confronti dei professori che optino
per il regime di impegno a tempo definito.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su
conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i
professori ordinari, straordinari ed associati possono
dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio
nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale.
L'incarico non puo' avere durata superiore a 5 anni e
non e' immediatamente rinnovabile.
Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione, ai sensi dell'art 24 della L. 24
febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di
lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a
cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali
debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno
accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione
alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono
autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa
provvisoria in attesa della registrazione da parte degli
organi di controllo.»
Si riporta il testo dell'art. 3-ter del D.L. 10
novembre 2008 n.180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009 n. 1, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3-ter (Valutazione dell'attivita' di ricerca). -
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011,
sono disposti previo accertamento da parte della autorita'
accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazioni scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico
delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. (abrogato)
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che
nel precedente triennio non abbiano effettuato
pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di
cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle
commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento
rispettivamente di professori di I e II fascia e di
ricercatori.»

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 9.
(Fondo per la premialita')
1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori
e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse
di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente
legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna
universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo' essere
integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle
attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In
tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti,
compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo
che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di
finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non
derivanti da finanziamenti pubblici.
Note all'articolo 9:
- Il comma 16, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 e' il seguente:
«16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai
professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita'
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.»

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 10.
(Competenza disciplinare)
1. Presso ogni universita' e' istituito un collegio di disciplina,
composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo
pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo
pieno, secondo modalita' definite dallo statuto, competente a
svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad
esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il
principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La
partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per
ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu'
grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina,
formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia,
entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal
rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano
disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la
sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento,
conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di
disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4
non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di
trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le
operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne
impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie avanzate dal collegio.
6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Note all'articolo 10:
- Il testo dell'articolo 87 del regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore) e' il seguente:
«Art. 87. - I professori di ruolo possono essere
inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti
punizioni disciplinari:
1) la censura;
2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un
anno;
3) la revocazione;
4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione
o ad assegni;
5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o
ad assegni.»
L'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006 n. 18,
abrogato dalla presente legge, recava: «Collegio di
disciplina»

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 11.
(Interventi perequativi per le universita' statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di
riequilibrio delle universita' statali e tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di
ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno
all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle
eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema
universitario e' destinata ad essere ripartita tra le universita'
che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di
finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una
situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al
modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del
sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi
dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita' di cui
all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli
squilibri finanziari dei singoli atenei puo' tenere conto delle
specificita' delle universita' sede di facolta' di medicina e
chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a
gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di
eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g),
h), i), l) e m), della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della
percentuale di cui al comma 1.
Note all'articolo 11:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda nelle note all'articolo
5.

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 12.
(Universita' non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione
delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare
rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non
superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi
di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita'
non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con
decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4
per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle
universita' non statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle
risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle
universita' telematiche ad eccezione di quelle, individuate con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua
costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al
comma 1.
Note all'articolo 12:
- Il testo della legge 29 luglio 1991, n. 243 recante
Universita' non statali legalmente riconosciute e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183.
- Per il testo del comma 1, dell'articolo 2 del decreto
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda la
nota all'articolo 5.

2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 13.
(Misure per la qualita' del sistema universitario)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in
considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del
personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il
numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed
internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per
cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata
tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei
risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».
Note all'articolo 13:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda la nota all'articolo 5.
2 TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI
QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve
essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le universita' possono riconoscere quali
crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da
parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del
titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri
competenti, sono definite le modalita' attuative e le eventuali
deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1,
anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in
relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio presso
gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonche'
alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione
l'universita' abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i
criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori
di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati
con le universita' attraverso le federazioni di cui all'articolo 3
della presente legge.
Note all'articolo 14:
- Il comma 147 dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e' il seguente:
«147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e'
riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere
riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio
regolamento didattico le conoscenze e le abilita'
professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate
in attivita' formative di livello post-secondario da
riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il
numero di tali crediti non puo' essere superiore a
sessanta.»
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 6.
- Il comma 1, dell'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e'
il seguente:
«1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri
per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112».

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 15.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non
regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN),
definisce, secondo criteri di affinita', i settori concorsuali in
relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono
raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale
puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono
utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22,
23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima
applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a
regime, almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalita' di
revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori
scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.
Note all'articolo 15:
- Il testo del comma 95 e seguenti dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127e' il seguente:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 16.
(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)
1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito
denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e
richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e
di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato
sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale
alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base
di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a)
prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato
puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche
differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non
inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e
congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di
revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto
ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile,
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
e) i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di
abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di
modalita', anche informatiche, idonee a consentire la conclusione
delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della
pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni
giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle
disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione
nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante
sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di
professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio
di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso universita'
di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione
nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita';
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia
parte piu' di un commissario della stessa universita'; la
possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani
siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita'
didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari
in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non
regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo
stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata
della documentazione concernente la propria attivita' scientifica
complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum,
reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i
parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla
fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della
commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al
quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione
puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica
dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed
allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di
piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla
conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio
successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione
dell'abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per
l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23,
comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e
l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le
universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di
ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce
titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente al
reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita' al di
fuori delle procedure previste dall'articolo 18.
Note all'articolo 16:
- Per il testo del comma 2, dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note
all'articolo 8.

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 17.
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i
diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990,
n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica
di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7,
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge
n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata
l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno
riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a
fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
Note all'articolo 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162 recante «Riordinamento delle scuole dirette a
fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
di perfezionamento» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
aprile 1982, n. 105, S.O.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma
degli ordinamenti didattici universitari» e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509 recante «Norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n.
2.
- Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)
e' il seguente:
«7. A coloro che hanno conseguito, in base agli
ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la
laurea magistrale o specialistica e il dottorato di
ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche
accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete,
altresi', a coloro i quali hanno conseguito la laurea
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.»
- Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509 e' il seguente:
«3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi
universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici
sono valutati in crediti e riconosciuti dalle universita'
per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3,
comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per
conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali
istituite presso le universita', qualunque ne sia la
durata.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 18.
(Chiamata dei professori)
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice
etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo
e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del
settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione
per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del
procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di
professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi'
i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche'
gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In
ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente
articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo
periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo
24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le
universita' possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni
in conformita' a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo
16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche
necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima
fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata
dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con
delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i
procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla
base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La
programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione
degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica
di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura
altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma
1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono
essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti
privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di
cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella
del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle
universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento
delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati
esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo
determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a
studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche
attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo
indeterminato presso le universita' purche' in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti
pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio
o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'
sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi
assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati
dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali
o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si
applicano le norme previste dai relativi bandi.
Note all'articolo 18:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: «Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio
1989, n. 108, S.O.
- La Carta europea dei ricercatori, allegata alla
raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione e'
pubblicata nella Gazz. Uff. dell'Unione Europea L75del
22.3.2005 p. 67.
- Il testo del comma 105, dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)e' il seguente:
«105. A decorrere dall'anno 2005, le universita'
adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo
determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a
tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della
normativa vigente.»
- Per il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 31 marzo 2005 n, 43 si veda nelle note all'articolo
2.

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 19.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo
accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni
italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed
enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo
restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da
parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai
fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni
di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri
e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati
disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5,
nonche' le convenzioni di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite
le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta
ad un minimo di due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le
diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito
dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a domanda»
sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze
dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti
che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata
in vigore della presente disposizione sono mantenuti».
Note all'articolo 19:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398 . Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.»»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Universita'), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del
dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono mantenuti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza .»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 20.
(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di
valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo
da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i
progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a
carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilita' di una
disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814
e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Sono altresi' fatti salvi, nel rispetto, ove
possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i
vincoli gia' previsti di destinazione di quote dei suddetti
stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o
finalita'.
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti:
«in maggioranza».
Note all'articolo 20:
- L'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421) e' il seguente:
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, come parte
indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione
del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono
utilizzate esclusivamente per finanziare attivita'
sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio».
- Il comma 870, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)e' il seguente:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni».
- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297 e' il seguente:
«Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca.
1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute
mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere
rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al
soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La
gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
interventi nel territorio nazionale e in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR
affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca
applicata».
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
- I commi 814 e 815 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 sono i seguenti:
«814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla
presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento
relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008
e' destinata, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai
soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da
ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni e
previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra
pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da
ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta'
inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la meta',
presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e
riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici
bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index.
L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il
Ministro dell'universita' e della ricerca entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
815. L'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento del comitato di cui al comma 814 e'
quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.»
- Il testo dei commi 313, come modificato dalla
presente legge, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244( Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)e' il seguente:
«313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non
inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo
del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata ai progetti di
ricerca di base presentati da ricercatori di eta' inferiore
ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attivita'
di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della
valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e'
composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o
straniera, in maggioranza di eta' inferiore ai quaranta
anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di
indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation
index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca,
almeno per la meta' non italiani, che svolgono attivita'
nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica
e tecnologica.
314. L'attuazione del comma 313 e' demandata ad
apposito decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1,
comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
315. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento del comitato di cui al comma 313,
quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si
provvede mediante incremento, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di
cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 21.
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il
buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste
dall'articolo 20, e' istituito il Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i quali
almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale
sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di
quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di
selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque
membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro,
dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice
presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di valutazione
dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu'
di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei
comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina
le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di
interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla
data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici
accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi
derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento delle procedure
di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti
pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero
relative alle attivita' contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi
alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e'
compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei
progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore
al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti
del CNGR determina le indennita' spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e
funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono
essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del
settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa dalla carica
prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro nello stesso
elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono
individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e
tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone
rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNGR.
Note all'articolo 21:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 26 marzo 2004 reca.
«Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle
risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti
della ricerca di base».

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 22.
(Assegni di ricerca)
1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia
spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, possono
conferire assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca. I
bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo,
ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di
curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei
soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che
il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero
ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione scientifica,
costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in
assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre
anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,
compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato
fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno
non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di
conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la
possibilita' di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni
per attivita' di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente
dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle
pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di
esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi
attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di
ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite
dal soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono
riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o
stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente
articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternita',
le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione
obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno
di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo e'
determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi,
sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari
degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui
all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non
statali o telematici, nonche' con gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso
superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Note all'articolo 22:
- Il testo dell'articolo 74, quarto comma,del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e'
il seguente:
«Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto,
su conforme parere del Consiglio universitario nazionale,
potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di
dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento
scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di
Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello
post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di
dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di studio e di ricerca e numero limitato di titoli
annualmente rilasciati. «
- Il testo dell'articolo 4, della legge 13 agosto 1984,
n. 476 e' il seguente:
«Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di
studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle
regioni a statuto ordinario, in dipendenza del
trasferimento alle stesse della materia concernente
l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche'
dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome
di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 , come sostituito dall'articolo 4 della legge 3
novembre 1982, n. 835.»
- Il testo dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare)e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 , che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai
percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel
comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina
della gestione «Mutualita' pensioni», istituita in seno
all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.»
- Il testo del comma 788, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e' il seguente:
« 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a
progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico
dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare,
con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i
requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la
certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e
di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di
cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di
maternita', e' corrisposto per gli eventi di parto
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento
economico per congedo parentale, limitatamente ad un
periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito
preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita'
di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per
ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le
prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a
valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 23.
(Contratti per attivita' di insegnamento)
1. Le universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con
gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attivita' di
insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di
alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre
amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a
40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore,
su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo
gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in
possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi
restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad
eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti
pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio
presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di
incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore
universitario, le universita' possono, altresi', stipulare contratti
a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche
integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di
titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I
contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure
disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice
etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicita' degli atti. Il trattamento economico spettante ai
titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le universita'
possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o
fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e'
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre universita'
europee. La proposta dell'incarico e' formulata al consiglio di
amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e
pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet
dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di insegnamento ai
sensi del presente articolo non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli universitari.
Note all'articolo 23:
- Il testo dell'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la
determinazione e la composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)e' il seguente:
«Art. 8 (Comparto del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto
di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera F), comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di
sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive
modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e
talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni
militari (C.R.E.S.A.M.);
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e
l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri»
(Marinateleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i
dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto
legislativo n. 29/1993 ;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del
comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 24.
(Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al
fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, le universita' possono
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti nonche' delle attivita' di
ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di
selezione disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251
dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sul sito dell'aieneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
previsione di modalita' di trasmissione telematica delle candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, nonche' di eventuali
ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con
esclusione dei soggetti gia' assunti a tempo indeterminato come
professori universitari di prima o di seconda fascia o come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica,
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto
del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla discussione
pubblica con la commissione dei titoli e della produzione
scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora
il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a
dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale
volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i
parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa
con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni,
per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita'
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita',
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti
contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in
sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per
almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al
comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di
tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle
attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore
per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel
terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita'
valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della
chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo
della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicita'
sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del
sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda
fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di
professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita' puo'
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti
di cui al comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto
di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale
nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
Note all'articolo 24:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 e' pubblicata sulla
Gazz. Uff. dell' 11 maggio 1989, n. 108 S.O.
- La Carta europea dei ricercatori e' richiamata nelle
note all'articolo 18
- Il testo del comma 7, dell' articolo 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e' il
seguente:
«7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli
e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi
di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
avente natura non regolamentare, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentito il Consiglio
universitario nazionale. «
- Il testo del comma 6, dell'articolo 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica)e' il seguente:
«6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nonche' il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie
disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non
superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel
limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo'
frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga
al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi
dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , fermo restando il
superamento delle prove di ammissione. Le universita'
possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno
ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche
puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli
assegni di cui al presente comma si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni e
integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni e
integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le
modalita' di conferimento degli assegni si provvede con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo
periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a
stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi
di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
e seguenti del codice civile, compatibili anche con
rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello
Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti
non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.»
- Il testo dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio
universitarie) e' il seguente:
«Art. 4 (Borse di studio per attivita' di ricerca
post-dottorato). - 1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui
all'articolo 7, le universita' possono conferire borse di
studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di
ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo
svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato. Il
conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze
delle attivita' di ricerca svolte nelle strutture
dell'ateneo.
2. Le modalita' di conferimento e conferma delle borse
e i limiti di eta' per poterne usufruire sono stabiliti con
decreto del rettore, previa deliberazione del senato
accademico.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte
da professori straordinari, ordinari ed associati e
presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni
possono far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui al presente articolo possono
partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca,
coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche
all'estero presso enti di ricerca ed universita'.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata
biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo
anno e non sono rinnovabili.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 25.
(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
non si applica a professori e ricercatori universitari. I
provvedimenti adottati dalle universita' ai sensi della predetta
norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge,
ad eccezione di quelli che hanno gia' iniziato a produrre i loro
effetti.
Note all'articolo 25:
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e'
il seguente:
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione
di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
il compimento del limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in
aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive
presentano la domanda almeno novanta giorni prima del
compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo.
1-bis. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 26.
(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono
l'utilizzo reciproco di lettori, le universita' possono conferire a
studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata
professionalita' incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di
attivita' finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura
del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto
rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il
trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si
interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 26 giugno 2001, nella causa
C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle
universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il
trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore
confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno
orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto
dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera
a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo
rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da
quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di
lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto
a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo
corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita
come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri
dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la
retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della
contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a
norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i
giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Note all'articolo 26 :
- Il testo del comma 1, dell'articolo 1, del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 (Disposizioni urgenti
relative al trattamento economico dei collaboratori
linguistici presso talune Universita' ed in materia di
titoli equipollenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2004, n. 63,e' il seguente:
«Art. 1 (Ex lettori di madre lingua straniera). - 1. In
esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di
Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001
nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli
studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La
Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, gia'
destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e'
attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto,
tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un
trattamento economico corrispondente a quello del
ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla
data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti
piu' favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli
fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti
collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera, di qualsiasi funzione docente.»
- L'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
(Disposizioni urgenti per il funzionamento delle
universita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236 e' il seguente:
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le
universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle
lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche
mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i
propri ordinamenti.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le
universita' possono assumere, compatibilmente con le
risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea
o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da
svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo
determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo l'entita' della retribuzione, il regime di
impegno e gli eventuali obblighi di esclusivita' sono
stabiliti dal consiglio di amministrazione delle
universita', attraverso la contrattazione decentrata con le
rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori
ed esperti linguistici.
3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui
modalita' sono disciplinate dalle universita' secondo i
rispettivi ordinamenti. Le universita', nel caso in cui si
avvalgano della facolta' di stipulare i contratti di cui al
comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i
titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in
servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonche' quelli
cessati dal servizio per scadenza del termine
dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa
da inidoneita' o da soppressione del posto. Il personale
predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva
i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.
4. Le universita' procedono annualmente, sulla base di
criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i
rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attivita'
svolta. La continuita' del rapporto di lavoro e'
subordinata al giudizio sulla verifica dell'attivita'
svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo
che la riduzione del servizio deliberata dai competenti
organi accademici costituisce per l'universita'
giustificato motivo di recesso.
5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' abrogato.»

3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 27.
(Anagrafe degli studenti)
1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.
Note all'articolo 27:
- Il testo del comma 1, dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti
per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170 e' il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Per i fini di cui all'articolo 1,
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita', avente, in particolare, i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
degli studenti agevolando le procedure connesse ai
riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema
produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per
sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta
formativa del sistema nazionale delle istituzioni
universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in
ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.»
3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E
RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
Art. 28.
(Istituzione di un Fondo per la formazione e
l'aggiornamento della dirigenza presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca)
1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei
funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli
enti locali in vista delle nuove responsabilita' connesse
all'applicazione del federalismo fiscale, e' istituito presso il
Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della
dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro puo' concedere
contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e
formazione sviluppate da universita' pubbliche in collaborazione con
le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo universita' pubbliche,
private, fondazioni tra universita' ed enti locali, anche
appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le
finalita' di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul
territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni
dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle presenti disposizioni e
sono altresi' individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno
2017.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'articolo 28:
Il Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999,
n.. L 161.
- Il testo del comma 5, dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27
dicembre 2004, n. 307, e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
3 TITOLO III NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E
RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
Art. 29.
(Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le universita'
possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente
titolo.
2. Le universita' continuano ad avvalersi delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in
materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti
di cui all'articolo 18, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Si procede altresi'
direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei
professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare
oggetto del bando e' inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i ruoli di
professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al
termine del periodo di durata dell'idoneita' stessa previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In
tale ipotesi e nel caso di idoneita' conseguita all'esito delle
procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla
deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di
voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e
la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo
puo' essere chiamato da altre universita', ferma restando per
l'universita' che ha indetto il bando la possibilita' di ripetere la
chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono
essere stipulati, con le modalita' previste dal medesimo articolo,
anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata
legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei
posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla
loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare
l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico
del bacino territoriale di riferimento.
7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola:
«universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le
parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati
dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali
fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui
all'articolo 18 della presente legge l'idoneita' conseguita ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' equiparata all'abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1,
comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita' per il
2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle universita',
e' riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno
2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6,
della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse e' disposto
con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori
a tempo indeterminato.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n.
311;
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente,
unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo
svolgimento di attivita' di ricerca, e' titolo valido per la
partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai
contratti di cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma
1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera
b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia.
15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono
aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle universita' e
dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».
16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennita'»
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente
dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui
all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile
a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di
cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno
specifico settore concorsuale, la commissione nazionale,
relativamente a tale settore, e' integralmente composta ai sensi
della lettera h) del medesimo comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una
quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori
ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e
8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono indicati criteri e modalita' per
l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione
delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari
dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.
Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per
chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma
di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per i due
terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a
carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM), sono disciplinate le modalita' organizzative per
consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di
studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di
musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di
danza.
22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3,
lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per
l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 22,
comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti
disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1905):
Presentato dal Ministro dell'Istruzione, universita' e ricerca
(Gelmini) il 25 novembre 2009.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede referente, il
2 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 14ª
e Questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 9 dicembre 2009; 4, 10, 16, 17,
18, 23, 24 e 25 febbraio 2010; 2, 3, 16, 17 e 30 marzo 2010; 14, 20,
21, 27 e 28 aprile 2010; 4, 5, 11, 12, 18 e 19 maggio 2010.
Relazione scritta annunciata il 1° giugno 2010 (atto n. 1905-A )
relatore sen. Valditara.
Esaminato in aula il 20, 22, 27, 28 luglio 2010 e approvato il 29
luglio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3687):
Assegnato alla VII commissione (Cultura) ) in sede referente il 3
agosto 2010 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, X, XI,
XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 15, 21, 22 e 30 settembre
2010; 5, 6 e 7 ottobre 2010; 19 novembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n.1905-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede referente, il
1° dicembre 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 7ª Commissione il 14, 15 e 16 dicembre 2010.
Esaminato in aula il 20, 21, 22 dicembre 2010 e approvato il 23
dicembre 2010.
Note all'articolo 29:
- Il testo del comma 4, dell'articolo 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei professori universitari di I e II fascia
della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni
giudicatrici sono composte da un professore ordinario
nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da
quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in
numero triplo rispetto al numero dei commissari
complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato
attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove
il settore sia costituito da un numero di professori
ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e'
costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e'
eventualmente integrata mediante elezione, fino a
concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei
professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai
professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia
inferiore al triplo del numero dei commissari necessari
nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Si
procede altresi' direttamente al sorteggio nell'ipotesi in
cui il numero dei professori ordinari appartenenti al
settore scientifico disciplinare oggetto del bando e'
inferiore a quattro. Il sorteggio e' effettuato in modo da
assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari
sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto
del bando. Ciascun commissario puo', ove possibile,
partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione.»
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 recante: «Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
155.
- Il comma 6, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite per la copertura dei posti di
professore ordinario e professore associato esclusivamente
le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della
delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque
anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di
professore ordinario e di professore associato da parte
delle singole universita', mediante chiamata dei docenti
risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli
incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste
dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in
ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle
procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
- Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge
31dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 2007, n. 248, e' il seguente:
«2. In attesa della definizione ed attuazione della
disciplina delle procedure di reclutamento dei professori
universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre
2009 continuano ad applicarsi, relativamente a tale
reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n.
210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117; gli organi accademici delle universita',
nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire,
entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di
valutazione comparativa.»
- Il testo del comma 16, dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini) convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 e' il
seguente:
«16. All' articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008».
Resta fermo quanto previsto dall' articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure
indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'
articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.»
- Il comma 14, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 e' il seguente:
«14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica
integrativa le universita', previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicita' degli atti, possono instaurare rapporti di
lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di
diritto privato a tempo determinato con soggetti in
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di
medicina e chirurgia, del diploma di scuola di
specializzazione, ovvero con possessori di laurea
specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano
comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata
secondo procedure stabilite dalle universita'. I contratti
hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati
per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento
economico di tali contratti, rapportato a quello degli
attuali ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna
universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e
tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso
del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, costituisce titolo preferenziale.
L'attivita' svolta dai soggetti di cui al presente comma
costituisce titolo preferenziale da valutare
obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono
cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini
dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
delle universita', il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca deve tenere conto del
numero dei professori ordinari, associati e aggregati e
anche del numero dei contratti di cui al presente comma.»
- Per il testo del comma 9, dell'articolo 1 della legge
4 novembre 2005, n. 230 si veda nelle note all'articolo 5.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n
210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo), pubblicata nella Gazz.
Uff. 6 luglio 1998, n. 155 e' il seguente:
«Art. 3(Trasferimenti). - 1. I regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti,
assicurando la valutazione comparativa dei candidati
secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di
pubblicita' della procedura, nonche' l'effettuazione dei
medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo
tre anni accademici di loro permanenza in una sede
universitaria, anche se in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382».
Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 18
marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed
economico dei professori universitari), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14. Il professore universitario, con l'inizio
dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il
70° anno di eta', assume la qualifica di professore fuori
ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251,
ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n.
498.
Ai professori di cui all'art. 19 del decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e' data
facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma
del precedente comma.
Ai fini della determinazione del numero legale
richiesto per la validita' delle adunanze del Corpo
accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del
professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.
Qualora la deliberazione debba essere adottata con la
maggioranza assoluta dei professori «appartenenti alla
Facolta'», si tiene conto del professore fuori ruolo solo
nel caso che intervenga all'adunanza.»
- L'articolo 4, della legge 30 novembre 1989, n. 398
(Norme in materia di borse di studio universitarie),
abrogato dalla presente legge, recava: «Borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 4
novembre 2005, n. 230, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. L'universita', sede della formazione e
della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo
organico ricerca e didattica, garantendone la completa
liberta'. La gestione delle universita' si ispira ai
principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il
dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con
piena liberta' di scelta dei temi e dei metodi delle
ricerche nonche', nel rispetto della programmazione
universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e
dell'impostazione culturale dei propri corsi di
insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano
altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di
insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine
liberamente attivita' di diffusione culturale mediante
conferenze, seminari, attivita' pubblicistiche ed
editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la partecipazione
agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali
riguardanti la didattica, l'organizzazione e il
coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca
esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel
periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato senza
restrizione alcuna alla presentazione di richieste e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina
concernente il reclutamento dei professori universitari
garantendo una selezione adeguata alla qualita' delle
funzioni da svolgere, il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori
scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al
conseguimento della idoneita' scientifica nazionale, entro
il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce
dei professori ordinari e dei professori associati,
stabilendo in particolare:
1) le modalita' per definire il numero massimo di
soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per
ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al
fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una
quota non superiore al 40 per cento, per cui e' garantita
la relativa copertura finanziaria e fermo restando che
l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza,
nonche' le procedure e i termini per l'indizione,
l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da
svolgere presso le universita', assicurando la pubblicita'
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni
giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve
comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per
quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di ciascun
settore scientifico-disciplinare, di una lista di
commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
rieleggibilita';
3) la formazione della commissione di ciascuna
valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque
commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna
commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo
ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a
quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi per
coloro che, avendovi partecipato, non conseguono
l'idoneita';
b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per
riservare, nei giudizi di idoneita' per la fascia dei
professori ordinari, una quota pari al 25 per cento
aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a),
numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di
servizio non inferiore a quindici anni, compreso il
servizio prestato come professore associato non confermato,
maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di
concorso o in settori affini, con una priorita' per i
settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito
concorsi negli ultimi cinque anni;
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori associati e' riservata una
quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente
di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati
stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni
di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una
ulteriore quota dell'1 per cento e' riservata ai tecnici
laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei
giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori
associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle
commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori associati di cui alla lettera
a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti
che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al
fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per
cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per
la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a),
numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che
possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al
fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per
cento del medesimo fabbisogno (2).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite per la copertura dei posti di
professore ordinario e professore associato esclusivamente
le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della
delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque
anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di
professore ordinario e di professore associato da parte
delle singole universita', mediante chiamata dei docenti
risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli
incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste
dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in
ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle
procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3).
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono
bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono
valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca
e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e
contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato
ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di
contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo.
L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
del presente comma e' subordinata ai medesimi limiti e
procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti
di professore ordinario e associato.
8. (abrogato)
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia'
svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata. A tali fini le universita' formulano specifiche
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tal fine le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto,
dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
e di valutazioni di merito (4).
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono
derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (5).
10. (abrogato)
11. (abrogato)
12. Le universita' possono realizzare specifici
programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese
o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non
superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da
coprire mediante conferimento di incarichi della durata
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per
la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in
possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento
giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla
convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita'
nazionale non possono partecipare al processo di formazione
delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e
passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le universita' possono stipulare convenzioni con
imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o
privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi,
per realizzare programmi di ricerca affidati a professori
universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo
a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza
pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto.
14. (abrogato)
15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui
al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza
pubblica secondo i criteri e le modalita' stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano
la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai
professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita'
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati
secondo le disposizioni della presente legge il limite
massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato
al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il
settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge mantengono
le proprie funzioni assistenziali e primariali,
inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse
complementari, fino al termine dell'anno accademico nel
quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma
restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge
conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo
pieno. I professori possono optare per il regime di cui al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita'
acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle
amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza
assegni ne' contribuzioni previdenziali, ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione e'
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza
assegni ne' contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definite specifiche modalita'
per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire
posti di professore ordinario e associato ai sensi dei
commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di
cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati
l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli
articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione
degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre
dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento
le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli
schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere
adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. > >
- Si riporta il testo dell'articolo 51, della legge .
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 1997, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita'
statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato
per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli
insediamenti universitari previsti dall'articolo 9, D.P.R.
30 dicembre 1995 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 19982000, garantendo che il fabbisogno finanziario
da essi complessivamente generato nel 1998 non sia
superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e
2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , sono estese a
partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali,
sentita la Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica determina, con proprio
decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle
disposizioni predette.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590 . Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 , dopo le parole: «a standard dei costi di
produzione per studente» sono inserite le seguenti: « , al
minore valore percentuale della quota relativa alla spesa
per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento
ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , nonche' il comma 1
dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118 . Le
universita' statali definiscono e modificano gli organici
di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in
materia di organici e di vincoli all'assunzione di
personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui
al presente articolo.
6. (abrogato)
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA.
All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 5.
8. (omissis).
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita'
previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520,
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di
costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse
strategico, da assegnare al finanziamento di specifici
progetti, un importo opportunamente differenziato e
comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare,
dell'Istituto nazionale di fisica della materia,
dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro
italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per
la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089 , nonche' delle disponibilita' a
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di
impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1
della legge 25 giugno 1985, n. 331 , e la riserva di cui al
comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n.
910 , sono determinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. > >
- Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 abrogato
dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui all'art. 16,comma 2, recava:
«Riordino della disciplina del reclutamento dei professori
universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della L. 4
novembre 2005, n. 230» ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3
maggio 2006, n. 101.
- Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 6,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge:
«12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.»
- Si riporta il testo del comma 140, dell'articolo 2,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
modificato dalla presente legge:
«140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo
principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e
pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in
materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta
fino al compimento del settantesimo anno di eta'.»
Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,come modificato dalla
presente legge:
«13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle
universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal
comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di
euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno
2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417
milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013.»
- Il testo dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge
31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e' il seguente:
«21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.»
- Il comma 2, dell'articolo 17 della legge 7 agosto
1990, n.245 (Norme sul piano triennale di sviluppo
dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale
1986-1990) e' il seguente:
«2. Per gli anni 1990-1992 la spesa e' determinata, per
la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990,
lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni
per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire
50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per
l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A
decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte
corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A
decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono
determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera
d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468
del 1978.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 19
ottobre 1999, n.370 (Disposizioni in materia di universita'
e di ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 5. Assegni di ricerca e scuole di
specializzazione.
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno
2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli
atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'importo e' ripartito secondo criteri determinati con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di
potenziamento dell'attivita' di ricerca delle universita'.
I medesimi decreti prevedono altresi' le modalita' di
controllo sistematico e di verifica dell'effettiva
attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di
durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli
atenei formulano un giudizio sull'attivita' di ricerca
svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.
2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da
ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di
funzionamento delle scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi
criteri adottati nei provvedimenti attuativi della
programmazione del sistema universitario 1998-2000.
3. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da
ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di
specializzazione per la formazione degli insegnanti.»

 

Legge 30 dicembre 2010 numero 240.pdf
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Legge 14 gennaio 2013, n° 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

(GU n.22 del 26-1-2013)
 

 Vigente al: 10-2-2013  

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
 
                        Oggetto e definizioni
 
  1. La presente Legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione,  disciplina  le professioni non organizzate in Ordini o Collegi.


  2. Ai fini della presente Legge, per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita'  riservate  per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attivita'  e dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio disciplinati da specifiche normative.


  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento  e rapporto scritto con il  cliente,  con  l'espresso  riferimento,  quanto  alla disciplina applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge. L'inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6  settembre  2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.


  4.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta  dei  servizi, della responsabilita' del professionista.


  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro
dipendente.

          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del Testo  Unico  delle  disposizioni sulla  promulgazione  delle  Leggi,   sull'emanazione   dei
          Decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    Italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  Legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art.  117  della  Costituzione,  e'  il seguente:
              «Art.  117  (Testo   applicabile   fino   all'esercizio finanziario  relativo  all'anno  2013).   -   La   potesta' legislativa e'   esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli  derivanti dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti materie:
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni religiose;
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle risorse finanziarie;
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'        metropolitane;
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e profilassi internazionale;
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere dell'ingegno;
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni culturali.
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione, trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e  ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato.


              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio  del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.
 
                 (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
                      finanziario relativo all'anno 2014)
 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti  materie:
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessionireligiose;
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo;
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane;
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e profilassi internazionale;
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere dell'ingegno;
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni culturali.
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione, trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e  organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla legislazione dello Stato.
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato.


              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. Le  Leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nellavita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. La Legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territorialiinterni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».


              - Il testo dell'art. 2229  del  codice  civile,  e'  il seguente:


              «Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali).- La  Legge  determina  le  professioni  intellettuali  per
          l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria  l'iscrizione  in appositi albi o elenchi.
              L'accertamento dei  requisiti  per  l'iscrizione  negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi  e  il  potere
         disciplinare   sugli   iscritti   sono   demandati    [alle associazioni  professionali],  sotto  la  vigilanza   dello
          Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione  o  la  cancellazione
          dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la  perdita  o  la  sospensione  del  diritto
          all'esercizio della professione e' ammesso ricorso  in  via giurisdizionale nei modi  e  nei  termini  stabiliti  dalle
          leggi speciali.».


              Il titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29  luglio 2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale
          n. 235 dell'8 ottobre 2005, reca: «Titolo  III  -  PRATICHE COMMERCIALI,    PUBBLICITA'    E    ALTRE     COMUNICAZIONI
          COMMERCIALI.».

                               Art. 2
 
                     Associazioni professionali
 
  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche, agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle regole sulla concorrenza.


  2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli
assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati, l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura
organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione.


  3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.


  4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento
per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.


  5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in
ordini o collegi.


  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito
l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  Legge  a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al relativo albo professionale.


  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano,
con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di
rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

          Note all'art. 2:
              - Il testo degli articoli 27-bis e  27-ter  del  codice del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, e' il seguente:


              «Art. 27-bis (Codici di condotta)  (in  vigore  dal  21 settembre 2007). - 1. Le associazioni o  le  organizzazioni
          imprenditoriali  e  professionali  possono   adottare,   in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'
          settori  imprenditoriali  specifici,  appositi  codici   di condotta   che    definiscono    il    comportamento    dei
          professionisti che si impegnano a  rispettare  tali  codici con   l'indicazione    del    soggetto    responsabile    o
          dell'organismo  incaricato   del   controllo   della   loro applicazione.


              2. Il codice di condotta e' redatto in lingua  Italiana e Inglese ed e' reso accessibile dal soggetto  o  organismo
          responsabile al consumatore, anche per via telematica.


              3. Nella redazione di codici di  condotta  deve  essere garantita almeno la protezione dei minori  e  salvaguardata
          la dignita' umana.


              4. I  codici  di  condotta  di  cui  al  comma  1  sono comunicati, per la relativa adesione,  agli  operatori  dei
          rispettivi settori e conservati ed aggiornati  a  cura  del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.


              5. Dell'esistenza del  codice  di  condotta,  dei  suoi contenuti   e   dell'adesione   il   professionista    deve
          preventivamente informare i consumatori.».


              «Art.  27-ter  (Autodisciplina)  (in  vigore   dal   21 settembre 2007). -

 

              1. I consumatori, i  concorrenti,  anche tramite le loro associazioni  o  organizzazioni,  prima  di avviare la procedura di cui all'art. 27, possono  convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo  incaricato  del  controllo  del codice di condotta relativo ad  uno  specifico  settore  la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o
          a far cessare la continuazione  della  pratica  commerciale scorretta.


              2. In ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente articolo,  qualunque  sia  l'esito  della  procedura,   non
          pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita', ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.
              3. Iniziata la procedura davanti  ad  un  organismo  di autodisciplina, le parti  possono  convenire  di  astenersi
          dall'adire  l'Autorita'  fino  alla  pronuncia  definitiva, ovvero possono chiedere  la  sospensione  del  procedimento
          innanzi all'Autorita', ove lo  stesso  sia  stato  attivato anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della
          pronuncia dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione
          del procedimento per un  periodo  non  superiore  a  trenta giorni.».

                               Art. 3
 
                Forme aggregative delle associazioni
 
  1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2,  mantenendo  la propria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse costituite come associazioni di natura privatistica.


  2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.


  3.  Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   e qualificazione  delle  attivita'  professionali  che   rappresentano,
nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedi politiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni, esse possono controllare l'operato delle  medesime  associazioni,  ai fini della verifica del rispetto e della  congruita'  degli  standard professionali  e  qualitativi  dell'esercizio  dell'attivita'  e  dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

                               Art. 4
 
 
            Pubblicita' delle associazioni professionali
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza, veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente Legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni
fornite nel sito web.


  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di
valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

          Note all'art. 4:


              - Il testo dell'art.  81  del  Decreto  Legislativo  26 marzo 2010, n. 59, e' il seguente:


              «Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei  servizi)

           (in vigore  dal  14  settembre  2012).  

         

          1.  I  soggetti, pubblici  o  privati,  che  istituiscono  marchi  ed  altri attestati  di  qualita'  relativi   ai   servizi   o   sono
          responsabili della loro attribuzione,  rendono  disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione  sul
          proprio sito internet,  informazioni  sul  significato  dei marchi e sui criteri di attribuzione  dei  marchi  e  degli
          altri attestati  di  qualita',  dandone  contemporaneamente notizia  al   Ministero   dello   sviluppo   economico   ed
          evidenziando se  si  tratta  di  certificazioni  rilasciate sulla  base  del  sistema  di  accreditamento  di  cui   al
          Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento Europeo e  del Consiglio, del 9 luglio 2008.


              1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione  di  eventuali
          azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai  sensi  degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre  2005,
          n. 206, e successive modificazioni, recante il  codice  del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni  di
          cui all'art. 27 del medesimo codice.».

                               Art. 5
 
                Contenuti degli elementi informativi
 
  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita'  dei
seguenti elementi:


    a) atto costitutivo e statuto;
    b) precisa  identificazione  delle  attivita'  professionali  cui l'associazione si riferisce;
    c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle cariche sociali;
    d) struttura organizzativa dell'associazione;
    e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con particolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivita'
professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante  e
alla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari;
    f) assenza di scopo di lucro.


  2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo,  l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi:


    a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduate in relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l'organo  preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessaria autonomia;
    b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
    c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno tre regioni;
    d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
    e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore
di competenza;
    f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di  cui
all'art. 2, comma 4.

                               Art. 6
 
                   Autoregolamentazione volontaria
 
  1. La presente Legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e la qualificazione  dell'attivita'  dei  soggetti  che  esercitano  le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente  dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.


  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e  del  Consiglio,  del  22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.


  3.  I  requisiti,  le  competenze,  le   modalita'   di   esercizio dell'attivita'  e  le  modalita'  di  comunicazione  verso   l'utente
individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.


  4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.

          Note all'art. 6:


              - La Direttiva 98/34/CE del Parlamento  Europeo  e  del Consiglio,  del  22  giugno  1998,  reca:  «Direttiva   del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  che   prevede   una procedura d'informazione nel settore delle  norme  e  delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai servizi della societa' dell'informazione.».

                               Art. 7
 
                       Sistema di attestazione
 
  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionali
possono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarie verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   rappresentante
legale, un'attestazione relativa:


    a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
    b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all'associazione
stessa;
    c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionale che  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell'esercizio
dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
    d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
    e) all'eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
    f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,  relativa
alla conformita' alla norma tecnica UNI.


  2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

                               Art. 8
 
                      Validita' dell'attestazione
 
  1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari  al periodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscritto
all'associazione professionale che la rilascia  ed  e'  rinnovata  ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.


  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e  che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza  del
proprio numero di iscrizione all'associazione.

                               Art. 9
 
                    Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme aggregative di cui  all'art.  3  collaborano  all'elaborazione  della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita'  professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase dell'inchiesta  pubblica,   al   fine   di   garantire   la   massima
consensualita',   democraticita'   e   trasparenza.    Le    medesime associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di certificazione della conformita' per i  settori  di  competenza,  nel rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialita'    e
professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa  vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.


  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possono rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformita'  alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

          Note all'art. 9:


              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento Europeo  e  del  Consiglio,  del  9  luglio   2008,   reca:


          «Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.».

                               Art. 10
 
                        Vigilanza e sanzioni
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
Legge.


  2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art.  7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  ai sensi dell'art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

          Note all'art. 10:


              - Il testo dell'art. 27 del codice del consumo, di  cui al Decreto Legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e'  il
          seguente:


              «Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale)  (in vigore dal 16 settembre 2010).

             

              1.  L'Autorita'  garante della concorrenza e  del  mercato,  di  seguito  denominata "Autorita'",  esercita  le  attribuzioni  disciplinate  dal presente articolo  anche  quale  autorita'  competente  per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del  Parlamento Europeo  e  del  Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  sulla cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela  i  consumatori, nei limiti delle disposizioni di Legge.


              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la continuazione delle pratiche  commerciali  scorrette  e  ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale deipoteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorita'  puo'  avvalersi  della  Guardia  di finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per l'accertamento   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e dell'imposta sui redditi.  L'intervento  dell'Autorita'  e' indipendente   dalla   circostanza   che   i    consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista  o  in  un  altro  Stato  membro.


              3.  L'Autorita'  puo'   disporre,   con   provvedimento motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e  4,  della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.


              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato          motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  della  Legge  10  ottobre  1990,  n.   287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 Euro. Qualora le  informazioni o  la   documentazione   fornite   non   siano   veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 Euro.


              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso, al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai sensi dell'art. 20, comma 3.


              6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere, richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.


              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e  gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo' ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione  dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo' disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento dell'infrazione.


              8.  L'Autorita',  se  ritiene  la  pratica  commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.


              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a  500.000,00  euro,  tenuto  conto   della gravita' e della  durata  della  violazione.  Nel  caso  di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere  inferiore  a  50.000,00 Euro


           10.  Nei  casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8, assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.


            11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

 

            12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a 150.000  Euro.  Nei  casi   di   reiterata   inottemperanza l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.


              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29 della  Legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento dell'Autorita'.


              14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita  con provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la  tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto provvedimento.


              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598  del  codice  civile,  nonche',  per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e  successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».

                               Art. 11
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria
 
  1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello Stato.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agli adempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


  La presente Legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.


    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Legge 14 gennaio 2013 n 4.pdf
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Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 20 novembre 2013

recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno («regolamento IMI»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)
    

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3) ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su
15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati
alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. È opportuno ricordare che i familiari di cittadini
dell’Unione originari di paesi terzi godono di eguale trattamento, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4). Anche i cittadini di paesi terzi possono beneficiare della parità di trattamento per quanto attiene al riconoscimento di diplomi, certificati e altre
qualifiche professionali, secondo le rispettive procedure nazionali, in base a specifici atti giuridici dell’Unione quali quelli sui soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati, i titolari di carta blu e i ricercatori scientifici.

(2)
    

Nella comunicazione del 27 ottobre 2010 dal titolo «L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita», la Commissione ha identificato la necessità di
ammodernare il diritto dell’Unione in questo settore. Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha sostenuto, nelle proprie conclusioni, tale ammodernamento e ha sollecitato il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo
politico sulla revisione della direttiva 2005/36/CE entro la fine del 2012. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 novembre 2011 sull’attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali
(2005/36/CE) (5), ha invitato la Commissione a presentare una proposta in materia. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell’UE, del 27 ottobre 2010, dal titolo «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini
dell’UE», sottolinea l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3)
    

I notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE alla luce dei diversi regimi specifici a essi applicabili nei singoli Stati membri per
quanto concerne l’accesso alla professione e il suo esercizio.

(4)
    

Al fine di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali, una tessera professionale
europea costituirebbe un valore aggiunto. In particolare, tale tessera sarebbe utile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo
semplificato di riconoscimento in base al sistema generale. L’obiettivo della tessera professionale europea è di semplificare il processo di riconoscimento e di introdurre l’efficienza economica e operativa a vantaggio dei
professionisti e delle autorità competenti. L’introduzione di una tessera professionale europea dovrebbe tenere conto del punto di vista della professione interessata e dovrebbe essere preceduta da una valutazione della sua
adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe essere condotta in collaborazione con gli Stati membri, se necessario. La tessera professionale europea dovrebbe essere rilasciata su
richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all’espletamento da parte dell’autorità competente delle corrispondenti procedure di verifica. Se la tessera professionale europea è rilasciata
ai fini dello stabilimento, essa dovrebbe costituire una decisione di riconoscimento ed essere trattata come qualsiasi altra decisione di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE. Essa dovrebbe integrare piuttosto che
sostituire eventuali requisiti di registrazione legati all’accesso a una determinata professione. Non é necessario introdurre la tessera professionale europea per le professioni legali per le quali sono già state introdotte tessere
professionali nel quadro del sistema previsto dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (6) e dalla
Direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (7).

(5)
    

Il funzionamento della tessera professionale europea dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito con regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La tessera e
l’IMI dovrebbero rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi e delle procedure di riconoscimento per le autorità competenti stesse e creando
maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti.

(6)
    

Il processo di domanda e di rilascio della tessera professionale europea dovrebbe essere chiaramente strutturato e incorporare garanzie e diritti di ricorso al richiedente. È opportuno specificare mediante atti di esecuzione gli
obblighi in materia di traduzione e le modalità di pagamento delle eventuali spese che un richiedente deve sostenere in modo che l’iter all’interno dell’IMI non sia perturbato o ostacolato e che il trattamento della domanda non
subisca ritardi. La definizione del livello delle spese è di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare alla Commissione il livello delle spese definito. La tessera professionale europea e il
relativo iter all’interno dell’IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l’accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.

(7)
    

La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una
professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per
compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di
interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni,
uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell’accesso parziale
dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi.

(8)
    

Nell’interesse della protezione dei consumatori locali nello Stato membro ospitante, la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all’obbligo di aver
maturato almeno un anno di esperienza professionale nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione dei servizi, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d’origine. Nel caso delle attività stagionali, gli
Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati sul loro territorio. A tal fine, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere, una
volta all’anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati sul suo territorio, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.

(9)
    

La direttiva 2005/36/CE consente agli Stati membri di sottoporre a verifica le qualifiche professionali del prestatore di servizi anteriormente alla prima prestazione del servizio, nel caso di professioni regolamentate aventi
implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza. Ciò ha determinato un’incertezza giuridica in quanto ha lasciato all’autorità competente il potere discrezionale di decidere se tale verifica preliminare sia necessaria. Al
fine di garantire la certezza del diritto, i professionisti dovrebbero essere informati sin dall’inizio riguardo alla necessità di una verifica preliminare delle qualifiche professionali e ai termini entro i quali può essere prevista
una decisione in tal senso. In ogni caso le condizioni relative a tali verifiche preliminari delle qualifiche professionali nell’ambito della libera prestazione di servizi non dovrebbero essere più rigorose di quelle previste dalle
norme di stabilimento. Nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza, la direttiva 2005/36/CE dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di imporre
l’obbligo di copertura assicurativa per gli atti professionali, conformemente alle norme applicabili di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (9), nonché alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (10).

(10)
    

I sistemi di istruzione e formazione professionale si sono dimostrati un utile strumento per garantire l’occupazione giovanile e agevolare il passaggio dalla formazione alla vita lavorativa. Il riesame della direttiva 2005/36/CE
dovrebbe quindi tenere pienamente conto delle loro specificità.

(11)
    

Allo scopo di applicare il meccanismo di riconoscimento in base al sistema generale, è necessario raggruppare i vari sistemi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti soltanto ai fini del
funzionamento del sistema generale, non dovrebbero avere effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa la politica nazionale mirata
all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF). L’EQF è uno strumento volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali, oltre a rivelarsi un’utile fonte di informazione supplementare per le
autorità preposte all’esame delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. In conseguenza del processo di Bologna, gli istituti di insegnamento superiore hanno adeguato la struttura dei propri programmi introducendo
un sistema basato su due cicli, la laurea e la laurea magistrale. Al fine di garantire che i cinque livelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE siano coerenti con questa nuova struttura di insegnamento, la laurea dovrebbe essere
classificata al livello d e la laurea magistrale, la laurea specialistica o il Diploma di laurea al livello e. I cinque livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in linea di principio, non essere più
utilizzati come criterio di esclusione dei cittadini dell’Unione dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e apprendimento permanente.

(12)
    

Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni e aventi un anno di esperienza professionale dovrebbero essere gestite in modo analogo a quelle dei
professionisti provenienti da uno Stato membro che le regolamenta. Le loro qualifiche professionali dovrebbero essere comparate alla qualifica professionale richiesta nello Stato membro ospitante sulla base della qualifica
professionale prevista nella direttiva 2005/36/CE. In caso di differenze sostanziali, l’autorità competente dovrebbe poter esigere misure di compensazione. I meccanismi di valutazione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche
eventualmente richiesti per l’accesso alla professione come misure di compensazione dovrebbero garantire e rispettare i principi di trasparenza e imparzialità.

(13)
    

In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre una misura di
compensazione. Eventuali misure di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e in particolare tenere conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale o
dell’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. La decisione di introdurre una misura di compensazione dovrebbe essere debitamente giustificata, così da permettere al richiedente di
comprendere meglio la propria situazione e di chiedere un riesame a un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.

(14)
    

La revisione della direttiva 2005/36/CE ha evidenziato l’esigenza di aggiornare e di definire con maggiore flessibilità gli elenchi delle attività di carattere industriale, commerciale e artigianale di cui all’allegato IV, mantenendo
al contempo in essere, un sistema di riconoscimento automatico per tali attività basato sull’esperienza professionale. L’allegato IV si fonda attualmente sulla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di
attività economica (ISIC) risalente al 1958 e che non rispecchia più l’attuale struttura delle attività economiche. La classificazione ISIC è stata riveduta più volte a partire dal 1958. Pertanto, la Commissione dovrebbe poter
adeguare l’allegato IV al fine di mantenere inalterato il sistema di riconoscimento automatico.

(15)
    

Lo sviluppo professionale continuo contribuisce alla sicurezza e all’efficacia delle prestazioni dei professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali. È importante incoraggiare
l’ulteriore rafforzamento dello sviluppo professionale continuo per queste professioni. Gli Stati membri dovrebbero in particolare incoraggiare lo sviluppo professionale continuo di medici, medici specialisti, medici generici,
infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti. Le misure adottate dagli Stati membri per promuovere lo sviluppo professionale continuo di tali
professioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione, e gli Stati membri dovrebbero procedere allo scambio delle migliori prassi in questo settore. Lo sviluppo professionale continuo dovrebbe contemplare gli sviluppi tecnici,
scientifici, normativi ed etici e incoraggiare i professionisti a partecipare all’apprendimento permanente relativo alla loro professione.

(16)
    

Il sistema di riconoscimento automatico basato su requisiti minimi di formazione armonizzati si fonda sulla notifica tempestiva di titoli di formazione nuovi o modificati da parte degli Stati membri nonché sulla relativa pubblicazione
da parte della Commissione. In caso contrario, i titolari di tali qualifiche non hanno la garanzia di beneficiare di un riconoscimento automatico. Al fine di incrementare la trasparenza e semplificare l’esame dei titoli di recente
notifica, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione, che devono essere conformi ai requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE.

(17)
    

I crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell’Unione e il loro
impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l’esercizio di una professione regolamentata. Risulta pertanto necessario introdurre la possibilità di indicare la durata
di un programma anche in ECTS. Tale possibilità non dovrebbe incidere sugli altri requisiti relativi al riconoscimento automatico. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico
sono di norma richiesti 60 crediti.

(18)
    

Al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica e di sicurezza dei pazienti nell’Unione nonché in un’ottica di modernizzazione della direttiva 2005/36/CE, è necessario modificare i criteri utilizzati per definire la
formazione medica di base, in modo che le condizioni relative al numero minimo di anni e di ore diventino cumulative. L’obiettivo di questa modifica è di evitare un abbassamento dei requisiti di formazione dell’istruzione medica di
base.

(19)
    

Al fine di incrementare la mobilità dei medici specializzati che hanno già conseguito una qualifica specialistica in tale settore e seguono successivamente un’altra formazione specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere
l’esenzione da alcune parti della formazione successiva se queste sono già state completate durante il precedente programma di formazione medica specialistica in uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere tali
esenzioni, entro certi limiti, per le specializzazioni mediche che rientrano nel sistema di riconoscimento automatico.

(20)
    

La professione infermieristica ha subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di
gestire accresciute responsabilità da parte degli infermieri. La formazione in cure infermieristiche, la cui organizzazione varia tuttora in funzione delle diverse tradizioni nazionali, dovrebbe fornire garanzie più solide e più
orientate ai risultati in merito all’acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità nel corso della formazione e alla sua capacità di mettere in atto almeno alcune competenze per esercitare le attività
inerenti alla professione.

(21)
    

Affinché le ostetriche siano in grado di affrontare le complesse esigenze sanitarie relative alle loro attività, i candidati a questa professione dovrebbero possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare la propria
formazione. È opportuno pertanto innalzare i requisiti per l’ammissione alla formazione di ostetrica/o a dodici anni di istruzione generale o di superamento di un esame di livello equivalente, salvo nel caso dei professionisti che
sono già qualificati infermieri responsabili dell’assistenza generale. La formazione da ostetrica dovrebbe fornire migliori garanzie in merito all’acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità
necessarie per esercitare le attività di ostetrica di cui alla direttiva 2005/36/CE.

(22)
    

Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e odontoiatriche, queste dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad almeno due
quinti degli Stati membri.

(23)
    

Un numero significativo di Stati membri ha deciso di concedere l’accesso a tutte le attività nell’ambito della farmacia e all’esercizio di tali attività sulla base del riconoscimento delle qualifiche di farmacista acquisite in un
altro Stato membro sin dall’entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE. Tale riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro non dovrebbe però impedire a uno Stato membro di mantenere in essere norme
non discriminatorie atte a disciplinare la distribuzione geografica delle farmacie sul suo territorio, in quanto la direttiva 2005/36/CE non coordina tali norme. Tuttavia, eventuali deroghe dal riconoscimento automatico delle
qualifiche che siano ancora necessarie per uno Stato membro non dovrebbero più escludere i farmacisti già riconosciuti dallo Stato membro che ha utilizzato tale deroga e che esercitano la professione di farmacista lecitamente ed
effettivamente già da un certo periodo di tempo sul territorio di tale Stato membro.

(24)
    

Il funzionamento del sistema di riconoscimento automatico si fonda sulla fiducia nelle condizioni di formazione che sono alla base delle qualifiche dei professionisti. È pertanto di fondamentale importanza che le condizioni di
formazione minime per gli architetti riflettano i nuovi sviluppi nella formazione del settore, in particolare con riferimento all’esigenza riconosciuta di supportare la formazione accademica con un’esperienza professionale acquisita
sotto la supervisione di architetti qualificati. Al contempo, le condizioni di formazione minime dovrebbero essere sufficientemente flessibili al fine di evitare di restringere indebitamente la capacità degli Stati membri di
organizzare i propri sistemi d’istruzione.

(25)
    

La direttiva 2005/36/CE, attraverso l’introduzione di principi comuni di formazione, dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni che di norma non ne
beneficiano. A tale riguardo si dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio, nonché i contenuti e
l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione. I principi comuni di formazione dovrebbero tradursi in quadri comuni di formazione, fondati su un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze o prove di
formazione. Dovrebbe essere possibile che i quadri comuni di formazione includano anche specializzazioni che attualmente non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che si riferiscono a
professioni contemplate dal titolo III, capo III, alle quali sono riservate attività specifiche chiaramente definite. I quadri comuni di formazione relativi a tali specializzazioni, in particolare in ambito medico, dovrebbero
assicurare un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti. Le qualifiche professionali conseguite ai sensi dei quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli
Stati membri. Le organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione e, in determinate circostanze, le organizzazioni professionali di livello nazionale o le autorità competenti a livello nazionale dovrebbero poter
presentare alla Commissione suggerimenti in relazione ai principi comuni di formazione, al fine di consentire una valutazione, insieme ai coordinatori nazionali, delle possibili conseguenze di tali principi sui sistemi nazionali di
istruzione e formazione come pure sulle norme nazionali che disciplinano l’accesso alle professioni regolamentate.

(26)
    

La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, l’obbligo in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione dell’applicazione di tale obbligo ha evidenziato la necessità di chiarire il ruolo delle autorità
competenti e dei datori di lavoro, in particolare per garantire in modo più efficace la sicurezza dei pazienti. Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare controlli linguistici dopo il riconoscimento delle qualifiche
professionali. È importante, in particolare per le professioni aventi implicazioni per la sicurezza dei pazienti, che i controlli linguistici di cui alla direttiva 2005/36/CE siano effettuati prima che il professionista abbia accesso
alla professione nello Stato membro ospitante. I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero essere finalizzati all’esclusione di professionisti di altri
Stati membri dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità e di rafforzare la mobilità dei professionisti nell’Unione, i controlli effettuati da un’autorità
competente o sotto la sua supervisione dovrebbero essere limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale o amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una lingua ufficiale dell’Unione.
Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri ospitanti di incoraggiare i professionisti ad acquisire la conoscenza di un’altra lingua in una fase successiva qualora risulti necessario per l’attività professionale da esercitare. Anche i
datori di lavoro dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nell’accertare la conoscenza delle lingue necessarie per lo svolgimento delle attività professionali sul luogo di lavoro.

(27)
    

Le norme nazionali che disciplinano l’accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero costituire un ostacolo alla mobilità dei giovani diplomati. Pertanto, quando un diplomato porta a termine un tirocinio professionale in un
altro Stato membro, il tirocinio in questione dovrebbe essere riconosciuto nel momento in cui il diplomato presenta una domanda di accesso a una professione regolamentata nel proprio Stato membro d’origine. Il riconoscimento di un
tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro
ospitante. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata.

(28)
    

La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di punti nazionali di contatto. A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE e dell’insediamento di punti di contatto unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un
rischio di sovrapposizione. Pertanto, i punti nazionali di contatto stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE dovrebbero divenire centri di assistenza focalizzati sulle attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi inclusa una
consulenza diretta, al fine di garantire che l’applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in complessi casi specifici riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello nazionale. Laddove necessario, i centri di assistenza
fungeranno da collegamento con le autorità competenti e i centri di assistenza di altri Stati membri. Per quanto concerne la tessera professionale europea, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se i centri di
assistenza debbano o fungere da autorità competente nello Stato membro d’origine o assistere la pertinente autorità competente nella gestione delle domande di tessera professionale europea e nel trattamento dei fascicoli individuali
dei richiedenti creati nell’ambito dell’IMI (fascicolo IMI). Nell’ambito della libera prestazione di
servizi, se la professione in questione non è regolamentata nello Stato membro d’origine i centri di assistenza possono altresì partecipare allo scambio di informazioni previsto ai fini della cooperazione amministrativa.

(29)
    

La presente direttiva contribuisce a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori. La direttiva 2005/36/CE già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri in materia di scambio di informazioni.
Tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. In futuro gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alle richieste di informazioni, ma le loro autorità competenti dovrebbero altresì avere il potere, nei limiti delle rispettive
competenze, di allertare in modo proattivo le autorità competenti di altri Stati membri in merito a professionisti che non sono più abilitati a esercitare la loro professione. Un sistema di allerta specifico è necessario per i
professionisti del settore sanitario ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari nonché ai professionisti che esercitano attività inerenti all’istruzione dei minori, inclusi i professionisti che
lavorano nell’assistenza e nell’istruzione della prima infanzia. L’obbligo di trasmettere un messaggio di allerta si dovrebbe applicare solo agli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate. Tutti gli Stati membri
dovrebbero essere allertati se un professionista non è più abilitato, a causa di un’azione disciplinare o di una
condanna penale, a esercitare, anche temporaneamente, le sue attività professionali in uno Stato membro. Il messaggio di allerta dovrebbe includere tutti i dettagli disponibili in merito al periodo definito o indefinito al quale si
applica la limitazione o il divieto. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l’IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia
presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe
essere conforme al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali. La procedura di allerta non dovrebbe essere destinata a sostituire o modificare eventuali accordi tra gli Stati membri in
materia di cooperazione nell’ambito della giustizia e degli affari interni. Le autorità competenti a
norma della direttiva 2005/36/CE non dovrebbero altresì essere obbligate a contribuire a tale cooperazione attraverso le allerte di cui alla suddetta direttiva.

(30)
    

Una delle maggiori difficoltà che un cittadino dell’Unione deve affrontare, se interessato a lavorare in un altro Stato membro, riguarda la complessità e il grado di incertezza delle procedure amministrative a cui deve conformarsi.
La Direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati membri di favorire l’accesso semplificato alle informazioni e di rendere possibile il completamento delle procedure attraverso i punti di contatto unici. I cittadini che intendono far
riconoscere le proprie qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE possono già utilizzare i punti di contatto unici se la loro situazione è contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, le persone alla ricerca di
impiego e i professionisti del settore sanitario non sono coperti dalla direttiva 2006/123/CE e le informazioni disponibili rimangono scarse. Sussiste pertanto la necessità, dal punto di vista dell’utente, di specificare tali
informazioni e di garantire che le stesse siano facilmente reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati membri non solo si assumano la responsabilità a livello nazionale, ma cooperino anche gli uni con gli altri e con la
Commissione al fine di garantire che i professionisti, all’interno di tutta l’Unione, possano facilmente accedere a informazioni di facile approccio e multilingue nonché completare agevolmente le procedure tramite i punti di contatto
unici o le pertinenti autorità competenti. I collegamenti dovrebbero essere resi disponibili attraverso
altri siti web, quali il portale «La tua Europa».

(31)
    

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE intesi ad aggiornare le
conoscenze e le abilità di cui all’articolo 21, paragrafo 6, ad aggiornare l’allegato I, ad aggiornare e chiarire le attività elencate all’allegato IV, ad adeguare i punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché i punti
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3
dell’allegato V, a introdurre modifiche all’elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell’allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell’allegato V, a specificare le condizioni di
applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle prove di formazione comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)
    

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2005/36/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione (11).

(33)
    

In considerazione della natura tecnica di tali atti di esecuzione, la procedura di esame dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione per quanto concerne l’introduzione di tessere professionali europee per determinate
professioni, il formato della tessera professionale europea, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a sostegno di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i dettagli
relativi ai documenti richiesti a norma della direttiva 2005/36/CE per presentare una domanda completa, le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, le norme che stabiliscono come, quando e per
quale tipo di documenti, le autorità competenti possono chiedere copie certificate per la professione interessata, le specifiche tecniche e le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza e accuratezza delle informazioni
contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo dell’IMI, le condizioni e le procedure per il rilascio della tessera professionale europea, le norme concernenti le condizioni di accesso al fascicolo IMI, le procedure e
i mezzi tecnici per verificare l’autenticità e la validità della tessera professionale europea e l’applicazione del sistema di allerta.

(34)
    

La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro speciale natura, senza fare ricorso all’applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, decidere di respingere una richiesta di aggiornamento dell’allegato I
qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, chiedere allo Stato membro pertinente di non applicare la deroga relativa alla scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale qualora tale
deroga non sia appropriata o non sia conforme al diritto dell’Unione, respingere le richieste di modifica dei punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell’allegato V qualora non siano
soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, elencare le qualifiche e i titoli professionali nazionali che beneficiano del riconoscimento automatico nell’ambito del quadro comune di formazione, elencare gli Stati membri
in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni, la loro frequenza in un anno solare e altre disposizioni necessarie alla loro organizzazione, nonché consentire allo Stato membro in questione di derogare alle pertinenti
disposizioni della direttiva 2005/36/CE per un periodo limitato.

(35)
    

A seguito dell’esperienza positiva avuta con la valutazione reciproca ai sensi della direttiva 2006/123/CE, è opportuno introdurre un sistema di valutazione analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero notificare le
professioni soggette a regolamentazioni, le ragioni di ciò nonché avviare una discussione sui risultati ottenuti. Tale sistema contribuirebbe a incrementare la trasparenza nel mercato dei servizi professionali.

(36)
    

La Commissione dovrebbe valutare a tempo debito il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale rilasciati in Romania. Tale valutazione dovrebbe essere basata sui
risultati di uno speciale programma di rivalorizzazione, che la Romania dovrebbe istituire conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e in relazione al quale dovrebbe stabilire
contatti con gli altri Stati membri e con la Commissione. Il suddetto programma di rivalorizzazione dovrebbe essere inteso a consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali affinché soddisfino pienamente
tutti i requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE.

(37)
    

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire razionalizzazione, semplificazione e miglioramento delle norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti e procedure divergenti, rendendo la regolamentazione ancora più complessa e creando ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, ma, per motivi di
coerenza, trasparenza e compatibilità, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente
Direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)
    

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle
loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva,
il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(39)
    

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13), e ha espresso un parere in data 8 marzo 2012 (14).

(40)
    

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE è così modificata:

1)
    

all’articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro.»;

2)
    

l’articolo 2 è così modificato:

a)
    

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«La presente direttiva si applica anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d’origine.»;

b)
    

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La presente direttiva non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.»;

3)
    

l’articolo 3 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 1 è così modificato:

i)
    

le lettere f) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«f)   “esperienza professionale”: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

h)   “prova attitudinale”: una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare
l’idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata.

Per consentire che la verifica sia effettuata, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione e l’istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e quella ricevuta dal
richiedente, non sono coperte dal diploma o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui
conoscenza è essenziale per poter esercitare la professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza delle regole professionali applicabili alle attività in questione nello Stato membro
ospitante.

Le modalità dettagliate della prova attitudinale nonché lo status di cui gode, nello Stato membro ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate dalle autorità
competenti di detto Stato membro;»

ii)
    

sono aggiunte le lettere seguenti:

«j)   “tirocinio professionale”: fatto salvo l’articolo 46, paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l’accesso a una professione regolamentata e che può
svolgersi durante o dopo il completamento di un’istruzione che conduce a un diploma;

k)   “tessera professionale europea”: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o
il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;

l)   “apprendimento permanente”: l’intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l’etica professionale;

m)   “motivi imperativi di interesse generale”: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

n)   “Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS”: il sistema di crediti per l’istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell’istruzione superiore.»;

b)
    

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. La Commissione esamina se tale associazione o organismo rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di
tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater, al fine di aggiornare l’allegato I, qualora siano
soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma.

Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di respingere la richiesta di aggiornamento dell’allegato I.»;

4)
    

l’articolo 4 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro
d’origine e
di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.»;

b)
    

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, l’accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all’articolo 4 septies.»;

5)
    

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Tessera professionale europea

1.   Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare una tessera professionale europea ai titolari di una qualifica professionale, su richiesta degli stessi e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione di
cui al paragrafo 7.

2.   Qualora sia stata introdotta una tessera professionale europea per una particolare professione mediante gli atti di esecuzione pertinenti adottati a norma del paragrafo 7, il titolare della qualifica professionale in questione
può scegliere di presentare domanda per tale tessera o ricorrere alle procedure di cui ai titoli II e III.

3.   Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti conferiti dagli articoli da 4 ter a 4 sexies.

4.   Nel caso in cui il titolare di una qualifica professionale intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia la
tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quater. La tessera professionale europea costituisce, ove applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 7.

5.   Qualora il titolare di una qualifica professionale intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a III bis, o fornire servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato
membro d’origine completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (fascicolo IMI) di cui agli articoli 4 ter e 4 quinquies.
L’autorità competente dello Stato membro ospitante rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quinquies.

Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all’esercizio di una particolare professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già
vigenti nello Stato membro ospitante prima dell’introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

6.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle
domande di tessera professionale europea. I centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter possono anche agire come autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti e i centri di assistenza
informino i cittadini, inclusi i potenziali richiedenti, in merito al funzionamento e al valore aggiunto di una tessera professionale europea, in relazione alle professioni per le quali essa è disponibile.

7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure necessarie a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le tessere professionali europee per quelle professioni che soddisfano le condizioni di cui
al secondo comma del presente paragrafo, incluse le misure relative al formato di tali tessere, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a supporto di ogni richiesta di una tessera
professionale europea, i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’allegato VII per presentare una domanda completa e le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a
tale tessera, tenendo presente le specificità della professione interessata. La Commissione specifica inoltre mediante atti di esecuzione le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti le autorità competenti
possono chiedere copie certificate, conformemente all’articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, per la professione interessata.

L’introduzione di una tessera professionale europea per una determinata professione, mediante l’adozione di atti di esecuzione pertinenti a norma del primo comma, è soggetta alle seguenti condizioni:

a)
    

esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;

b)
    

esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;

c)
    

la professione o l’istruzione e la formazione che portano all’esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

8.   Tutti gli oneri a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati
membri d’origine e ospitanti e non devono dissuadere dal richiedere una tessera professionale europea.

Articolo 4 ter

Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI

1.   Lo Stato membro d’origine consente al titolare di una qualifica professionale di richiedere il rilascio di una tessera professionale europea mediante uno strumento online, fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un
fascicolo IMI per il singolo richiedente. Qualora uno Stato membro d’origine consenta anche di presentare domande scritte, predispone tutte le misure necessarie per la creazione del fascicolo IMI, per l’invio di tutte le informazioni
necessarie al richiedente e per il rilascio della tessera professionale europea.

2.   Le domande sono corredate dei documenti richiesti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7.

3.   Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dello Stato membro d’origine accusa ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti.

Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia ogni certificato di supporto, richiesto sulla base della presente direttiva. L’autorità competente dello Stato membro d’origine verifica che il richiedente sia
legalmente stabilito in tale Stato nonché l’autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l’autorità competente dello Stato membro d’origine consulta
l’organismo competente e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti non possono chiedere
nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l’integrità, la riservatezza e l’accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e
nel fascicolo IMI, e le condizioni e le procedure per rilasciare al titolare la tessera stessa, inclusa la possibilità di scaricarla o di produrre aggiornamenti per il fascicolo IMI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 4 quater

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4

1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI e a rilasciare la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di
servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4, entro tre settimane. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma, oppure, se non sono stati richiesti
ulteriori documenti, alla scadenza del periodo di una settimana previsto in tale comma. Essa quindi trasmette immediatamente la tessera professionale europea all’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne
informa di conseguenza il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione di cui all’articolo 7 per i successivi diciotto mesi.

2.   La decisione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, oppure l’assenza di decisione entro il termine di tre settimane di cui al paragrafo 1, è soggetto a ricorso in base al diritto interno.

3.   Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al paragrafo 1, può fare domanda per tale estensione. Qualora il
titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato nel paragrafo 1, ne informa di conseguenza l’autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative
a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

4.   La tessera professionale europea è valida sull’intero territorio di tutti gli Stati membri ospitanti interessati per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle
informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Articolo 4 quinquies

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4

1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare entro un mese l’autenticità e la validità dei documenti giustificativi nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo
stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma oppure, se non sono
stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del termine di una settimana previsto in tale comma. Essa trasmette poi immediatamente la domanda all’autorità competente dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro d’origine
informa il richiedente in merito allo stato della domanda nel momento in cui la trasmette allo Stato membro ospitante.

2.   Nei casi previsti agli articoli 16, 21, 49 bis e 49 ter, lo Stato membro ospitante decide se rilasciare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda
trasmessa dallo Stato membro d’origine. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte
dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di un mese, nonostante eventuali domande
di questo tipo.

3.   Nei casi previsti all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 14, lo Stato membro ospitante decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d’origine, se intende rilasciare una tessera
professionale europea oppure se assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro
d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 5,
secondo comma, si applica il periodo di due mesi, nonostante eventuali domande di questo tipo.

4.   Nel caso in cui lo Stato membro ospitante non riceva, da parte dello Stato membro d’origine o del richiedente, le informazioni necessarie, che può richiedere conformemente alla presente direttiva per decidere in merito al
rilascio della tessera professionale europea, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

5.   Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o non organizzi una prova attitudinale conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, la tessera
professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al titolare di una qualifica professionale.

Lo Stato membro ospitante ha la possibilità di estendere di due settimane il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 per il rilascio automatico della tessera professionale europea. Esso spiega le ragioni della proroga e ne informa il
richiedente. Tale proroga può essere ripetuta una volta sola e unicamente quando essa è strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6.   Le misure intraprese dallo Stato membro di origine conformemente al paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

7.   Le decisioni degli Stati membri d’origine e ospitante adottate ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l’assenza di una qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d’origine sono soggette a un ricorso in base al diritto
interno dello Stato membro interessato.

Articolo 4 sexies

Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea

1.   Fatta salva la presunzione di innocenza, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitante aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI con le informazioni riguardanti le azioni disciplinari o le
sanzioni penali relative a un divieto o una restrizione e che hanno conseguenze sull’esercizio delle attività da parte del titolare di una tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Nel compiere tale attività
esse rispettano le norme sulla protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (15), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (16). Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più richieste. Il titolare della
tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo
IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di allerta a carico degli Stati membri di cui all’articolo 56 bis.

2.   Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 1 si limita a indicare:

a)
    

l’identità del professionista;

b)
    

la professione interessata;

c)
    

le informazioni riguardanti l’autorità o il tribunale nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;

d)
    

l’ambito di applicazione della restrizione o del divieto; nonché

e)
    

il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

3.   L’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti conformemente alla direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti informano il titolare della tessera
professionale europea, su richiesta di quest’ultimo, in merito al contenuto del fascicolo IMI.

4.   Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all’esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire
nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.
Le informazioni relative all’esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea, o le misure compensative superate, sono incluse nel fascicolo IMI.

5.   I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento in quanto tale e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione
prevista all’articolo 7. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti, oppure la
soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e gli si ricorda tale diritto ogni due anni dopo il rilascio della tessera.
Qualora la domanda iniziale di tessera professionale europea sia presentata online, tale promemoria è inviato automaticamente mediante il sistema IMI.

In caso di richiesta di soppressione di un fascicolo IMI collegato a una tessera professionale europea rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, le autorità
competenti dello Stato membro ospitante interessato rilasciano al titolare di qualifiche professionali un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

6.   Con riguardo all’elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2,
lettera d),della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che a essa incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’elaborazione dei dati personali ivi contemplati, la Commissione è considerata
un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).

7.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri ospitanti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l’autenticità e la validità di una tessera
professionale europea presentata loro dal titolare della stessa.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme in materia di accesso al fascicolo IMI e i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 4 septies

Accesso parziale

1.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un’attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

a)
    

il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d’origine l’attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;

b)
    

le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l’applicazione di misure compensative comporterebbe per
il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all’intera professione regolamentata in detto Stato;

c)
    

l’attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l’attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d’origine.

2.   L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

3.   Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV.

4.   Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame
conformemente al titolo II.

5.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine una volta accordato l’accesso parziale. Lo Stato
membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell’accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle
proprie attività professionali.

6.   Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis.

6)
    

all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)
    

in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata
nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.»;

7)
    

l’articolo 7 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 2 è così modificato:

i)
    

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)
    

nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi,

e)
    

per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro lo richieda per i
propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali;»

ii)
    

sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)
    

per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante;

g)
    

per le professioni riguardanti le attività di cui all’articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all’articolo 59, paragrafo 2, un certificato concernente la natura e la durata dell’attività, rilasciato
dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi è stabilito.»;

b)
    

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La presentazione della richiesta dichiarazione da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all’attività di servizio o di esercitarla sull’intero territorio
dello Stato membro interessato. Uno Stato membro può richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se:

a)
    

la professione è regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro;

b)
    

tale regolamentazione è applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro;

c)
    

le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e

d)
    

lo Stato membro non può ottenere diversamente tali informazioni.»;

c)
    

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   All’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del
titolo III, capo II, III o III bis, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva è
possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente informa il prestatore della sua decisione:

a)
    

di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali;

b)
    

previa verifica delle sue qualifiche professionali:

i)
    

di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o

ii)
    

di consentire la prestazione dei servizi.

Qualora vi sia una difficoltà che causi un ritardo nell’adottare la decisione di cui al secondo comma, l’autorità competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta entro un mese
dalla notifica e la decisione è presa non più tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e
non possa essere compensata dall’esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, lo Stato
membro ospitante è tenuto a offrire al prestatore la possibilità di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilità o le competenze mancanti. Su tale
base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del secondo comma.

In mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato al secondo e al terzo comma, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.»;

8)
    

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, ove sussistano giustificati dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la
legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta del prestatore nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale. Qualora decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali
del prestatore, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, nella misura necessaria
per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono dette informazioni conformemente all’articolo 56.
Nel caso delle professioni non regolamentate nello Stato membro d’origine, anche i centri assistenza di cui all’articolo 57 ter possono fornire anche tali informazioni.»;

9)
    

l’articolo 11 è così modificato:

a)
    

il primo comma è così modificato:

i)
    

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell’articolo 13 e dell’articolo 14, paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:»;

ii)
    

alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)
    

una formazione o un’istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello
di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato
membro di origine;»

iii)
    

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)
    

un diploma attestante che il titolare ha completato con successo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni e non superiore a quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale,
che può essere espressa anche sottoforma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, il completamento della
formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

e)
    

un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere anche espressa sotto forma di un numero equivalente
di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di
studi post-secondari.»;

b)
    

il secondo comma è soppresso;

10)
    

all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È assimilato a un titolo di formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il
completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al
titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio.»;

11)
    

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1.   Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette
l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un
altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

2.   L’accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una
durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che
non regolamenta tale professione.

Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a)
    

sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;

b)
    

attestano la preparazione del titolare all’esercizio della professione in questione.

Tuttavia, l’anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un’istruzione regolamentata.

3.   Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione
regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 14, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l’accesso alla professione e l’esercizio della stessa ai titolari di un attestato di
competenza classificato a norma dell’articolo 11, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio sia classificata a norma dell’articolo 11, lettera e).»;

12)
    

l’articolo 14 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:

a)
    

la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

b)
    

la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello
Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.»;

b)
    

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell’Unione, essa adotta, al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, un atto di
esecuzione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione entro il suddetto termine la deroga può essere applicata.»;

c)
    

al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, lo Stato membro ospitante può richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di:

a)
    

un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è
classificata a norma dell’articolo 11, lettera c); o

b)
    

un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è
classificata a norma dell’articolo 11, lettere d) o e).

Nel caso di un titolare di una qualifica professionale di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è
classificata a norma dell’articolo 11, lettera d), lo Stato membro ospitante può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.»;

d)
    

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la
formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.

5.   Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto
verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento
permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.»;

e)
    

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a)
    

il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall’articolo 11; e

b)
    

le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale ovvero mediante
apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

7.   Gli Stati membri garantiscono che un richiedente abbia la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.»;

13)
    

l’articolo 15 è soppresso;

14)
    

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Adeguamento della lista delle attività di cui all’allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV soggetti al riconoscimento dell’esperienza professionale ai
sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione delle attività elencate all’allegato IV, in particolare per specificarne ulteriormente la portata e tenere debitamente conto degli ultimi sviluppi nel campo
della nomenclatura per attività, a condizione che ciò non comporti alcun restringimento dell’ambito di applicazione delle attività collegate alle singole categorie o che non vi sia alcun trasferimento delle attività tra le attuali
liste I, II e III dell’allegato IV.»;

15)
    

l’articolo 21 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In relazione all’operatività delle farmacie non soggette a restrizioni territoriali, gli Stati membri possono, a titolo di deroga, decidere di non ritenere validi i titoli di formazione di cui al punto 5.6.2 dell’allegato V
per l’apertura al pubblico di nuove farmacie. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie quelle aperte da meno di tre anni.

Tale deroga non può trovare applicazione in riferimento ai farmacisti, i cui titoli siano già stati riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante per altri fini, che abbiano effettivamente esercitato in maniera
legale l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi nello Stato membro stesso.»;

b)
    

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ogni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei
titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del
professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafi 6 e 7, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40,
paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3.

Al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnologico generalmente riconosciuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per aggiornare le conoscenze e le abilità
di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 4, in modo da
riflettere l’evoluzione del diritto dell’Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.

Detti aggiornamenti non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle
persone fisiche. Gli aggiornamenti rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE).»;

c)
    

il paragrafo 7 è soppresso;

16)
    

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Procedura di notifica

1.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal presente capo.

Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui alla sezione 8, la notifica ai sensi del primo comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa mediante il sistema IMI.

4.   Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative negli Stati membri e a condizione che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 del presente
articolo siano conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater al fine di modificare i punti
da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, riguardo all’aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell’organismo che
rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale.

5.   Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 non sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui respinge la
modifica richiesta dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell’allegato V.»;

17)
    

l’articolo 22 è così modificato:

a)
    

al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)
    

gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie procedure specifiche, assicurano, favorendo l’aggiornamento professionale continuo, la possibilità, per i professionisti le cui qualifiche rientrano nell’ambito di applicazione del
capo III del presente titolo, di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze in modo da mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.»;

b)
    

è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma, lettera b), entro il 18 gennaio 2016.»;

18)
    

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte
presso o sotto la supervisione di un’università.

Per i professionisti che hanno iniziato gli studi prima del 1o gennaio 1972, il programma di formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica di livello universitario di sei mesi, effettuata a tempo pieno sotto
il controllo delle autorità competenti.»;

19)
    

l’articolo 25 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le
opportune conoscenze di medicina di base.»;

b)
    

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Gli Stati membri possono prevedere nelle legislazioni nazionali esenzioni parziali, per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell’allegato V, da applicare caso per caso, a
condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell’elenco di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno
Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che l’esenzione accordata non superi la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione.

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.»;

c)
    

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V al livello del progresso
scientifico e tecnico.»;

20)
    

all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di tenere debitamente conto delle modifiche alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater
riguardo all’inclusione, nel punto 5.1.3 dell’allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri.»;

21)
    

all’articolo 27 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia, ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell’allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il
31 dicembre 1983 e prima del 1o gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall’articolo 25, la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competenti autorità italiane da cui
risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l’attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che
precedono il conferimento dell’attestato.»;

22)
    

all’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il completamento e la convalida di un programma di formazione medica di base di cui all’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale il tirocinante ha
acquisito le conoscenze necessarie di medicina di base.»;

23)
    

l’articolo 31 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale è subordinata:

a)
    

al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un
esame di livello equivalente che dia accesso all’università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b)
    

al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento
di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.»;

b)
    

al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alle modifiche dell’elenco di cui al punto 5.2.1 dell’allegato V, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di
accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

c)
    

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4 600 ore di
insegnamento teorico e clinico in cui l’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali ai professionisti che
hanno acquisito parte della loro formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.»;

d)
    

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali richieste ai sensi dei paragrafi 6 e 7. La formazione è
impartita da insegnanti di scienze infermieristiche e da altro personale competente presso università, istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o scuole professionali o attraverso programmi di
formazione professionale per infermieri.»;

e)
    

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   L’insegnamento clinico è la parte della formazione di infermiere nella quale gli aspiranti infermieri apprendono, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a organizzare,
dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite. L’aspirante infermiere apprende, oltre che a lavorare come membro di una squadra, a dirigere una
squadra e ad organizzare l’assistenza infermieristica globale, anche per quanto concerne l’educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno alle istituzioni sanitarie o alla collettività.»;

f)
    

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

a)
    

un’estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché
delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;

b)
    

una conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;

c)
    

un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere selezionata in base al corrispondente valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in strutture dotate di un
numero di personale qualificato e delle attrezzature adeguate per l’assistenza infermieristica dei pazienti;

d)
    

la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale;

e)
    

un’esperienza di collaborazione con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario.»;

g)
    

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Il titolo di infermiere responsabile dell’assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in
università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell’ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

a)
    

la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti,
sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a), b) e c), in un’ottica di miglioramento della pratica professionale;

b)
    

la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai
sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);

c)
    

la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l’autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a) e b);

d)
    

la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

e)
    

la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f)
    

la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

g)
    

la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

h)
    

la competenza di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale.»;

24)
    

l’articolo 33 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 2 è soppresso;

b)
    

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere che:

a)
    

sono stati rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31; e

b)
    

sono attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

i)
    

all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007,
n. 176, pag. 1237), e il regolamento del ministro della Sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

ii)
    

dall’articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del ministro della Sanità
del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale — maturità) e che hanno
conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770);

allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2
dell’allegato V.»;

25)
    

l’articolo 33 bis è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti di seguito illustrate.

Per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all’articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova
sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno
effettivamente esercitato in maniera legale l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche
ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

a)
    

“Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist” conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una “scoala postliceala”, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o gennaio 2007;

b)
    

“Diploma de absolvire de asistent medical generalist” conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003;

c)
    

“Diploma de licența de asistent medical generalist” conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003.»;

26)
    

all’articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5 000 ore di insegnamento teorico e
pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all’allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di
un ateneo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui al punto 5.3.1 dell’allegato V al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di
accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione secondo quanto stabilito dall’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

27)
    

l’articolo 35 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione di dentista specialista è subordinata al compimento e alla convalida di una formazione di dentista base di cui all’articolo 34 o al possesso degli attestati di cui agli articoli 23 e 37.»;

b)
    

il paragrafo 2 è così modificato:

i)
    

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I corsi di formazione di dentista specialista a tempo pieno hanno una durata minima di tre anni e si svolgono sotto la supervisione delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista
candidato alla specializzazione nell’attività e alle responsabilità dell’istituto in questione.»;

ii)
    

il terzo comma è soppresso;

c)
    

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2.

5.   Per tenere in debita considerazione i cambiamenti apportati alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 57 quater riguardo all’inclusione, nell’allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni odontoiatriche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.»;

28)
    

all’articolo 37 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3.   In materia di riconoscimento dei titoli ufficiali di formazione di dentista, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione a norma dell’articolo 21 se i richiedenti hanno iniziato la propria formazione il o
anteriormente al 18 gennaio 2016.

4.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1o gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, accompagnati da un
attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole.

L’attestato conferma il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a)
    

il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34;

b)
    

il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio
dell’attestato;

c)
    

il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all’articolo 36 alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per
la Spagna all’allegato V, punto 5.3.2.»;

29)
    

l’articolo 38 è così modificato:

a)
    

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   «La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un’università, un istituto superiore di
livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all’allegato V, punto 5.4.1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le
condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

b)
    

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La formazione di veterinario garantisce l’acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

a)
    

adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell’Unione;

b)
    

adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la
loro riproduzione e la loro igiene in generale;

c)
    

abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia
individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all’uomo;

d)
    

adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;

e)
    

adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze
necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;

f)
    

conoscenze, abilità e competenze necessarie all’utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell’ambiente.»;

30)
    

l’articolo 40 è così modificato:

a)
    

al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica della lista di cui all’allegato V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al terzo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le
condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

b)
    

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a)
    

compimento di almeno dodici anni di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l’ammissione a una scuola di ostetricia per il percorso I;

b)
    

possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2, per il percorso II.»;

c)
    

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La formazione in ostetricia dà la garanzia che il professionista in questione ha acquisito le conoscenze e le abilità seguenti:

a)
    

conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica/o, in particolare delle scienze ostetriche, dell’ostetricia e della ginecologia;

b)
    

conoscenza adeguata della deontologia della professione e della legislazione pertinente ai fini dell’esercizio della professione;

c)
    

conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell’ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di
salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del proprio comportamento;

d)
    

esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l’ostetrica/o è in grado in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire
l’assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell’intervento di un medico;

e)
    

comprensione adeguata della formazione del personale sanitario ed esperienza della collaborazione con tale personale.»;

31)
    

all’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)
    

una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della
durata minima in pratica clinica diretta;

b)
    

una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione
d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

c)
    

una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere
responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.»;

32)
    

l’articolo 43 è così modificato:

a)
    

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Per i titoli di formazione in ostetricia, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano
all’epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell’assistenza generale confermato da un titolo di formazione di
cui all’allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell’ambito della possibilità II.»;

b)
    

il paragrafo 3 è soppresso;

c)
    

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica/o che:

a)
    

sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche/i che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40; e

b)
    

è sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

i)
    

all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176,
pag. 1237), e al regolamento del ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del
2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

ii)
    

all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del ministro della sanità
del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che
hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Polonia del 2012, pag. 770),

allo scopo di verificare che le ostetriche/i interessate/i sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche/i in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia
all’allegato V, punto 5.5.2.»;

33)
    

all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

a)
    

quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università;

b)
    

durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo.

Il programma di formazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo include almeno il programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico, compresa l’evoluzione della prassi farmacologica.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le
condizioni di accesso per le persone fisiche. Le suddette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

34)
    

all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri assicurano che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell’articolo 44,
siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività sotto elencate, con l’eventuale riserva, laddove appropriata, di un’esperienza professionale complementare:

a)
    

preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b)
    

fabbricazione e controllo dei medicinali;

c)
    

controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d)
    

immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;

e)
    

approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;

f)
    

preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità negli ospedali;

g)
    

diffusione di informazioni e di consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;

h)
    

segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

i)
    

accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l’automedicazione;

j)
    

contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.»;

35)
    

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Formazione di architetto

1.   La formazione di un architetto prevede:

a)
    

almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o

b)
    

non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di
due anni di tirocinio professionale a norma del paragrafo 4.

2.   L’architettura deve essere l’elemento principale della formazione di cui al paragrafo 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno
l’acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

a)
    

capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b)
    

adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

c)
    

conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d)
    

adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e)
    

capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e
della misura dell’uomo;

f)
    

capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g)
    

conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h)
    

conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i)
    

conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

j)
    

capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k)
    

conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale.

3.   Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

4.   Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) del paragrafo 1 deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle
conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell’insegnamento di cui al paragrafo 2. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato
dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.»;

36)
    

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell’articolo 21 anche: la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti di cui
all’articolo 46, paragrafo 2, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di un professionista che lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di
architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente all’esame finale di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).»;

37)
    

l’articolo 49 è così modificato:

a)
    

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il paragrafo 1 si applica inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.»;

b)
    

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Ai fini dell’accesso e dell’esercizio delle attività professionali di architetto, ogni Stato membro deve accordare ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati gli stessi effetti nel suo territorio: titolo di completamento
della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da “Fachhochschulen” nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all’articolo 46,
paragrafo 2 e idonea all’accesso alle attività di cui all’articolo 48 in detto Stato membro con il titolo professionale di “architetto” purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella
Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’autorità competente cui è iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.»;

38)
    

al titolo III è aggiunto il capo seguente:

«Capo III bis

Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni

Articolo 49 bis

Quadro comune di formazione

1.   Ai fini del presente articolo, per “quadro comune di formazione” si intende l’insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione. Un quadro comune di formazione non si
sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale. Ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione nello Stato membro che la disciplina, uno
Stato membro deve accordare alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto
quadro sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2.   Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:

a)
    

consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

b)
    

la professione cui si applica il quadro comune di formazione è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

c)
    

l’insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le
conoscenze, le abilità e le competenze siano state acquisite nell’ambito di un corso di formazione generale presso un’università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell’ambito di un corso di formazione professionale;

d)
    

il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell’EQF, come definito nell’allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (18);

e)
    

la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è soggetta al riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III;

f)
    

il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

g)
    

il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell’ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale
o essere iscritti presso detta organizzazione.

3.   I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono
presentare alla Commissione suggerimenti riguardo al quadro di formazione comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per stabilire un quadro di formazione comune per determinate professioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente
articolo.

5.   Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di introdurre un quadro di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito
a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)
    

nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;

b)
    

l’introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull’organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione professionale;

c)
    

sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio, con gravi rischi per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari
dei servizi o della protezione dell’ambiente.

6.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)
    

le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune; o

b)
    

ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se
ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco delle qualifiche e dei titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune adottato a norma del paragrafo 4.

7.   Il presente articolo si applica alle specializzazioni di una professione, purché esse riguardino attività professionali il cui accesso ed esercizio è regolamentato negli Stati membri, ove la professione sia già soggetta a
riconoscimento automatico ai sensi del capo III del titolo III, ma non la specializzazione di cui trattasi.

Articolo 49 ter

Prove di formazione comuni

1.   Ai fini del presente articolo, per “prova di formazione comune” si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il
superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche
professionali acquisite in detto Stato membro.

2.   Ogni prova di formazione comune deve rispettare le seguenti condizioni:

a)
    

consentire la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

b)
    

la professione alla quale si applica la prova di formazione comune è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

c)
    

la prova di formazione comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

d)
    

la prova di formazione comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla prova stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione
professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

3.   I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono
presentare alla Commissione suggerimenti riguardo alla prova professionale comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per fissare i contenuti di una prova professionale comune e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.

5.   Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la
prova di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)
    

la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;

b)
    

i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel proprio territorio;

c)
    

i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l’accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

6.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)
    

la capacità disponibile per organizzare dette prove; o

b)
    

ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se
ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni a norma del paragrafo 4, la frequenza nel corso dell’anno e altri dettagli necessari
all’organizzazione di prove di formazione comuni negli Stati membri.

39)
    

all’articolo 50 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a
causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all’esercizio di una delle sue attività professionali.

3 ter.   Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi del presente articolo ha luogo attraverso l’IMI.»;

40)
    

all’articolo 52 è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Uno Stato membro non può riservare l’impiego di un titolo professionale ai possessori di specifiche qualifiche professionali se non ha notificato l’associazione o l’organizzazione alla Commissione e agli altri Stati membri a
norma dell’articolo 3, paragrafo 2.»;

41)
    

l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Conoscenza delle lingue

1.   I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

2.   Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello
Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione.

3.   I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in
cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell’articolo 4 quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale, a seconda dei casi.

4.   Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da eseguire. Il professionista interessato può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali controlli.»;

42)
    

al titolo IV è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 55 bis

Riconoscimento del tirocinio professionale

1.   Se l’accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l’autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una
richiesta di autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al
paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può
essere svolta all’estero.

2.   Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l’accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida
sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.»;

43)
    

il titolo del titolo V è sostituito dal seguente:

44)
    

l’articolo 56 è così modificato:

a)
    

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero
avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.»;

b)
    

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti devono utilizzare il sistema IMI.»;

c)
    

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni Stato membro designa un coordinatore per le attività delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a)
    

promuovere l’applicazione uniforme della presente direttiva;

b)
    

riunire ogni utile informazione per l’applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri;

c)
    

esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comuni;

d)
    

scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale negli Stati membri;

e)
    

scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 14.

Ai fini dello svolgimento del compito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, i coordinatori possono sollecitare l’aiuto dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter.»;

45)
    

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 56 bis

Meccanismo di allerta

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri circa un professionista al quale le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a
titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

a)
    

medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

b)
    

medico specialista, in possesso di un titolo di cui all’allegato V, punto 5.1.3;

c)
    

infermiere responsabile dell’assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

d)
    

dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2;

e)
    

dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.3;

f)
    

veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.4.2;

g)
    

ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.5.2;

h)
    

farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2;

i)
    

possessori dei certificati di cui all’allegato VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 o 44, ma che è
iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all’allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

j)
    

possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 e 43 bis;

k)
    

altri professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro;

l)
    

professionisti che esercitano attività relative all’istruzione dei minori, tra cui l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro.

2.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un’allerta con il sistema IMI entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che limita o vieta l’esercizio totale o
parziale dell’attività professionale al professionista in oggetto. Tali informazioni riguardano:

a)
    

l’identità del professionista;

b)
    

la professione in questione;

c)
    

le informazioni circa l’autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

d)
    

l’ambito di applicazione della limitazione o del divieto; nonché

e)
    

il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

3.   Le autorità competenti di uno Stato membro interessato informano, entro al massimo tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un’allerta con
il sistema IMI, circa l’identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi della presente direttiva e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver
falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

4.   Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della
Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce
l’informazione di cui al paragrafo 1 è altresì tenuta a fornire la data di scadenza, così come ogni successiva modifica a tale data.

6.   Gli Stati membri fanno in modo che i professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all’invio, di detta procedura di allerta e
possano presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri
Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione sull’allerta il professionista ha intentato un ricorso.

7.   I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all’interno dell’IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del
divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per l’applicazione del sistema di allerta. Tali atti di esecuzione includono disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle
allerte, e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

46)
    

l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Articolo 57

Accesso centralizzato online alle informazioni

1.   Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso i punti di contatto unici, di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (19), e regolarmente aggiornate:

a)
    

elenco di tutte le professioni regolamentate nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter;

b)
    

elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, il funzionamento di detta tessera, compresi tutti i diritti a carico dei professionisti, e le autorità competenti per il rilascio;

c)
    

elenco di tutte le professioni per le quali lo Stato membro applica l’articolo 7, paragrafo 4, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;

d)
    

elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii);

e)
    

i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 50, 51 e 53 per le professioni regolamentate nello Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i documenti che devono presentare alle autorità competenti;

f)
    

modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano
aggiornate.

3.   Gli Stati membri verificano che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta ai punti di contatto unici si risponda quanto prima possibile.

4.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a incoraggiare i punti di contatto unici a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Ciò non ha
ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio.

5.   Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4.

47)
    

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 57 bis

Procedure per via elettronica

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla presente direttiva possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica
attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente. Ciò non impedisce alle autorità competenti degli Stati membri di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato
e
ove strettamente necessario.

2.   Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale.

3.   Nei casi in cui è giustificata la richiesta da parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, come indicato all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 1999, concernente un quadro comunitario per le firme elettroniche (20), per l’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti ad accettare firme elettroniche
conformi alla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante i punti di contatto unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno (21) e a prevedere strumenti tecnici per l’elaborazione dei documenti con le firme elettroniche avanzate in formati definiti nella decisione 2011/130/UE della
Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (22).

4.   Tutte le procedure sono eseguite a norma dell’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE relativa ai punti di contatto unici. I limiti temporali procedurali di cui all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 51 della presente
Direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta o un documento mancante presso un punto di contatto unico o direttamente alla pertinente autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie
autenticate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.

Articolo 57 ter

Centri di assistenza

1.   Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il 18 gennaio 2016, un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, nonché ai centri di assistenza degli altri Stati membri l’assistenza necessaria in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l’esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed
eventualmente sul codice deontologico.

2.   I centri di assistenza degli Stati membri ospitanti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di assistenza dello Stato
membro d’origine nonché con le autorità competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.

3.   Tutte le autorità competenti dello Stato membro d’origine o ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d’origine e trasmettere tutte le
informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

4.   Su richiesta della Commissione i centri di assistenza informano quest’ultima sull’esito delle domande che essa sta trattando, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 57 quater

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26,
secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, terzo comma,
all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una
relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non
si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26,
secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma,
all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica
la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’articolo 21 bis, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’articolo 26,
secondo comma, dell’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 35, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma,
dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 49 bis, paragrafo 4 e dell’articolo 49 ter, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

48)
    

l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

49)
    

l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Trasparenza

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di
formazione con una struttura particolare, di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Le eventuali modifiche apportate a tali elenchi sono notificate senza indebito indugio alla
Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.

2.   Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri
forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l’inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni.

3.   Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l’accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l’impiego di titoli
professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all’articolo come «requisiti», sono compatibili con i seguenti principi:

a)
    

i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

b)
    

i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)
    

i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

4.   Il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un’associazione o un’organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione a tali
organizzazioni o associazioni.

5.   Entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri
trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall’adozione della misura.

6.   Entro il 18 gennaio 2016 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

7.   La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 6 agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo di sei mesi, la Commissione consulta le parti
interessate, compresi i professionisti interessati.

8.   La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un
gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (23), che può formulare osservazioni in merito a detta relazione.

9.   Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, la Commissione presenta, entro il 18 gennaio 2017, le proprie conclusioni definitive al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnate da proposte di nuove
iniziative.

50)
    

l’articolo 60 è così modificato:

a)
    

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«A partire dal 18 gennaio 2016 la rilevazione statistica delle decisioni prese di cui al primo comma deve contenere informazioni dettagliate sul numero e la tipologia delle decisioni adottate conformemente alla presente direttiva,
comprese le tipologie di decisioni in materia di accesso parziale avviate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 4 septies, e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione della presente direttiva.»;

b)
    

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 18 gennaio 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

La prima relazione verte in particolare sui nuovi elementi introdotti nella presente direttiva e prenderà in considerazione in particolare i seguenti temi:

a)
    

il funzionamento della tessera professionale europea;

b)
    

la modernizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per le professioni di cui al capo III del titolo III, tra cui l’elenco delle competenze di cui all’articolo 31, paragrafo 7;

c)
    

il funzionamento dei quadri comuni di formazione e delle prove di formazione comuni;

d)
    

i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rumene per i titolari di titolo di formazione di cui all’articolo 33 bis, nonché per i titolari di un
titolo di formazione di livello post-secondario, al fine di valutare la necessità di rivedere le attuali disposizioni che disciplinano il regime dei diritti acquisiti applicabili al titolo di formazione rumeno d’infermiere
responsabile dell’assistenza generale.

Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione.»;

51)
    

all’articolo 61, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Eventualmente la Commissione adotta un atto di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all’applicazione della norma in questione.»;

52)
    

gli allegati II e III sono soppressi;

53)
    

all’allegato VII, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)
    

laddove lo Stato membro lo richieda ai propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.
    

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24): articoli da 4 bis a 4 sexies, articolo 8, articolo 21 bis, articolo 50, articolo 56 e articolo 56 bis.

Articolo 3

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016.

2.   Ogni Stato membro che al 17 gennaio 2014 fornisce l’accesso alla formazione in ostetricia per la possibilità I, di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE, dopo il compimento di almeno i primi dieci anni di
istruzione scolastica generale, mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai requisiti di ammissione alla formazione di ostetrica di cui all’articolo 40, paragrafo 2,
lettera a), di tale direttiva entro il 18 gennaio 2020.

3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui al paragrafo 1 e 2.

4.   Quando gli Stati membri adottano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento Europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LEŠKEVIČIUS

Direttiva 2013 55 del Parlamento Europeo
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Legge 8 marzo 2017, n° 24

Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  della  persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale  degli
esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)

(GU n.64 del 17-3-2017)
 

 Vigente al: 1-4-2017  

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
  la seguente legge:
                               Art. 1
 
                   Sicurezza delle cure in sanita'
 
  1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva  del  diritto  alla
salute  ed  e'  perseguita  nell'interesse  dell'individuo  e   della
collettivita'.
  2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla  gestione  del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
  3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe  in  atto  dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e'  tenuto
a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che
vi operano  in  regime  di  convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.

          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 

                               Art. 2
 
Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute  al
  Difensore civico regionale o provinciale e istituzione  dei  Centri
  regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza  del
  paziente.
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante  per
il diritto alla salute e disciplinarne la struttura  organizzativa  e
il supporto tecnico.
  2. Il Difensore civico,  nella  sua  funzione  di  garante  per  il
diritto alla salute,  puo'  essere  adito  gratuitamente  da  ciascun
soggetto  destinatario  di  prestazioni  sanitarie,  direttamente   o
mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni  del
sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
  3. Il Difensore civico acquisisce,  anche  digitalmente,  gli  atti
relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia  verificato  la
fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del  diritto  leso
con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale.
  4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza  del  paziente,  che
raccoglie dalle strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e
private  i  dati  regionali  sui  rischi  ed  eventi  avversi  e  sul
contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica
unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3.
  5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «d-bis) predisposizione di una relazione annuale  consuntiva  sugli
eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle  cause
che hanno prodotto l'evento avverso e  sulle  conseguenti  iniziative
messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel sito internet  della
struttura sanitaria».

          Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  539,  della
          legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «539. Per la realizzazione  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma  538,  ai  fini  di  cui   all'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          dispongono che tutte le strutture pubbliche e  private  che
          erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione
          di  monitoraggio,  prevenzione  e  gestione   del   rischio
          sanitario (risk management), per l'esercizio  dei  seguenti
          compiti:
              a)  attivazione  dei  percorsi   di   audit   o   altre
          metodologie finalizzati allo studio dei processi interni  e
          delle criticita' piu' frequenti, con  segnalazione  anonima
          del  quasi-errore  e  analisi  delle  possibili   attivita'
          finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi  sanitari.
          I verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di  gestione
          del  rischio  clinico  non  possono  essere   acquisiti   o
          utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari;
              b) rilevazione  del  rischio  di  inappropriatezza  nei
          percorsi  diagnostici   e   terapeutici   e   facilitazione
          dell'emersione di eventuali attivita' di medicina difensiva
          attiva e passiva;
              c)  predisposizione  e  attuazione  di   attivita'   di
          sensibilizzazione  e  formazione  continua  del   personale
          finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
              d) assistenza tecnica verso  gli  uffici  legali  della
          struttura  sanitaria  nel  caso  di  contenzioso  e   nelle
          attivita' di stipulazione di coperture  assicurative  o  di
          gestione di coperture auto-assicurative.
              d-bis)  predisposizione  di   una   relazione   annuale
          consuntiva sugli eventi  avversi  verificatesi  all'interno
          della struttura, sulle cause che  hanno  prodotto  l'evento
          avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta
          relazione   e'   pubblicata   sul   sito   internet   della
          sanitaria.».

                               Art. 3
 
Osservatorio nazionale delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella
                               sanita'
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,  presso  l'Agenzia  nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS),  l'Osservatorio  nazionale
delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella  sanita',  di  seguito
denominato «Osservatorio».
  2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i  dati
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi  nonche'  alle  cause,
all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario  del  contenzioso
e, anche mediante la predisposizione, con  l'ausilio  delle  societa'
scientifiche  e   delle   associazioni   tecnico-scientifiche   delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee  di  indirizzo,
individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del  rischio
sanitario e il monitoraggio delle buone  pratiche  per  la  sicurezza
delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del  personale
esercente le professioni sanitarie.
  3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle  Camere  una
relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.
  4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle  sue  funzioni,  si  avvale
anche del Sistema informativo per il  monitoraggio  degli  errori  in
sanita' (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.

                               Art. 4
 
                        Trasparenza dei dati
 
  1. Le prestazioni sanitarie erogate  dalle  strutture  pubbliche  e
private sono soggette all'obbligo di trasparenza,  nel  rispetto  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro
sette giorni dalla  presentazione  della  richiesta  da  parte  degli
interessati  aventi   diritto,   in   conformita'   alla   disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi  e  a  quanto  previsto  dal
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  fornisce  la  documentazione
sanitaria  disponibile  relativa  al  paziente,  preferibilmente   in
formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in  ogni
caso, entro il termine massimo di trenta giorni  dalla  presentazione
della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, le strutture  sanitarie  pubbliche  e
private adeguano i regolamenti interni adottati in  attuazione  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
  3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono  disponibili,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati  relativi  a
tutti i  risarcimenti  erogati  nell'ultimo  quinquennio,  verificati
nell'ambito   dell'esercizio   della   funzione   di    monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui
all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
  4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1990,  n.  285,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto  possono
concordare con il direttore sanitario o  sociosanitario  l'esecuzione
del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in
altro luogo, e possono disporre la presenza  di  un  medico  di  loro
fiducia».

          Note all'art. 4:
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - Per l'art. 1,  comma  539  della  legge  28  dicembre
          2015,n. 208, vedasi le note all'art. 2.
              - Si riporta il testo  dell'art.  37  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art. 37 (Riscontro diagnostico). - 1.  Fatti  salvi  i
          poteri  dell'autorita'  giudiziaria,  sono  sottoposte   al
          riscontro diagnostico, secondo  le  norme  della  legge  15
          febbraio 1961, n. 83, i  cadaveri  delle  persone  decedute
          senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un
          deposito di  osservazione  o  ad  un  obitorio,  nonche'  i
          cadaveri  delle  persone  decedute  negli  ospedali,  nelle
          cliniche universitarie e negli  istituti  di  cura  privati
          quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti  lo
          dispongano  per  il  controllo  della  diagnosi  o  per  il
          chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
              2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro
          diagnostico anche sui cadaveri  delle  persone  decedute  a
          domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e
          diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta  del  medico
          curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
              2-bis. I  familiari  o  gli  altri  aventi  titolo  del
          deceduto possono concordare con il  direttore  sanitario  o
          sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico,  sia
          nel caso di decesso  ospedaliero  che  in  altro  luogo,  e
          possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.
              3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla  presenza
          del primario  o  medico  curante,  ove  questi  lo  ritenga
          necessario, nelle cliniche universitarie o  negli  ospedali
          dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da
          altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali
          devono evitare mutilazioni e dissezioni  non  necessarie  a
          raggiungere l'accertamento della causa di morte.
              4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere  deve
          essere ricomposto con migliore cura.
              5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a  carico
          dell'ente che lo ha richiesto.».

                               Art. 5
 
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
                             linee guida
 
  1. Gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle
prestazioni  sanitarie  con   finalita'   preventive,   diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  medicina  legale,  si
attengono,  salve   le   specificita'   del   caso   concreto,   alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate  ai  sensi  del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'
dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco  istituito  e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e da aggiornare con cadenza  biennale.  In  mancanza  delle  suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si  attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali.
  2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa'
scientifiche e delle  associazioni  tecnico-scientifiche  di  cui  al
comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
    a)  i  requisiti  minimi  di  rappresentativita'  sul  territorio
nazionale;
    b) la costituzione  mediante  atto  pubblico  e  le  garanzie  da
prevedere  nello  statuto  in  riferimento  al  libero  accesso   dei
professionisti  aventi  titolo  e  alla  loro   partecipazione   alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo  di
lucro,  alla  pubblicazione  nel  sito  istituzionale   dei   bilanci
preventivi,  dei  consuntivi  e  degli  incarichi  retribuiti,   alla
dichiarazione  e   regolazione   dei   conflitti   di   interesse   e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della  qualita'
della produzione tecnico-scientifica;
    c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul
mantenimento  dei  requisiti  e  le  modalita'   di   sospensione   o
cancellazione dallo stesso.
  3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle  stesse  elaborati  dai
soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema  nazionale  per
le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti  e  nelle
funzioni con decreto del Ministro della salute,  da  emanare,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma  28,  secondo  periodo,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive  modificazioni,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'Istituto superiore di  sanita'  pubblica  nel  proprio  sito
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal
SNLG, previa verifica della conformita' della metodologia adottata  a
standard definiti e resi  pubblici  dallo  stesso  Istituto,  nonche'
della rilevanza delle evidenze  scientifiche  dichiarate  a  supporto
delle raccomandazioni.
  4. Le attivita' di cui al comma 3  sono  svolte  nell'ambito  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.

          Note all'art. 5:
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  28,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              «28. Allo scopo di assicurare l'uso  appropriato  delle
          risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle  gestioni,
          i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
          proprie autonome decisioni tecniche a percorsi  diagnostici
          e terapeutici, cooperando in tal  modo  al  rispetto  degli
          obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono
          costituiti dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma  283,
          terzo periodo,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
          nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con
          decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su
          proposta del  Comitato  strategico  del  Sistema  nazionale
          linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30
          giugno  2004,  integrato   da   un   rappresentante   della
          Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi  e
          degli odontoiatri. Il Ministro della  salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  stabilisce,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  entro  il  31  marzo  2007,  gli  indirizzi   per
          l'uniforme  applicazione  dei  percorsi  stessi  in  ambito
          locale e le misure da adottare in caso di mancato  rispetto
          dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a  carico
          del sanitario che  si  discosti  dal  percorso  diagnostico
          senza giustificati motivi.».

                               Art. 6
 
   Responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria
 
  1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e'  inserito  il
seguente:
  «Art. 590-sexies  (Responsabilita'  colposa  per  morte  o  lesioni
personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589
e 590 sono commessi nell'esercizio della  professione  sanitaria,  si
applicano le pene ivi previste  salvo  quanto  disposto  dal  secondo
comma.
  Qualora l'evento  si  sia  verificato  a  causa  di  imperizia,  la
punibilita' e' esclusa  quando  sono  rispettate  le  raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di
legge  ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle
predette linee guida risultino adeguate alle  specificita'  del  caso
concreto».
  2. All'articolo 3 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
il comma 1 e' abrogato.

          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  590-quinquies  del
          codice penale:
              «Art. 590-quinquies (Definizione  di  strade  urbane  e
          extraurbane): Ai fini degli articoli 589-bis e  590-bis  si
          intendono per strade extraurbane  le  strade  di  cui  alle
          lettere A, B e C  del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  per  strade  di  un
          centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis
          del medesimo comma 2.».
              - Il testo del decreto - legge 13  settembre  2012,  n.
          158 (Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del
          Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute)
          convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,
          n. 189, modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.

                               Art. 7
 
Responsabilita'  civile   della   struttura   e   dell'esercente   la
                        professione sanitaria
 
  1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata  che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti  dal  paziente  e
ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde,  ai  sensi
degli articoli 1218 e 1228 del codice  civile,  delle  loro  condotte
dolose o colpose.
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
prestazioni  sanitarie  svolte  in  regime  di   libera   professione
intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e  di
ricerca clinica ovvero in  regime  di  convenzione  con  il  Servizio
sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina.
  3. L'esercente la professione sanitaria di  cui  ai  commi  1  e  2
risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043  del  codice
civile,  salvo  che  abbia  agito  nell'adempimento  di  obbligazione
contrattuale   assunta   con   il   paziente.   Il   giudice,   nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta
dell'esercente la professione  sanitaria  ai  sensi  dell'articolo  5
della presente legge e dell'articolo 590-sexies  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
  4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura  sanitaria  o
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente  la  professione
sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli  articoli
138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario,  con
la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base
dei criteri  di  cui  ai  citati  articoli,  per  tener  conto  delle
fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui  al
presente articolo.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  norme
imperative ai sensi del codice civile.

          Note all'art. 7:
              - Si riporta il testo degli articoli 1218  e  1228  del
          codice civile:
              «Art.  1218  (Responsabilita'  del  debitore).   -   Il
          debitore che non esegue esattamente la  prestazione  dovuta
          e' tenuto al risarcimento  del  danno,  se  non  prova  che
          l'inadempimento  o  il  ritardo  e'  stato  determinato  da
          impossibilita' della prestazione derivante da causa  a  lui
          non imputabile.».
              «Art. 1228 (Responsabilita' per fatto degli ausiliari).
          - Salva diversa  volonta'  delle  parti,  il  debitore  che
          nell'adempimento dell'obbligazione si  vale  dell'opera  di
          terzi,  risponde  anche  dei  fatti  dolosi  o  colposi  di
          costoro.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2043 del codice  civile
          (Risarcimento per fatto illecito):
              «Art.  2043  (Risarcimento  per  fatto   illecito).   -
          Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad  altri  un
          danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso  il  fatto  a
          risarcire il danno.».
              - Si riportano gli  articoli  138  e  139  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
              «Art. 138 (Danno biologico per  lesioni  di  non  lieve
          entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  della
          giustizia,  si  provvede  alla   predisposizione   di   una
          specifica  tabella  unica  su  tutto  il  territorio  della
          Repubblica:
              a)  delle  menomazioni  alla   integrita'   psicofisica
          comprese tra dieci e cento punti;
              b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni  singolo
          punto  di  invalidita'  comprensiva  dei  coefficienti   di
          variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
              2. La tabella unica  nazionale  e'  redatta  secondo  i
          seguenti principi e criteri:
              a) agli effetti della tabella per  danno  biologico  si
          intende la lesione temporanea o  permanente  all'integrita'
          psico-fisica della  persona  suscettibile  di  accertamento
          medico-legale  che  esplica  un'incidenza  negativa   sulle
          attivita' quotidiane e sugli  aspetti  dinamico-relazionali
          della vita del danneggiato, indipendentemente da  eventuali
          ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
              b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema
          a punto variabile in funzione  dell'eta'  e  del  grado  di
          invalidita';
              c) il valore economico del punto e' funzione  crescente
          della  percentuale  di  invalidita'  e  l'incidenza   della
          menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali  della  vita
          del danneggiato  cresce  in  modo  piu'  che  proporzionale
          rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
              d)  il  valore  economico   del   punto   e'   funzione
          decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
          di   mortalita'   elaborate   dall'ISTAT,   al   tasso   di
          rivalutazione pari all'interesse legale;
              e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per
          cento  e'  determinato  in   misura   corrispondente   alla
          percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
              3. Qualora la menomazione accertata incida  in  maniera
          rilevante   su   specifici   aspetti   dinamico-relazionali
          personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
          tabella unica nazionale puo' essere aumentato  dal  giudice
          sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato.
              4. Gli importi stabiliti nella tabella unica  nazionale
          sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   in   misura   corrispondente   alla
          variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per
          le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».
              «Art.  139  (Danno  biologico  per  lesioni  di   lieve
          entita'). - 1. Il  risarcimento  del  danno  biologico  per
          lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
          alla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e'
          effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
              a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato
          per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento
          un importo crescente in misura piu'  che  proporzionale  in
          relazione ad ogni punto percentuale  di  invalidita';  tale
          importo e' calcolato in  base  all'applicazione  a  ciascun
          punto percentuale di invalidita' del relativo  coefficiente
          secondo la correlazione  esposta  nel  comma  6.  L'importo
          cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del
          soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per
          ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno  di  eta'.
          Il   valore   del   primo   punto   e'   pari    ad    euro
          seicentosettantaquattro virgola settantotto;
              b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato
          un importo di euro trentanove virgola trentasette per  ogni
          giorno  di  inabilita'  assoluta;  in  caso  di  inabilita'
          temporanea inferiore al cento per  cento,  la  liquidazione
          avviene  in  misura  corrispondente  alla  percentuale   di
          inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
              2. Agli effetti di cui al comma 1 per  danno  biologico
          si   intende   la   lesione   temporanea    o    permanente
          all'integrita' psico-fisica della persona  suscettibile  di
          accertamento   medico-legale   che   esplica   un'incidenza
          negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e   sugli   aspetti
          dinamico-relazionali   della    vita    del    danneggiato,
          indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
          capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni  di
          lieve entita', che non siano suscettibili  di  accertamento
          clinico strumentale obiettivo, non  potranno  dar  luogo  a
          risarcimento per danno biologico permanente.
              3. L'ammontare del danno biologico liquidato  ai  sensi
          del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
          superiore ad un quinto, con equo e  motivato  apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato.
              4. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  della
          giustizia e con il Ministro dello  sviluppo  economico,  si
          provvede alla  predisposizione  di  una  specifica  tabella
          delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese  tra
          uno e nove punti di invalidita'.
              5. Gli importi indicati nel  comma  1  sono  aggiornati
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico,  in  misura   corrispondente   alla   variazione
          dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
          di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
              6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma  1,
          lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari  a
          1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
          un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  3  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,2,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  4  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,3,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  5  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,5,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  6  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,7,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  7  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,9,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  8  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  2,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  9  si   applica   un
          coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".

                               Art. 8
 
               Tentativo obbligatorio di conciliazione
 
  1. Chi intende  esercitare  un'azione  innanzi  al  giudice  civile
relativa a una controversia di risarcimento del  danno  derivante  da
responsabilita'  sanitaria  e'  tenuto  preliminarmente  a   proporre
ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile
dinanzi al giudice competente.
  2. La presentazione del ricorso  di  cui  al  comma  1  costituisce
condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E'  fatta
salva la possibilita' di esperire in alternativa il  procedimento  di
mediazione  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.  28.  In  tali  casi  non  trova  invece
applicazione l'articolo 3 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,  n.
162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza.  Il  giudice,  ove  rilevi  che  il  procedimento   di   cui
all'articolo 696-bis del codice di  procedura  civile  non  e'  stato
espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna  alle
parti il termine di quindici giorni per la  presentazione  dinanzi  a
se' dell'istanza di consulenza tecnica in via  preventiva  ovvero  di
completamento del procedimento.
  3. Ove la  conciliazione  non  riesca  o  il  procedimento  non  si
concluda entro il termine perentorio di sei  mesi  dal  deposito  del
ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti  della  domanda
sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito  della  relazione  o
dalla scadenza del  termine  perentorio,  e'  depositato,  presso  il
giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso
di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura  civile.  In  tal
caso il giudice fissa  l'udienza  di  comparizione  delle  parti;  si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti  del  codice  di  procedura
civile.
  4.  La  partecipazione  al  procedimento  di   consulenza   tecnica
preventiva  di  cui  al  presente  articolo,  effettuato  secondo  il
disposto dell'articolo 15 della presente legge, e'  obbligatoria  per
tutte  le  parti,  comprese  le  imprese  di  assicurazione  di   cui
all'articolo 10,  che  hanno  l'obbligo  di  formulare  l'offerta  di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per  cui  ritengono
di non formularla. In caso di  sentenza  a  favore  del  danneggiato,
quando l'impresa di  assicurazione  non  ha  formulato  l'offerta  di
risarcimento  nell'ambito  del  procedimento  di  consulenza  tecnica
preventiva di cui ai commi precedenti,  il  giudice  trasmette  copia
della sentenza all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata
partecipazione, il giudice, con il  provvedimento  che  definisce  il
giudizio, condanna le parti che non hanno  partecipato  al  pagamento
delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del
giudizio,   oltre   che   ad   una   pena   pecuniaria,   determinata
equitativamente,  in  favore  della  parte  che  e'   comparsa   alla
conciliazione.

          Note all'art. 8:
              - Si riporta il testo dell'art. 696-bis del  codice  di
          procedura civile:
              «Art. 696-bis (Consulenza tecnica  preventiva  ai  fini
          della composizione della lite).  -  L'espletamento  di  una
          consulenza  tecnica,  in  via   preventiva,   puo'   essere
          richiesto anche al di fuori  delle  condizioni  di  cui  al
          primo comma dell'art.  696,  ai  fini  dell'accertamento  e
          della relativa determinazione dei crediti  derivanti  dalla
          mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni  contrattuali
          o da fatto illecito. Il giudice procede a norma  del  terzo
          comma del  medesimo  art.  696.  Il  consulente,  prima  di
          provvedere  al  deposito  della   relazione,   tenta,   ove
          possibile, la conciliazione delle parti.
              Se le parti  si  sono  conciliate,  si  forma  processo
          verbale della conciliazione.
              Il giudice attribuisce con decreto efficacia di  titolo
          esecutivo al processo verbale, ai fini  dell'espropriazione
          e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione  di
          ipoteca giudiziale.
              Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
              Se la conciliazione non  riesce,  ciascuna  parte  puo'
          chiedere che la relazione  depositata  dal  consulente  sia
          acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
              Si applicano gli articoli  da  191  a  197,  in  quanto
          compatibili.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'art.  60
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
          finalizzata alla conciliazione delle controversie civili  e
          commerciali):
              «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo).  -  1.  Chi  intende  esercitare   in   giudizio
          un'azione  relativa  ad  una  controversia  in  materia  di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di  aziende,  risarcimento  del   danno   derivante   dalla
          circolazione  di  veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'
          medica e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o  con
          altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
          e finanziari,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
          procedimento di mediazione ai sensi  del  presente  decreto
          ovvero  il  procedimento  di  conciliazione  previsto   dal
          decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  ovvero  il
          procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
          cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di     procedibilita'     della     domanda     giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione
          non e'  stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
          parti il termine di quindici giorni  per  la  presentazione
          della domanda di  mediazione.  Il  presente  comma  non  si
          applica alle azioni  previste  dagli  articoli  37,  140  e
          140-bis  del  codice  del  consumo  di   cui   al   decreto
          legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,   e   successive
          modificazioni. 1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio
          un'azione  relativa  a  una  controversia  in  materia   di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
          responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
          mezzo della  stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicita',
          contratti assicurativi, bancari e  finanziari,  e'  tenuto,
          assistito  dall'avvocato,  preliminarmente  a  esperire  il
          procedimento di mediazione ai sensi  del  presente  decreto
          ovvero i procedimenti previsti dal  decreto  legislativo  8
          ottobre 2007, n.  179,  e  dai  rispettivi  regolamenti  di
          attuazione ovvero il procedimento istituito  in  attuazione
          dell'art. 128-bis del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per  le
          materie ivi regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale. La presente disposizione  ha  efficacia  per  i
          quattro anni successivi alla  data  della  sua  entrata  in
          vigore. Al termine di  due  anni  dalla  medesima  data  di
          entrata in vigore e' attivato su iniziativa  del  Ministero
          della  giustizia  il  monitoraggio  degli  esiti  di   tale
          sperimentazione. L'improcedibilita'  deve  essere  eccepita
          dal convenuto, a pena di decadenza,  o  rilevata  d'ufficio
          dal giudice, non oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove
          rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando
          la   mediazione   non   e'   stata   esperita,   assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni.
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e 4, il  giudice,  anche  in  sede  di
          giudizio di appello, valutata la  natura  della  causa,  lo
          stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,  puo'
          disporre l'esperimento del procedimento di  mediazione;  in
          tal caso, l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
          in sede di appello. Il  provvedimento  di  cui  al  periodo
          precedente e' adottato prima dell'udienza  di  precisazione
          delle  conclusioni  ovvero,  quando  tale  udienza  non  e'
          prevista prima della discussione della  causa.  Il  giudice
          fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
          cui all'art. 6 e, quando la mediazione non  e'  gia'  stata
          avviata, assegna contestualmente alle parti il  termine  di
          quindici giorni  per  la  presentazione  della  domanda  di
          mediazione.
              2-bis.  Quando  l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale la condizione si considera avverata se il  primo
          incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
              3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
          caso la concessione dei provvedimenti urgenti e  cautelari,
          ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
              4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
              a)   nei   procedimenti   per   ingiunzione,    inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
              b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
          fino al mutamento del rito di cui all'art. 667  del  codice
          di procedura civile;
              c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
          fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
          del codice di procedura civile;
              d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
          provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del  codice
          di procedura civile;
              e) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata;
              f) nei procedimenti in Camera di consiglio;
              g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
              5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto
          ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una  clausola
          di mediazione o conciliazione e il  tentativo  non  risulta
          esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione  di  parte,
          proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
          di quindici giorni per la presentazione  della  domanda  di
          mediazione e fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza
          del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo il  giudice
          o  l'arbitro  fissa  la  successiva   udienza   quando   la
          mediazione o il tentativo di conciliazione  sono  iniziati,
          ma  non  conclusi.  La  domanda   e'   presentata   davanti
          all'organismo indicato  dalla  clausola,  se  iscritto  nel
          registro,  ovvero,  in  mancanza,  davanti  ad   un   altro
          organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio  di  cui
          all'art. 4,  comma  1.  In  ogni  caso,  le  parti  possono
          concordare, successivamente al contratto o allo  statuto  o
          all'atto  costitutivo,  l'individuazione  di   un   diverso
          organismo iscritto.
              6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
          domanda  di  mediazione  produce  sulla  prescrizione   gli
          effetti della domanda giudiziale.  Dalla  stessa  data,  la
          domanda di mediazione impedisce altresi' la  decadenza  per
          una sola volta, ma se  il  tentativo  fallisce  la  domanda
          giudiziale deve essere proposta entro il  medesimo  termine
          di decadenza, decorrente dal deposito del  verbale  di  cui
          all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  12
          settembre    2014,    n.    132    (Misure    urgenti    di
          degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi   per   la
          definizione dell'arretrato in materia di processo civile.):
              «Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare
          in  giudizio  un'azione  relativa  a  una  controversia  in
          materia  di  risarcimento  del  danno  da  circolazione  di
          veicoli e natanti deve, tramite il suo  avvocato,  invitare
          l'altra parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione
          assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei  casi
          previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis,
          del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  chi  intende
          proporre in giudizio una domanda di pagamento  a  qualsiasi
          titolo  di  somme   non   eccedenti   cinquantamila   euro.
          L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
          condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima udienza. Il giudice  quando  rileva  che  la
          negoziazione assistita e'  gia'  iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui  all'art.  2,  comma  3.  Allo  stesso  modo
          provvede quando la  negoziazione  non  e'  stata  esperita,
          assegnando  contestualmente  alle  parti  il   termine   di
          quindici  giorni  per  la  comunicazione  dell'invito.   Il
          presente comma non si applica alle controversie concernenti
          obbligazioni contrattuali derivanti da  contratti  conclusi
          tra professionisti e consumatori.
              2.   Quando   l'esperimento   del    procedimento    di
          negoziazione  assistita  e'  condizione  di  procedibilita'
          della  domanda  giudiziale  la  condizione   si   considera
          avverata se l'invito  non  e'  seguito  da  adesione  o  e'
          seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua  ricezione
          ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a).
              3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
              a)   nei   procedimenti   per   ingiunzione,    inclusa
          l'opposizione;
              b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
          fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
          del codice di procedura civile;
              c) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata;
              d) nei procedimenti in Camera di consiglio;
              e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
              4.  L'esperimento  del  procedimento  di   negoziazione
          assistita nei casi di  cui  al  comma  1  non  preclude  la
          concessione di provvedimenti urgenti e  cautelari,  ne'  la
          trascrizione della domanda giudiziale.
              5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
          procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,
          comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2,  per
          materie  soggette  ad  altri  termini  di   procedibilita',
          decorre unitamente ai medesimi.
              6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e'
          condizione di procedibilita'  della  domanda,  all'avvocato
          non e' dovuto compenso  dalla  parte  che  si  trova  nelle
          condizioni per l'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato, ai sensi dell'art. 76  (L)  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  30   maggio   2002,   n.   115   e   successive
          modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a  depositare
          all'avvocato apposita dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
          di  notorieta',   la   cui   sottoscrizione   puo'   essere
          autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a  produrre,  se
          l'avvocato lo  richiede,  la  documentazione  necessaria  a
          comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
              7. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo
          acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.».
              - Si riporta il testo degli articoli 702 -bis,  702-ter
          e 702- quater del codice di procedura civile:
              «Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione  delle
          parti). - Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica  in
          composizione monocratica, la domanda puo'  essere  proposta
          con  ricorso   al   tribunale   competente.   Il   ricorso,
          sottoscritto a  norma  dell'art.  125,  deve  contenere  le
          indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),  4),  5)  e  6)  e
          l'avvertimento  di  cui  al  numero  7)  del  terzo   comma
          dell'art. 163.
              A  seguito   della   presentazione   del   ricorso   il
          cancelliere forma il  fascicolo  d'ufficio  e  lo  presenta
          senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
          il  magistrato  cui  e'   affidata   la   trattazione   del
          procedimento.
              Il giudice designato fissa  con  decreto  l'udienza  di
          comparizione delle parti,  assegnando  il  termine  per  la
          costituzione del convenuto, che  deve  avvenire  non  oltre
          dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente  al
          decreto di fissazione dell'udienza, deve essere  notificato
          al convenuto almeno trenta giorni prima della data  fissata
          per la sua costituzione.
              Il convenuto  deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria della comparsa di risposta,  nella  quale  deve
          proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
          dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
          di prova di cui intende avvalersi e i documenti  che  offre
          in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A  pena
          di   decadenza   deve   proporre   le   eventuali   domande
          riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito  che
          non sono rilevabili d'ufficio.
              Se il convenuto intende chiamare un terzo  in  garanzia
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
          spostamento   dell'udienza.   Il   giudice,   con   decreto
          comunicato dal cancelliere alle parti costituite,  provvede
          a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
          perentorio per la citazione del terzo. La costituzione  del
          terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma .
              Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice,  se  ritiene
          di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
              Se  rileva  che  la  domanda  non  rientra  tra  quelle
          indicate nell'art. 702-bis, il giudice, con  ordinanza  non
          impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello  stesso  modo
          provvede sulla domanda riconvenzionale.
              Se ritiene che le difese svolte dalle parti  richiedono
          un'istruzione non sommaria, il giudice, con  ordinanza  non
          impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art.  183.  In  tal
          caso si applicano le disposizioni del libro II.
              Quando la causa relativa alla  domanda  riconvenzionale
          richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne  dispone
          la separazione.
              Se non provvede ai sensi  dei  commi  precedenti,  alla
          prima udienza il giudice, sentite  le  parti,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          rilevanti  in  relazione  all'oggetto   del   provvedimento
          richiesto e provvede con ordinanza  all'accoglimento  o  al
          rigetto delle domande.
              L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
          titolo per l'iscrizione di  ipoteca  giudiziale  e  per  la
          trascrizione.
              Il giudice  provvede  in  ogni  caso  sulle  spese  del
          procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
              Art. 702-quater  (Appello).  -  L'ordinanza  emessa  ai
          sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti
          di cui all'art. 2909 del codice civile se non e'  appellata
          entro   trenta   giorni   dalla   sua    comunicazione    o
          notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di  prova  e  nuovi
          documenti quando il collegio li ritiene  indispensabili  ai
          fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non  aver
          potuto proporli nel corso  del  procedimento  sommario  per
          causa ad essa non imputabile. Il  presidente  del  collegio
          puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno  dei
          componenti del collegio.».

                               Art. 9
 
        Azione di rivalsa o di responsabilita' amministrativa
 
  1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la  professione
sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
  2. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato  parte  del
giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del  danno,
l'azione  di  rivalsa  nei  suoi  confronti  puo'  essere  esercitata
soltanto successivamente  al  risarcimento  avvenuto  sulla  base  di
titolo giudiziale o  stragiudiziale  ed  e'  esercitata,  a  pena  di
decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
  3.  La  decisione  pronunciata  nel  giudizio  promosso  contro  la
struttura  sanitaria  o  sociosanitaria   o   contro   l'impresa   di
assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente  la
professione sanitaria non e' stato parte del giudizio.
  4. In nessun caso la transazione  e'  opponibile  all'esercente  la
professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
  5. In caso di accoglimento della domanda di  risarcimento  proposta
dal  danneggiato  nei   confronti   della   struttura   sanitaria   o
sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7,  o
dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi  del  comma  3  del
medesimo articolo 7, l'azione di responsabilita' amministrativa,  per
dolo o colpa  grave,  nei  confronti  dell'esercente  la  professione
sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso  la  Corte  dei
conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di  cui  al
regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  si  tiene  conto  delle
situazioni di fatto  di  particolare  difficolta',  anche  di  natura
organizzativa, della struttura sanitaria o  sociosanitaria  pubblica,
in cui l'esercente la professione  sanitaria  ha  operato.  L'importo
della  condanna  per  la  responsabilita'  amministrativa   e   della
surrogazione di  cui  all'articolo  1916,  primo  comma,  del  codice
civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare
una somma pari al valore maggiore  della  retribuzione  lorda  o  del
corrispettivo convenzionale  conseguiti  nell'anno  di  inizio  della
condotta causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi  al
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della  domanda
di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la  professione
sanitaria, nell'ambito delle  strutture  sanitarie  o  sociosanitarie
pubbliche,  non  puo'  essere  preposto  ad  incarichi  professionali
superiori rispetto a quelli  ricoperti  e  il  giudicato  costituisce
oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici
concorsi per incarichi superiori.
  6. In caso di accoglimento della domanda proposta  dal  danneggiato
nei confronti della struttura sanitaria o  sociosanitaria  privata  o
nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di  polizza  con
la medesima  struttura,  la  misura  della  rivalsa  e  quella  della
surrogazione  richiesta  dall'impresa  di  assicurazione,  ai   sensi
dell'articolo 1916, primo  comma,  del  codice  civile,  per  singolo
evento, in caso di colpa grave, non possono superare una  somma  pari
al  valore  maggiore  del  reddito  professionale,  ivi  compresa  la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della  rivalsa,  di
cui al  periodo  precedente,  non  si  applica  nei  confronti  degli
esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.
  7.  Nel  giudizio  di  rivalsa  e  in  quello  di   responsabilita'
amministrativa il giudice puo'  desumere  argomenti  di  prova  dalle
prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato  nei  confronti
della  struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  o   dell'impresa   di
assicurazione se l'esercente la professione  sanitaria  ne  e'  stato
parte.

          Note all'art. 9:
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti.):
              «Art.  1  (Azione  di   responsabilita').   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  Il  relativo
          debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
          casi  di  illecito  arricchimento  del  dante  causa  e  di
          conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione (5).
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso.
              1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione.
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente .
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato  timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale.
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta.
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996.
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio .
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata.
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.».
              - Si riporta il testo dell'art. 52 del regio decreto 12
          luglio, 1934, n. 1214 (Approvazione del testo  unico  delle
          leggi sulla Corte dei conti):
              «Art. 52 (articoli 14, 25, terzo comma, e 37,  legge  7
          luglio 1907, n. 429; art. 1, regio decreto 28 giugno  1912,
          n. 728; articoli 81, 82, 83, primo comma, regio decreto  18
          novembre 1923, n. 2440;  art.  2,  regio  decreto-legge  15
          ottobre 1925, n. 1928; art. 9,  regio  decreto  2  febbraio
          1928, n. 263; art. 3, regio decreto 14  novembre  1929,  n.
          2166; art. 27, regio decreto 18 giugno 1931, n. 807 e  art.
          1, legge  22  dicembre  1932,  n.  1958).  -  I  funzionari
          impiegati ed agenti, civili  e  militari,  compresi  quelli
          dell'ordine   giudiziario   e    quelli    retribuiti    da
          amministrazioni, aziende e gestioni statali a  ordinamento,
          autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione
          od omissione imputabili anche a  sola  colpa  o  negligenza
          cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla
          quale dipendono sono sottoposti  alla  giurisdizione  della
          Corte   nei   casi   e   modi    previsti    dalla    legge
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato e da leggi speciali.
              La Corte, valutate  le  singole  responsabilita',  puo'
          porre a carico dei responsabili tutto  o  parte  del  danno
          accertato o del valore perduto.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1916 del codice civile:
          (art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore).
              «Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore).
          - L'assicuratore che ha pagato l'indennita'  e'  surrogato,
          fino alla concorrenza dell'ammontare di essa,  nei  diritti
          dell'assicurato verso i terzi responsabili.
              Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo  se
          il danno e' causato dai figli, dagli ascendenti,  da  altri
          parenti o da affini  dell'assicurato  stabilmente  con  lui
          conviventi o da domestici.
              L'assicurato e' responsabile verso  l'assicuratore  del
          pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro
          le disgrazie accidentali.».

                               Art. 10
 
                      Obbligo di assicurazione
 
  1. Le strutture sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e  private
devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe
misure  per  la  responsabilita'  civile  verso  terzi   e   per   la
responsabilita'   civile   verso   prestatori   d'opera,   ai   sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, anche per danni  cagionati  dal  personale  a  qualunque  titolo
operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie  pubbliche  e
private,  compresi  coloro  che  svolgono  attivita'  di  formazione,
aggiornamento nonche' di sperimentazione e  di  ricerca  clinica.  La
disposizione del primo periodo  si  applica  anche  alle  prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria  ovvero
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale  nonche'
attraverso la telemedicina. Le strutture  di  cui  al  primo  periodo
stipulano, altresi', polizze assicurative o adottano  altre  analoghe
misure per la copertura  della  responsabilita'  civile  verso  terzi
degli esercenti le professioni sanitarie anche ai  sensi  e  per  gli
effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo  7,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di  cui  al
periodo precedente non si applicano in relazione  agli  esercenti  la
professione sanitaria di cui al comma 2.
  2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga  la  propria
attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al  comma  1  del
presente articolo o che presti la sua opera all'interno della  stessa
in regime libero-professionale ovvero che  si  avvalga  della  stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta  con
il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo  l'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 5,  lettera  e),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, all'articolo 5  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,  n.  137,  e
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9
e  all'articolo  12,  comma  3,  ciascun  esercente  la   professione
sanitaria operante  a  qualunque  titolo  in  strutture  sanitarie  o
sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a
proprio carico, di un'adeguata polizza  di  assicurazione  per  colpa
grave.
  4.  Le  strutture  di  cui  al  comma  1  rendono  nota,   mediante
pubblicazione   nel   proprio   sito   internet,   la   denominazione
dell'impresa   che   presta   la   copertura    assicurativa    della
responsabilita' civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera  di
cui al comma  1,  indicando  per  esteso  i  contratti,  le  clausole
assicurative ovvero le  altre  analoghe  misure  che  determinano  la
copertura assicurativa.
  5. Con decreto da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il  Ministro  della  salute,  definisce  i
criteri e le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione  che
intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e  con
gli esercenti la professione sanitaria.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, di concerto con il Ministro della  salute  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sentiti   l'IVASS,
l'Associazione nazionale fra  le  imprese  assicuratrici  (ANIA),  le
Associazioni nazionali rappresentative delle  strutture  private  che
erogano  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie,  la   Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  le
Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
delle categorie professionali interessate, nonche' le associazioni di
tutela dei cittadini e dei pazienti,  sono  determinati  i  requisiti
minimi delle  polizze  assicurative  per  le  strutture  sanitarie  e
sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni
sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce
i  requisiti  minimi  di  garanzia  e  le  condizioni   generali   di
operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta
del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina  altresi'  le  regole
per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di
un'impresa di assicurazione nonche' la previsione nel bilancio  delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla  messa  a
riserva  per  competenza  dei  risarcimenti  relativi   ai   sinistri
denunciati.  A  tali  fondi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  marzo  1993,  n.
67.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  sentito  l'IVASS,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione
stipulate ai sensi dei commi 1 e 2,  e  alle  altre  analoghe  misure
adottate ai sensi dei commi 1 e 6  e  sono  stabiliti,  altresi',  le
modalita' e i termini per la comunicazione  di  tali  dati  da  parte
delle strutture sanitarie e  sociosanitarie  pubbliche  e  private  e
degli  esercenti  le  professioni  sanitarie   all'Osservatorio.   Il
medesimo decreto stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso  a
tali dati.

          Note all'art. 10:
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
          la trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari.):
              «Art.   27   (Disposizioni   di    semplificazione    e
          razionalizzazione in materia sanitaria). - 1.  All'articolo
          3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,
          sono apportate le seguenti modifiche:
              a) al comma 2,  lettera  a),  primo  periodo,  dopo  le
          parole "di garantire  idonea  copertura  assicurativa  agli
          esercenti  le  professioni  sanitarie"  sono  aggiunte   le
          seguenti:   ",    anche    nell'esercizio    dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
          del fondo stesso";
              b) al comma 2, lettera a), secondo periodo,  le  parole
          "in misura definita in sede di  contrattazione  collettiva"
          sono sostituite dalle seguenti: "nella  misura  determinata
          dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)";
              c) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole  "  Per  i
          contenuti" sono sostituite dalle  seguenti:  "Nel  rispetto
          dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma  5,  lettera
          e) del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          per i contenuti".
              1-bis.  A  ciascuna  azienda  del  Servizio   sanitario
          nazionale  (SSN),  a  ciascuna  struttura  o  ente  privato
          operante in regime autonomo o accreditato con il  SSN  e  a
          ciascuna struttura o ente che, a  qualunque  titolo,  renda
          prestazioni sanitarie a favore di terzi e' fatto obbligo di
          dotarsi di  copertura  assicurativa  o  di  altre  analoghe
          misure per la responsabilita' civile verso  terzi  (RCT)  e
          per la  responsabilita'  civile  verso  prestatori  d'opera
          (RCO),   a   tutela   dei   pazienti   e   del   personale.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              2.
              3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole
          "da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: "da trenta".
              4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, i componenti in carica del  Consiglio
          superiore di sanita'  decadono  automaticamente.  Entro  il
          medesimo termine, con decreto del Ministro della salute  il
          Consiglio  superiore  di  sanita'  e'  ricostituito   nella
          composizione di cui all'articolo 7, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,  come
          modificato dal comma 3 del presente articolo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo.):
              «Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). - (Omissis).
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art.  33,
          quinto  comma,  della  Costituzione  per   l'accesso   alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi:
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale;
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione;
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione;
              d).
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti;
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente;
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
              (Omissis).».
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  Decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137  :
          (Regolamento    recante    riforma    degli     ordinamenti
          professionali,  a  norma  dell'art.   3,   comma   5,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.):
              «Art.  5  (Obbligo   di   assicurazione).   -   1.   Il
          professionista e' tenuto a stipulare, anche per il  tramite
          di convenzioni collettive negoziate dai consigli  nazionali
          e  dagli  enti  previdenziali  dei  professionisti,  idonea
          assicurazione   per   i   danni   derivanti   al    cliente
          dall'esercizio dell'attivita'  professionale,  comprese  le
          attivita' di custodia di documenti e  valori  ricevuti  dal
          cliente stesso. Il  professionista  deve  rendere  noti  al
          cliente,  al  momento  dell'assunzione  dell'incarico,  gli
          estremi della polizza professionale, il relativo  massimale
          e ogni variazione successiva.
              2. La violazione della disposizione di cui al  comma  1
          costituisce illecito disciplinare.
              3.  Al  fine  di  consentire  la   negoziazione   delle
          convenzioni collettive di cui  al  comma  1,  l'obbligo  di
          assicurazione  di  cui  al   presente   articolo   acquista
          efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  13
          settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
          lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto  livello  di
          tutela della salute):
              «Art. 3 (Responsabilita'  professionale  dell'esercente
          le professioni sanitarie). - 1. L'esercente la  professione
          sanitaria che nello svolgimento della propria attivita'  si
          attiene a linee guida e buone  pratiche  accreditate  dalla
          comunita' scientifica non  risponde  penalmente  per  colpa
          lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo  di  cui
          all'art. 2043 del codice civile. Il  giudice,  anche  nella
          determinazione   del   risarcimento   del   danno,    tiene
          debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
              2.  Con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica,
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
          proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, sentite l'Associazione nazionale  fra  le  imprese
          assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  le
          Federazioni nazionali degli  ordini  e  dei  collegi  delle
          professioni  sanitarie  e   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative delle categorie  professionali
          interessate, anche in  attuazione  dell'art.  3,  comma  5,
          lettera e), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
          assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie,  sono
          disciplinati le procedure e i requisiti minimi  e  uniformi
          per l'idoneita' dei relativi contratti, in  conformita'  ai
          seguenti criteri:
              a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
          categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
          capo ad un fondo  appositamente  costituito,  di  garantire
          idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
          sanitarie,     anche     nell'esercizio      dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
          del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal  contributo
          dei professionisti  che  ne  facciano  espressa  richiesta,
          nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo  di
          cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a  carico
          delle imprese autorizzate all'esercizio  dell'assicurazione
          per danni  derivanti  dall'attivita'  medico-professionale,
          determinato in misura percentuale ai  premi  incassati  nel
          precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
          del premio stesso, con provvedimento adottato dal  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          la Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi
          e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
          ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
              b) determinare il soggetto gestore  del  Fondo  di  cui
          alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica;
              c) prevedere che i contratti di  assicurazione  debbano
          essere stipulati anche in base a condizioni che  dispongano
          alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
          premio in relazione al verificarsi o  meno  di  sinistri  e
          subordinare  comunque  la  disdetta  della   polizza   alla
          reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
          accertata con sentenza definitiva.
              3.  Il  danno   biologico   conseguente   all'attivita'
          dell'esercente della  professione  sanitaria  e'  risarcito
          sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
          integrate con la procedura di cui al comma 1  del  predetto
          art. 138  e  sulla  base  dei  criteri  di  cui  ai  citati
          articoli, per tener conto delle  fattispecie  da  esse  non
          previste,  afferenti  all'attivita'  di  cui  al   presente
          articolo.
              4. Nel rispetto dell'ambito  applicativo  dell'articolo
          3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, per  i  contenuti  e  le  procedure
          inerenti ai contratti assicurativi per i  rischi  derivanti
          dall'esercizio    dell'attivita'     professionale     resa
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in  rapporto
          di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
          sentita altresi' la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti  del
          Servizio sanitario nazionale  ogni  copertura  assicurativa
          della responsabilita' civile ulteriore  rispetto  a  quella
          prevista,  per  il  relativo  personale,  dalla   normativa
          contrattuale vigente.
              5. Gli albi dei consulenti  tecnici  d'ufficio  di  cui
          all'art. 13 del regio decreto 18 dicembre  1941,  n.  1368,
          recante disposizioni di attuazione del codice di  procedura
          civile,  devono  essere  aggiornati  con   cadenza   almeno
          quinquennale, al fine di garantire, oltre a  quella  medico
          legale, una idonea e qualificata rappresentanza di  esperti
          delle discipline specialistiche dell'area sanitaria,  anche
          con il coinvolgimento delle  societa'  scientifiche  tra  i
          quali  scegliere  per  la  nomina   tenendo   conto   della
          disciplina interessata nel procedimento.
              6. Dall'applicazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge del
          18 gennaio 1993, n.  9  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          sanitaria e socio-assistenziale):
              «Art. 1 (Misure urgenti in materia sanitaria). - 1. Per
          far  fronte  alle  maggiori  occorrenze   finanziarie   del
          Servizio sanitario nazionale per l'anno  1991,  determinate
          in lire 5.600 miliardi, le regioni e le  province  autonome
          sono  autorizzate  ad  assumere  mutui  quindicennali  alle
          condizioni, con le modalita' e con gli istituti di  credito
          stabiliti con decreto del Ministro del  tesoro  nel  limite
          massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con
          onere a carico dello  Stato;  per  le  stesse  finalita'  e
          medesime  modalita',  l'Associazione  della   Croce   rossa
          italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo
          non superiore a lire 10 miliardi.
              2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato  in
          complessive  lire  978  miliardi  annui  ed  alla  relativa
          copertura  si  provvede  mediante  utilizzo   della   quota
          all'uopo vincolata del Fondo sanitario  nazionale  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
              3. Le disposizioni di cui al  secondo  comma  dell'art.
          36, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e  successive
          modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto
          capitale, si estendono  alle  disponibilita'  del  capitolo
          4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
              4. Le disponibilita'  finanziarie  esistenti  in  conto
          residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di  previsione
          del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non  impegnate
          nel predetto anno, sono conservate  per  essere  utilizzate
          nell'esercizio 1993.
              5. Le somme dovute  a  qualsiasi  titolo  alle  aziende
          sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di  ricovero
          e cura a  carattere  scientifico  non  sono  sottoposte  ad
          esecuzione forzata nei limiti degli importi  corrispondenti
          agli stipendi  e  alle  competenze  comunque  spettanti  al
          personale dipendente o convenzionato, nonche' nella  misura
          dei fondi  a  destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini
          dell'erogazione dei servizi sanitari definiti  con  decreto
          del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
          tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto.  A
          tal fine l'organo amministrativo  dei  predetti  enti,  con
          deliberazione  adottata  per  ogni  trimestre,   quantifica
          preventivamente  le  somme   oggetto   delle   destinazioni
          previste nel primo periodo.
              5-bis.  La  deliberazione  di  cui  al   comma   5   e'
          comunicata,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,
          all'istituto cui e' affidato il  servizio  di  tesoreria  o
          cassa  contestualmente  alla  sua  adozione.  Al  fine   di
          garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
          dalla data della predetta  comunicazione  il  tesoriere  e'
          obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme  di
          spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche  in
          caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
          esecutiva nei  confronti  dell'ente,  senza  necessita'  di
          previa pronuncia giurisdizionale. Dalla  data  di  adozione
          della deliberazione l'ente  non  puo'  emettere  mandati  a
          titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non   seguendo
          l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
          il pagamento o, se non e' prescritta  fattura,  dalla  data
          della deliberazione di impegno.
              6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della  legge
          23 dicembre 1978, n.  833  ,  e  successive  modificazioni,
          dovuto, per ciascuno  degli  anni  dal  1980  al  1985  dai
          cittadini assicurati al Servizio sanitario  nazionale,  che
          secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad
          un  istituto  mutualistico  di   natura   pubblica,   resta
          determinato tenendo conto  delle  variazioni  previste  nel
          costo medio pro-capite dell'anno precedente  per  gli  anni
          1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e  di
          lire  350  mila  per  l'anno  1982,  entrambe   le   misure
          maggiorate di un importo pari al tre per cento del  reddito
          imponibile ai fini IRPEF  per  gli  anni  medesimi,  e  per
          ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per
          cento del reddito imponibile ai  fini  IRPEF  per  ciascuno
          degli anni a cui il contributo  si  riferisce.  I  suddetti
          contributi  non  possono,  comunque,  superare  l'ammontare
          complessivo annuo di legge  1.500.000  per  ciascuno  degli
          anni  1980  e  1981  e   l'ammontare   complessivo   annuo,
          rispettivamente, di legge 1.750.000 e  di  legge  2.500.000
          per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
              7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici   non
          impegnate al termine dell'esercizio  1992  sono  conservate
          nel  conto  dei  residui  passivi  per  essere   utilizzate
          nell'esercizio  successivo.  Tali  somme  saranno   erogate
          all'Universita' degli studi di Siena.».

                               Art. 11
 
               Estensione della garanzia assicurativa
 
  1.  La  garanzia  assicurativa  deve  prevedere  una   operativita'
temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la
conclusione   del   contratto   assicurativo,   purche'    denunciati
all'impresa di  assicurazione  durante  la  vigenza  temporale  della
polizza.   In   caso   di   cessazione   definitiva    dell'attivita'
professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo  di
ultrattivita'  della  copertura  per  le  richieste  di  risarcimento
presentate per la  prima  volta  entro  i  dieci  anni  successivi  e
riferite a fatti generatori della  responsabilita'  verificatisi  nel
periodo  di  efficacia  della  polizza,   incluso   il   periodo   di
retroattivita' della copertura. L'ultrattivita' e' estesa agli  eredi
e non e' assoggettabile alla clausola di disdetta.

                               Art. 12
 
               Azione diretta del soggetto danneggiato
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  8,  il  soggetto
danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro  i  limiti  delle
somme per le quali e' stato stipulato il contratto di  assicurazione,
nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta  la  copertura
assicurativa alle strutture sanitarie o  sociosanitarie  pubbliche  o
private di cui  al  comma  1  dell'articolo  10  e  all'esercente  la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
  2. Non sono opponibili al danneggiato, per  l'intero  massimale  di
polizza,  eccezioni  derivanti  dal  contratto  diverse   da   quelle
stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che  definisce
i requisiti  minimi  delle  polizze  assicurative  per  le  strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
  3.  L'impresa  di  assicurazione  ha  diritto  di   rivalsa   verso
l'assicurato  nel  rispetto  dei  requisiti  minimi,  non  derogabili
contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma
6.
  4. Nel giudizio promosso contro l'impresa  di  assicurazione  della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a  norma  del
comma 1  e'  litisconsorte  necessario  la  struttura  medesima;  nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la
professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario
l'esercente la professione  sanitaria.  L'impresa  di  assicurazione,
l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato  hanno  diritto
di accesso alla documentazione  della  struttura  relativa  ai  fatti
dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
  5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti  dell'impresa  di
assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione  pari  a  quello
dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica  o
privata o l'esercente la professione sanitaria.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 10 con il quale sono  determinati  i  requisiti  minimi
delle   polizze   assicurative   per   le   strutture   sanitarie   e
sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

                               Art. 13
 
Obbligo di comunicazione all'esercente la professione  sanitaria  del
              giudizio basato sulla sua responsabilita'
 
  1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui  all'articolo  7,
comma 1, e le imprese di  assicurazione  che  prestano  la  copertura
assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi
1  e   2,   comunicano   all'esercente   la   professione   sanitaria
l'instaurazione  del  giudizio  promosso  nei  loro   confronti   dal
danneggiato,  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  notifica
dell'atto introduttivo,  mediante  posta  elettronica  certificata  o
lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  contenente  copia
dell'atto  introduttivo  del  giudizio.  Le  strutture  sanitarie   e
sociosanitarie e le  imprese  di  assicurazione  entro  dieci  giorni
comunicano all'esercente la  professione  sanitaria,  mediante  posta
elettronica  certificata  o  lettera  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato,
con  invito  a  prendervi  parte.  L'omissione,   la   tardivita'   o
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude
l'ammissibilita'  delle  azioni  di  rivalsa  o  di   responsabilita'
amministrativa di cui all'articolo 9.

                               Art. 14
 
Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria
 
  1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita'
sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal  versamento  di  un
contributo annuale dovuto  dalle  imprese  autorizzate  all'esercizio
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
da responsabilita' sanitaria. A tal fine il  predetto  contributo  e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato
al  Fondo  di  garanzia.  Il  Ministero  della  salute  con  apposita
convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi  pubblici
(CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della  salute,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze,  sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e  le  rappresentanze  delle
imprese di assicurazione, sono definiti:
    a) la misura del  contributo  dovuto  dalle  imprese  autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati da responsabilita' sanitaria;
    b) le modalita' di versamento del contributo di cui alla  lettera
a);
    c) i principi  cui  dovra'  uniformarsi  la  convenzione  tra  il
Ministero della salute e la CONSAP Spa;
    d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il regresso del
Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
  3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al  risarcimento
del danno nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie.
  4. La misura del contributo di cui  al  comma  2,  lettera  a),  e'
aggiornata  annualmente  con  apposito  decreto  del  Ministro  della
salute, da adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
relazione  alle  effettive  esigenze  della  gestione  del  Fondo  di
garanzia.
  5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2,
lettera a), la CONSAP Spa trasmette  ogni  anno  al  Ministero  della
salute e al Ministero dello sviluppo economico  un  rendiconto  della
gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1,  riferito  all'anno
precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di  cui
al comma 2.
  6. Gli oneri per l'istruttoria e la  gestione  delle  richieste  di
risarcimento sono posti a carico del Fondo  di  garanzia  di  cui  al
comma 1.
  7. Il Fondo di garanzia di  cui  al  comma  1  risarcisce  i  danni
cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti casi:
    a)  qualora  il  danno  sia  di  importo  eccedente  rispetto  ai
massimali previsti dai contratti  di  assicurazione  stipulati  dalla
struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o  privata  ovvero
dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto  di  cui
all'articolo 10, comma 6;
    b) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o
privata  ovvero  l'esercente  la  professione   sanitaria   risultino
assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi  in
stato di insolvenza o di  liquidazione  coatta  amministrativa  o  vi
venga posta successivamente;
    c) qualora la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  pubblica  o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano  sprovvisti
di  copertura  assicurativa  per  recesso  unilaterale   dell'impresa
assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o  cancellazione
dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
  8. Il decreto di cui all'articolo  10,  comma  6,  prevede  che  il
massimale minimo sia rideterminato  in  relazione  all'andamento  del
Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del  presente
articolo.
  9. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
sinistri denunciati per la prima volta dopo la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 15
 
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei  giudizi  di
                      responsabilita' sanitaria
 
  1. Nei procedimenti civili e  nei  procedimenti  penali  aventi  ad
oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria  affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a  un  medico
specializzato in medicina legale e a uno  o  piu'  specialisti  nella
disciplina che abbiano  specifica  e  pratica  conoscenza  di  quanto
oggetto del procedimento, avendo cura che  i  soggetti  da  nominare,
scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3,  non  siano
in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o
in altri connessi e che i consulenti tecnici  d'ufficio  da  nominare
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in
possesso  di  adeguate  e  comprovate  competenze  nell'ambito  della
conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
  2.  Negli  albi  dei  consulenti  di  cui  all'articolo  13   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368,  e  dei  periti  di  cui  all'articolo  67  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  devono
essere indicate e  documentate  le  specializzazioni  degli  iscritti
esperti in medicina. In sede di revisione  degli  albi  e'  indicata,
relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo  precedente,
l'esperienza professionale maturata, con particolare  riferimento  al
numero e  alla  tipologia  degli  incarichi  conferiti  e  di  quelli
revocati.
  3.  Gli  albi  dei  consulenti  di  cui   all'articolo   13   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  devono
essere  aggiornati  con  cadenza  almeno  quinquennale,  al  fine  di
garantire,  oltre  a  quella  medico-legale,  un'idonea  e   adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite  a
tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per  la  nomina
tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
  4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al  collegio
e,  nella  determinazione  del  compenso  globale,  non  si   applica
l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli  altri  componenti  del
collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

          Note all'art. 15:
              - Si riporta il testo dell'art. 13  delle  disposizioni
          per  l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e
          disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
          dicembre 1941, n. 1368:
              «Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). -  Presso  ogni
          tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
              L'albo e' diviso in categorie.
              Debbono essere sempre comprese nell'albo le  categorie:
          1. medico-chirurgica; 2. industriale;  3.  commerciale;  4.
          agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».
              - Si riporta il  testo  dell'art.  67  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271:
              «Art. 67 (Albo dei periti presso il  tribunale).  -  1.
          Presso ogni tribunale e'  istituito  un  albo  dei  periti,
          diviso in categorie.
              2. Nell'albo  sono  sempre  previste  le  categorie  di
          esperti  in  medicina  legale,  psichiatria,  contabilita',
          ingegneria  e  relative  specialita',  infortunistica   del
          traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica,
          analisi  e  comparazione  della  grafia  interpretariato  e
          traduzione.
              3. Quando il giudice nomina come perito un esperto  non
          iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che
          svolge la propria attivita' professionale  presso  un  ente
          pubblico.
              4. Nel caso previsto dal comma  3,  il  giudice  indica
          specificamente nell'ordinanza di nomina  le  ragioni  della
          scelta.
              5. In ogni caso il giudice  evita  di  designare  quale
          perito le persone che svolgano o abbiano  svolto  attivita'
          di consulenti di parte in procedimenti  collegati  a  norma
          dell'art. 371 comma 2 del codice.».
              - Si riporta il testo  dell'art.  53  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia - Testo A):
              «Art.  53  (L)  (Incarichi  collegiali).  -  1.  Quando
          l'incarico e' stato conferito ad un collegio  di  ausiliari
          il compenso globale e' determinato  sulla  base  di  quello
          spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento  per
          ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il
          magistrato  dispone  che  ognuno  degli   incaricati   deve
          svolgere   personalmente   e    per    intero    l'incarico
          affidatogli.».

                               Art. 16
 
Modifiche alla  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  in  materia  di
        responsabilita' professionale del personale sanitario
 
  1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge  28  dicembre
2015, n. 208, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del  rischio
clinico non possono essere  acquisiti  o  utilizzati  nell'ambito  di
procedimenti giudiziari».
  2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «, in medicina legale ovvero da  personale  dipendente  con
adeguata formazione e  comprovata  esperienza  almeno  triennale  nel
settore».

          Note all'art. 16:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 539  della  legge  28
          dicembre 2015,  n.  208,  come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nelle note all'art. 2.
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  540,  della
          legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario  e'
          coordinata    da    personale    medico    dotato     delle
          specializzazioni  in  igiene,   epidemiologia   e   sanita'
          pubblica o  equipollenti,  in  medicina  legale  ovvero  da
          personale dipendente con adeguata formazione  e  comprovata
          esperienza almeno triennale nel settore.».

                               Art. 17
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.

          Note all'art. 17:
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante «Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.

                               Art. 18
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente  legge  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 marzo 2017
 
                             MATTARELLA
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Legge 8 marzo 2017 n 24.pdf
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Legge 11 gennaio 2018, n° 3

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2018

Vigente al: 15/02/2018

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di Medicinali nonché disposizioni per il riordino delle Professioni  Sanitarie e per la Dirigenza Sanitaria del Ministero della Salute.


Capo I

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente Legge:


Art. 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di Sperimentazione Clinica


<Omissis>


Capo II

PROFESSIONI SANITARIE


Art. 4

Riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie

1. Al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla Legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:
 


«Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE


Art. 1

(Ordini delle Professioni Sanitarie).

1. Nelle Circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, dei Veterinari, dei Farmacisti, dei Biologi, dei Fisici, dei Chimici, delle  Professioni Infermieristiche, della Professione di Ostetrica e dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni  Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. Qualora il numero dei Professionisti residenti nella Circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello Nazionale  ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni Nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più Circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più Regioni.

2. Per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni Nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di Associazione tra i medesimi.

3. Gli Ordini e le relative Federazioni Nazionali:

a) sono Enti Pubblici non economici e agiscono quali Organi Sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’Ordinamento, connessi all’esercizio Professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la Finanza Pubblica;

c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle Professioni e dell’esercizio Professionale, la qualità Tecnico-Professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi eticidell’esercizio Professionale indicati nei rispettivi Codici Deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di Rappresentanza Sindacale;

d) verificano il possesso dei Titoli abilitanti all’esercizio Professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli Albi dei Professionisti e, laddove previsti dalle Norme, di specifici Elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di Professionisti, alle attività formative e all’Esame di Abilitazione all’esercizio Professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla Disciplina Regolamentare dell’Esame di Abilitazione all’esercizio Professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di Disposizioni Regolamentari;

h) concorrono con le Autorità Locali e Centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e
contribuiscono con le Istituzioni Sanitarie e Formative Pubbliche e Private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo Professionale di tutti gli iscritti agli Albi, promuovendo il
mantenimento dei requisiti Professionali anche tramite i Crediti Formativi acquisiti sul territorio Nazionale e all’Estero;

i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni Regione sono costituiti Uffici Istruttori di Albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle Commissioni Disciplinari di Albo della corrispettiva Professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla Professione nominato dal Ministro della Salute. Gli Uffici Istruttori,  sulla base di esposti o su richiesta del Presidente della competente Commissione Disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’Organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli Uffici Istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio Albo di appartenenza;

l) vigilano sugli iscritti agli Albi, in qualsiasi Forma Giuridica svolgano la loro attività Professionale, compresa quella Societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla Normativa Nazionale e Regionale vigente e dalle Disposizioni contenute nei Contratti e nelle Convenzioni Nazionali diLlavoro.


Art. 2

(Organi).

1. Sono Organi degli Ordini delle Professioni Sanitarie:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Commissione di Albo, per gli Ordini comprendenti più Professioni;

d) il Collegio dei Revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in Assemblea, fra gli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio Direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la Professione Odontoiatrica dall’Articolo 6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all’Albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all’Albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all’Albo superano i millecinquecento; con Decreto del Ministro della Salute è determinata la composizione del Consiglio Direttivo  dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e  della Prevenzione, nonché la composizione del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, garantendo comunque un’adeguata rappresentanza di tutte le Professioni che ne fanno parte;

b) la Commissione di Albo, che, per la Professione Odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo Albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove
componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la Professione Medica, è costituita dalla componente Medica del Consiglio Direttivo; con Decreto del Ministro della Salute è determinata la composizione delle Commissioni di Albo all’interno dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, nonché la composizione delle Commissioni di Albo all’interno dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

3. Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli Albi. Nel caso di Ordini con più Albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l’individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse Professioni.

4. La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e della Commissione di Albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non  inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei  votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno Festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione Nazionale e al Ministero della Salute. Con Decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie.

7. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e l’Assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

8. Ogni Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del
Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

9. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

10. In caso di più Albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di Albo elegge e può sfiduciare il Presidente, il Vice Presidente e, per gli Albi con un numero di iscritti superiore a mille, il Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Albo, di cui convoca e presiede la Commissione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla Segreteria della Commissione in relazione agli Albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.


Art. 3

 

(Compiti del Consiglio Direttivo e della Commissione di Albo).

 

1. Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i Professionisti all’Ordine nel rispettivo Albo, compilare e tenere gli Albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;

c) designare i Rappresentanti dell’Ordine presso Commissioni, Enti e Organizzazioni di carattere Provinciale o Comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione Universitaria finalizzata all’accesso alla Professione;

e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o Ente a favore dei quali  questi abbia prestato o presti la propria opera Professionale, per ragioni di spese, di Onorari e per altre questioni  inerenti all’esercizio Professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione,  dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;

g) proporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti la Tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la Tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli Onorari.

2. Alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Albo del Professionista;

b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della Professione e, negli Ordini con più Albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più Rappresentanti dell’intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’Albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle Leggi e nei Regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla Legge e dallo Statuto;

e) dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la
Professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un’unica Professione le funzioni e i compiti della commissione di Albo spettano al Consiglio Direttivo.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie.


Art. 4

(Scioglimento dei Consigli Direttivi e delle Commissioni di Albo).

1. I Consigli Direttivi e le Commissioni di Albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della Normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con Decreto del Ministro della Salute, sentite le rispettive Federazioni Nazionali. Con lo stesso Decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli Albi Professionali della Categoria e uno individuato dal Ministro della Salute. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della Commissione disciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.


Capo II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI


Art. 5

(Albi Professionali).

1. Ciascun Ordine ha uno o più Albi permanenti, in cui sono iscritti i Professionisti della rispettiva Professione, ed elenchi per categorie di Professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l’esercizio di ciascuna delle Professioni Sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo.

3. Per l’iscrizione all’Albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto Titolo ed essere abilitati all’esercizio Professionale in Italia;

c) avere la Residenza o il Domicilio o esercitare la Professione nella Circoscrizione dell’Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
Professionali, possono essere iscritti all’Albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine Professionale Italiano di
appartenenza.


Art. 6

(Cancellazione dall’Albo Professionale).

1. La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore
della Repubblica, nei casi:


a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti Professionali di cui all’Articolo 5, comma 3, lettera b);

c) di rinunzia all’iscrizione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente Decreto;

e) di trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dall’Articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio Nazionale.


Capo III

DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI


Art. 7

(Federazioni Nazionali).

1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni Nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive Professioni presso Enti e Istituzioni Nazionali, Europei e Internazionali.

2. Alle Federazioni Nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni Regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni Nazionali emanano il Codice Deontologico, approvato nei rispettivi Consigli Nazionali da almeno tre quarti dei Consiglieri Presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli Direttivi.


Art. 8

(Organi delle Federazioni Nazionali).

1. Sono organi delle Federazioni Nazionali:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Nazionale;

c) il Comitato Centrale;

d) la commissione di Albo, per le Federazioni comprendenti più Professioni;

e) il Collegio dei Revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato Centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6
della Legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Llegali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli Albi.

4. La commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri si compone di nove membri eletti dai Presidenti delle Commissioni di Albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell’Articolo 6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409. La Commissione di Albo per la Professione Medica è costituita dalla componente Medica del Comitato Centrale. Con Decreto del Ministro della Salute è determinata la composizione delle Commissioni di Albo all’interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, nonché la composizione delle Commissioni di Albo all’interno della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.

5. I Rappresentanti di Albo eletti si costituiscono come Commissione Disciplinare di Albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi dell’Ordine appartenenti al medesimo Albo e nei confronti dei componenti delle Commissioni di Albo Territoriali. È istituito l’Ufficio Istruttorio Nazionale di Albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi Uffici Istruttori Regionali e da un rappresentante estraneo alla Professione nominato dal Ministro della Salute.

6. Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato Centrale e il Consiglio Nazionale, composto dai Presidenti degli Ordini Professionali; il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

8. I Comitati Centrali sono eletti dai Presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei Presidenti e dei Consigli Direttivi degli Ordini Professionali, tra gli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi Regolamenti. I Comitati Centrali durano in carica quattro anni.

9. Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo Albo.

10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie.

11. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei rispettivi Ordini.

12. Spetta al Consiglio Nazionale l’approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo della Federazione su proposta del Comitato Centrale, nonché l’approvazione del Codice Deontologico e dello Statuto e delle loro eventuali modificazioni.

13. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

14. All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato Centrale.

15. Al Comitato Centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli Albi e gli Elenchi Unici Nazionali degli iscritti;

b) vigilare, sul piano Nazionale, sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive Professioni;

c) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;

d) promuovere e favorire, sul piano Nazionale, tutte le iniziative di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera d);

e) designare i rappresentanti della Federazione presso Commissioni, Enti od Organizzazioni di carattere Nazionale, Europeo ed Internazionale;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell’Articolo 3.

Alle Commissioni di Albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) dare il proprio concorso alle Autorità Centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare
la Professione;

b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;

c) nelle Federazioni con più Albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell’intera Federazione.

17. In caso di più Albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni Commissione di Albo elegge e può sfiduciare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Albo e convoca e presiede la Commissione; può inoltre convocare e presiedere l’Assemblea dei Presidenti di Albo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il Segretario svolge le funzioni inerenti alla Segreteria della Commissione.

18. Per le Federazioni che comprendono un’unica Professione le funzioni ed i compiti della Commissione di Albo spettano al Comitato
Centrale.

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie.

20. I Comitati Centrali e le Commissioni di Albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della Normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con Decreto del Ministro della Salute. Con lo stesso Decreto è nominata una Commissione Straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli Albi Professionali della Categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della Commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato Centrale eletto dura in carica quattro anni».

2. I Presidenti delle Federazioni Nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente Articolo, sono membri di diritto del Consiglio Superiore di Sanità.

3. Gli Ordini e i rispettivi Organi in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla Legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente Articolo e dai Regolamenti Attuativi di cui al comma 5.

4. Gli Organi delle Federazioni Nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai Regolamenti Attuativi di cui al comma 5.

5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente Articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, mediante uno o più Regolamenti adottati con Decreto del Ministro della Salute ai sensi dell’Articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni Nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali Regolamenti disciplinano:


a) le norme relative all’elezione, con metodo democratico, degli Organi, ivi comprese le Commissioni di Albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli Organi degli Ordini e delle relative Federazioni Nazionali;

b) i criteri e le modalità per l’applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

c) la tenuta degli Albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli Albi stessi;

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

e) l’istituzione delle Assemblee dei Presidenti di Albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie.

6. Lo statuto delle Federazioni Nazionali, approvato dai Consigli Nazionali, definisce:

a) la costituzione e l’articolazione delle Federazioni Regionali o Interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all’assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle Professioni presso gli enti e le Istituzioni Regionali di riferimento;


b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli Organi;

c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;

d) l’organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli Statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i Regolamenti di organizzazione delle Federazioni Nazionali.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti e degli Statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli Articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge i Collegi delle Professioni Sanitarie e le rispettive Federazioni Nazionali sono trasformati nel modo seguente:

a) i Collegi e le Federazioni Nazionali degli Infermieri Professionali, degli Assistenti Sanitari e delle Vigilatrici d’Infanzia (IPASVI) in Ordini delle Professioni Infermieristiche e Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. L’Albo degli Infermieri Professionali assume la denominazione di Albo degli Infermieri. L’Albo delle Vigilatrici d’Infanzia assume la denominazione di Albo degli Infermieri Pediatrici;

b) i Collegi delle Ostetriche in Ordini della Professione di Ostetrica;

c) i Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica in Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;

d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un Albo sia superiore a cinquantamila unità, il Rappresentante Legale dell’Albo può richiedere al Ministero della Salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla Professione Sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con Decreto del Ministro della Salute emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza Pubblica.

10. La Professione di Assistente Sanitario confluisce nell’Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente Articolo ai sensi dell’articolo 4 della Legge 1º febbraio 2006, n. 43.

11. Le Federazioni Nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica e Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente Articolo.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Ministro della Salute, oltre all’Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e all’Albo degli Assistenti Sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli Albi delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, ai quali possono iscriversi i Laureati abilitati all’esercizio di tali Professioni, nonché i possessori di Titoli equipollenti o equivalenti alla Laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 26 febbraio 1999, n.42.

14. Fino alla piena funzionalità degli Albi delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione Nazionale, dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.


Art. 5

Istituzione dell’Area delle Professioni Sociosanitarie

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell’Articolo 6 dell’intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell’Articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l’Area delle Professioni Sociosanitarie, secondo quanto previsto dall’Articolo 3-octies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’Articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con Decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati nuovi profili Professionali Sociosanitari. L’individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio Nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani Sanitari e Sociosanitari Regionali, che non trovino rispondenza in Professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l’ambito di attività dei profili Professionali Sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le Professioni già riconosciute o con le Specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei Titoli equipollenti ai fini dell’esercizio dei profili Professionali di cui ai commi precedenti. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni Parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, è definito l’Ordinamento Didattico della formazione per i profili Professionali Sociosanitari.

5. Sono compresi nell’area Professionale di cui al presente Articolo i preesistenti profili Professionali di Operatore Socio-Sanitario, Assistente Sociale, Sociologo ed Educatore Professionale. Resta fermo che i predetti profili Professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.


Art. 6

Modifica dell’Articolo 5 della Legge 1º febbraio 2006, n. 43

1. L’Articolo 5 della Legge 1º febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Individuazione e istituzione di nuove Professioni Sanitarie).

1. L’individuazione di nuove Professioni Sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli Articoli 1, 2, 3 e 4 della Legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio Nazionale, avviene in sede di recepimento di Direttive dell’Unione Europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano Sanitario Nazionale o nei Piani Sanitari Regionali, che non trovino rispondenza in Professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle Associazioni Professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le Associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della Salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L’istituzione di nuove Professioni Sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente Legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con Decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il Titolo Professionale, l’ambito di attività di ciascuna Professione, i criteri di valutazione dell’esperienza Professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei Titoli equipollenti. Con  Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, acquisito  il parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, è definito l’Ordinamento Didattico  della formazione Universitaria per le nuove Professioni Sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove Professioni Sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le Professioni già riconosciute o con le Specializzazioni delle stesse».


Art. 7

Individuazione e istituzione delle Professioni Sanitarie dell’Osteopata e del Chiropratico

1. Nell’ambito delle Professioni Sanitarie sono individuate le Professioni dell’Osteopata e del Chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’Articolo 5, comma 2, della Legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall’Articolo 6 della presente Legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le Professioni dell’Osteopata e del Chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza Professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei Titoli equipollenti. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, sono definiti l’Ordinamento Didattico della formazione Universitaria in Osteopatia e in Chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.


Art. 8


Ordinamento delle Professioni di Chimico e di Fisico

<Omissis>


Art. 9


Ordinamento delle Professioni di Biologo e di Psicologo

<Omissis>


Art. 10

Elenco Nazionale degli Ingegneri Biomedici e Clinici

<Omissis>


Art. 11

Modifiche alla Legge 8 marzo 2017, n. 24

1. Alla Legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’Articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all’Articolo 1, comma 28, secondo periodo, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse;

b) all’Articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti:

«pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo»;

c) all’Articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al valore maggiore del reddito Professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti:

«pari al triplo del valore maggiore del reddito Professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo»;

d) all’Articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:

«entro quarantacinque giorni»;

e) all’articolo 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte
degli esercenti le Professioni Sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-Professionale, ai sensi dell’Articolo 10, comma 6».

2. I commi 2 e 4 dell’Articolo 3 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189, sono abrogati.


Art. 12

Esercizio abusivo di una Professione

1. L’Articolo 348 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348

(Esercizio abusivo di una Professione).

Chiunque abusivamente esercita una Professione per la quale è richiesta una speciale Abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una Professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla Professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 15.000 a Euro 75.000 nei confronti del Professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All’Articolo 589 del Codice Penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una Professione per la quale è richiesta una speciale Abilitazione dello Stato o di un’Arte Sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

3. All’Articolo 590 del Codice Penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una Professione per la quale è richiesta una speciale Abilitazione dello Stato o di un’Arte Sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell’articolo 123 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella Farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
1.500 a Euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di Farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell’Articolo 141 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’Articolo 140 o dell’Attestato di Abilitazione richiesto dalla Normativa vigente, esercita un’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie è punito con la Sanzione Amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a euro 7.500».

6. All’Articolo 8, comma 2, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti:

«siano già incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, di cui al Decreto Legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo l’Articolo 86-bis è inserito il seguente:

«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della Professione
Sanitaria).

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del Codice per l’esercizio abusivo di una Professione Sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e
assistenziali».

8. Al comma 2 dell’articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle Professioni Sanitarie» sono inserite le seguenti:

«e relative attività tipiche o riservate per Legge».


Art. 13

Modifica alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376

1. All’articolo 9 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al Farmacista che, in assenza di Prescrizione Medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio».


Art. 14

Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture Sanitarie o presso strutture Sociosanitarie residenziali o semiresidenziali

1. All’articolo 61 del Codice Penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-sexies. L’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture Sanitarie o presso strutture Sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, Pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».


Art. 15

Disposizioni in materia di formazione Medica Specialistica e di formazione di Medici extracomunitari

<Omissis>


Art. 16

Disposizioni in materia di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi Farmaceutiche

<Omissis>


Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE


Art. 17 Dirigenza Sanitaria del Ministero della Salute

<Omissis>


Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome

1. Le Regioni adeguano il proprio Ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente Legge ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative Norme di attuazione.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lorenzin, Ministro della Salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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Decreto Ministero della Salute 13 marzo 2018

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 77 del 03 aprile 2018

"Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione."

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse»;


Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare l’art. 6, lettera s), che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni;

 

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;


Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;


Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 6 della citata legge n. 251 del 2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 della medesima legge;

 

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.»;


Visto l’art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;


Visto l'art. 4, comma 10, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che la professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al citato art. 4, comma 9, lettera c), della medesima legge;


Visto l’art. 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;


Decreta:

 

Art. 1


Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione


1. Ai sensi dell’art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell’art. 4 della legge medesima, oltre all’albo dei tecnici sanitari di' radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi
professionali:
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
 l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.


2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l’albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo ordine è costituito dall’albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica; l’albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo ordine è costituito dall’albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI).


3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell’art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell’art. 5.


4. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.


Art. 2

 

Requisiti per l’iscrizione all’albo professionale

 

1. Per l’iscrizione agli albi di cui all’art. 1, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine;


2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.


3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all’albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.


4. Gli iscritti all’albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l’iscrizione all’ordine italiano di appartenenza.


Art. 3


Cancellazione dall’albo professionale


1. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal consiglio direttivo dell’ordine competente per territorio, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:
a) perdita del godimento dei diritti civili;
b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 2;
c) rinunzia all’iscrizione;
d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
e) trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell’art. 2 del presente decreto.


2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all’iscrizione, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

 

Art. 4

 

Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari

 

1. Gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall’art. 1, comma 3, lettera d), dall’art. 3, comma 1, lettera a) e g), e comma 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

 

Art. 5

 

Disposizioni transitorie


1. Ai sensi dell’art. 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.


2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


3. Ai sensi dell’art. 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i consigli direttivi degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, all’iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

 

Art. 6

 

Invarianza di oneri

 

1. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 13 marzo 2018

 

Il Ministro: Lorenzin

 

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